TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 9 dicembre 2002 n. 4484 - Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - Lattuca (Avv. Iacono Manno) c. Ente Nazionale per le Strade - E.N.A.S. (Avv. Stato Bucalo) e Gepco Salc s.p.a. (Avv. Lima) - (accoglie il ricorso nei limiti e nei sensi di cui in motivazione).
1. Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - A seguito di occupazione acquisitiva - Soggetti convenuti - Preclusioni - Nel caso di costituzione dopo una sentenza parziale che ha disposto anche consulenza tecnica - Si verificano - Eccezioni e difese - Possono essere spiegate solo per la parte di controversia ancora non decisa.
2. Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - A seguito di occupazione acquisitiva - Sentenza che ha disposto consulenza tecnica per la determinazione del danno - Natura - Individuazione - Sua suscettibilità di passare in giudicato - Sussiste.
3. Espropriazione per p.u. - Occupazione acquisitiva - Determinazione del risarcimento dei danni - Valore di un fondo vincolato - Riferimento al valore agricolo medio della coltura praticata - Necessità.
4. Espropriazione per p.u. - Occupazione acquisitiva - Risarcimento del danno - Soggetto passivo della condanna - E’ solo il soggetto che era stato delegato a procedere all’esecuzione degli atti espropriativi.
1. Il convenuto, nel costituirsi tardivamente in un giudizio innanzi al G.A. di risarcimento dei danni a seguito di occupazione acquisitiva, deve accettare la causa nello stato in cui si trova e, in applicazione del principio processualcivilistico desumibile dagli artt. 293 e 294 c.p.c., non può più proporre domande ed eccezioni inerenti alla situazione eventualmente già decisa con una sentenza parziale, avendo la possibilità di rendersi parte attiva del processo limitatamente al novero delle domande non ancora decise (1).
2. Una sentenza relativa ad una azione di risarcimento dei danni a seguito di occupazione acquisitiva, con la quale è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione dell’ammontare del danno subito dai ricorrenti, deve essere ricompresa nel novero di quelle aventi carattere preliminare (che risolvano, cioè, questioni pregiudiziali o preliminari, pronunciando su giurisdizione, ammissibilità, procedibilità, competenza), con contenuto decisorio ed attitudine a passare in giudicato ed a determinare il giudicato implicito (2), ove non siano state appellate nei termini (3).
3. Nel caso in cui un terreno non abbia alcuna attitudine edificatoria per effetto di preesistenti vincoli (nella specie derivanti dalla fascia di rispetto stradale), l’ammontare del risarcimento del danno, a seguito di accessione invertita, va ragguagliato al valore agricolo medio previsto per i terreni attivati alla medesima coltura.
4. La condanna al risarcimento dei danni derivanti da irreversibile trasformazione del fondo interessato da una procedura espropriativa va emessa nei soli confronti del soggetto delegato all’espletamento di tutte le procedure espropriative, in considerazione della diretta imputabilità nei suoi confronti della condotta illecita, consistente nell’occupazione e nella trasformazione dell’area interessata in assenza di idoneo e valido titolo (4).
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(1) Sulle preclusioni nei confronti del contumace nel processo civile v. Cass. civ., sez. I, 10 giugno 1994, n. 5648, in Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 6, secondo cui, "nel caso di definizione parziale della controversia, con rimessione al giudice istruttore per il prosieguo dell'attività istruttoria, il contumace che si costituisce dopo la sentenza e la contestuale ordinanza del collegio, dovendo accettare la causa nello stato in cui si trova, non può più proporre domande ed eccezioni inerenti alla situazione decisa (la cui nuova discussione attiene al successivo grado del giudizio), avendo la possibilità di rendersi parte attiva del processo limitatamente alla parte delle domande non ancora decise".
Ha osservato il T.A.R. Sicilia nella specie che - essendo già stata emessa una sentenza che aveva verificato la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio, ritenuta la giurisdizione del G.A. e, infine, affermata l’ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti proprio sul presupposto della scadenza dell’occupazione d’urgenza, dell’assenza di atti espropriativi definitivi e dell’irreversibile trasformazione dell’area ed essendo stata conseguenzialmente disposta la consulenza tecnica per la valutazione del danno derivante dalla occupazione espressamente ritenuta illegittima - non era giuridicamente possibile ritornare su detti accertamenti, neppure a seguito della (tardiva) deduzione di circostanze astrattamente idonee - in tesi - a determinare esiti diversi da quelli ai quali il T.A.R. era pervenuto con la predetta sentenza, ove tempestivamente dedotte; per rimuovere alcuno di detti accertamenti avrebbe dovuto, invece, essere tempestivamente esperito il rimedio dell’appello.
(2) Cons. Stato, Ad. plen., 6 giugno 1990, n. 5 e C.G.A. 28 maggio 1991, n. 223.
(3) C.G.A., 28 marzo 1997, n. 4.
(4) V. tuttavia in senso diverso da ult. T.A.R. Emilia Romagna - Parma, sent. 4 dicembre 2002 n. 877, in questo numero della Rivista, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparma_2002-12-04.htm, secondo cui "la condanna al risarcimento dei danni derivanti da occupazione acquisitiva va emessa non solo nei confronti del soggetto delegato all’esecuzione delle procedure espropriative, ma anche nei confronti dell’ente delegante, per non aver coordinato correttamente i tempi dell'attività amministrativa con quelli dell'attività materiale ed aver mal vigilato sulla stessa".
PER LA CONDANNA
della Gepco Salc s.p.a. e dell’Ente Nazionale per le strade, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per la definitiva perdita delle aree (terreni identificati in catasto al foglio n.3 partt.46 e 23 Comune di Raffadali) di proprietà dei ricorrenti conseguente alla c.d. accessione invertita, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione temporanea legittima con gli interessi legali ed, infine, alla restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate unitamente al pagamento dell’indennità di occupazione legittima ed illegittima con interessi legali e rivalutazione;
(omissis)
FATTO
Con ricorso notificato i dì 30.10./06./08.11.2000, e depositato il successivo 27.11., i ricorrenti espongono di essere proprietari di un terreno in comune di Raffadali, oggetto di occupazione d’urgenza nell’anno 1990 per la esecuzione dei lavori di sistemazione ed ammodernamento di un tratto della S.S. n. 118 "Corleonese – Agrigentina" da parte della impresa Rambelli s.p.a. (oggi Gepco Salc s.p.a.), delegata dall’A.N.A.S. anche al compimento degli atti espropriativi.
Essendo venuto a scadenza nel 1997 anche il secondo periodo di occupazione temporanea, disposta con decreto prefettizio n. 1141 del 23.09.1995, ed in considerazione dell’intervenuta realizzazione delle opere, con conseguente irreversibile trasformazione delle aree, chiedono disporsi la condanna in solido delle intimate al risarcimento dei danni subiti, previo esperimento di CTU, nonché alla restituzione delle porzioni di area che non abbiano subito alcuna irreversibile trasformazione.
L’E.N.A.S. (ex. A.N.A.S.) si è costituita in giudizio, senza spiegare difese.
Con sentenza n. 1445/2001 è stata ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale amministrativo, è stata dichiarata ammissibile la proposta azione risarcitoria ed è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio ai fini della determinazione dell’ammontare del danno.
Con controricorso depositato il 19.03.2002, si è costituita in giudizio la Gepco-Salc s.p.a. che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o infondatezza del ricorso, deducendo la sopravvenuta proroga dei termini dell’occupazione d’urgenza sino ad un quinquennio dal decreto prefettizio n. 1141 del 23.09.1995, l’intervenuto deposito delle indennità di occupazione legittima e di espropriazione presso la Tesoreria prov.le dello Stato di Agrigento e l’avvenuta adozione del decreto di espropriazione definitiva con decreto prefettizio del 13.09.2000, asseritamente notificato ai ricorrenti in data 27.01.2001.
Alla pubblica udienza dell’8.10.2002 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. Devono, preliminarmente, essere esaminate le deduzioni ed eccezioni svolte dalla Gepco-Salc nel suo atto di costituzione in giudizio, tendenti alla negazione della sussistenza di una ipotesi di una irreversibile trasformazione generatrice di danno per i ricorrenti, in assenza di legittimo titolo occupativo ed espropriativo.
Osserva, a tal proposito il Collegio che – come rilevato espressamente nella precedente propria sentenza n. 1445/01 - la Gepco-Salc era rimasta contumace nella prima fase del giudizio, non essendosi costituita tempestivamente in giudizio nonostante l’avvenuta rituale notifica del ricorso introduttivo, con la conseguenza che essa deve oggi accettare la causa nello stato in cui si trova, quale risulta in esito alla citata sentenza n. 1445/2001, con i poteri e le limitazioni relativi alla fase processuale in cui ha deciso di intervenire nel processo.
Ed invero, il Collegio ritiene che sia applicabile nel processo amministrativo il principio processualcivilistico desumibile dagli artt. 293 e 294 c.p.c. secondo il quale - nel caso di definizione parziale della controversia, con rimessione al giudice istruttore per il prosieguo dell'attività istruttoria - il contumace che si costituisce dopo la sentenza e la contestuale ordinanza del collegio, dovendo accettare la causa nello stato in cui si trova, non può più proporre domande ed eccezioni inerenti alla situazione decisa (la cui nuova discussione attiene al successivo grado del giudizio) avendo la possibilità di rendersi parte attiva del processo limitatamente alla parte delle domande non ancora decise (Cass. civile sez. I, 10 giugno 1994, n. 5648).
In particolare, il Collegio rileva che la sentenza n. 1445/2001, con la quale è stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione dell’ammontare del danno subito dai ricorrenti, deve essere ricompresa nel novero di quelle aventi carattere preliminare (che risolvano, cioè, questioni pregiudiziali o preliminari, pronunciando su giurisdizione, ammissibilità, procedibilità, competenza), con contenuto decisorio ed attitudine a passare in giudicato ed a determinare il giudicato implicito (Cons. Stato, A.p. n. 5 del 6 giugno 1990 e C.G.A. n. 223 del 28 maggio 1991) ove non appellate (C.G.A. n. 4 del 28 marzo 1997).
In detta pronunzia, infatti, è stata verificata la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio (punto 1 del "Diritto"), ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale (punto 2) e, infine, affermata l’ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti proprio sul presupposto della scadenza dell’occupazione d’urgenza, dell’assenza di atti espropriativi definitivi e dell’irreversibile trasformazione dell’area (punto 3); solo in esito, e conseguenzialmente, al positivo esperimento di detti accertamenti è stata disposta la consulenza tecnica per la valutazione del danno derivante dalla occupazione espressamente ritenuta illegittima (cfr. punto 4 delle indagini affidate al consulente).
Conseguentemente, non è giuridicamente possibile in questa fase del giudizio ritornare su detti accertamenti, neppure a seguito della (tardiva) deduzione di circostanze astrattamente idonee - in tesi - a determinare esiti diversi da quelli ai quali il Tribunale è pervenuto con la sentenza n. 1445/2001, ove tempestivamente dedotte; per rimuovere alcuno di detti accertamenti avrebbe dovuto, invece, essere tempestivamente esperito il rimedio dell’appello.
2. Passando all’esame del merito della controversia, il Collegio rileva che il consulente tecnico ing. Giuseppe Natalè ha depositato in data 1.03.2002 relazione di consulenza tecnica dalla quale risulta che:
- l’unica particella di terreno di proprietà dei ricorrenti interessata dall’occupazione è la n. 46 del foglio di mappa n. 3, per una superficie catastale originaria di mq 1.060;
- detta particella è stata irreversibilmente trasformata per una superficie di soli mq 21, mentre è stata solo temporaneamente occupata per ulteriori mq. 662;
- l’occupazione è iniziata in data 1.12.1990, come da stato di consistenza e verbale di immissione in possesso in atti;
- l’epoca di irreversibile trasformazione dei citati mq. 21 deve essere presumibilmente individuata nell’anno 1998;
- l’occupazione temporanea dei mq. 662 deve essere presumibilmente cessata con l’ultimazione dei lavori nell’aprile 1999, come da certificato di fine lavori in atti, non risultando nè dalla relazione di CTU né dalle fotografie ad essa allegate la sussistenza di segni di attuale, perdurante, occupazione;
- l’area in questione non ha alcuna attitudine edificatoria, né di diritto né di fatto, ricadendo nella fascia di rispetto stradale.
Nessuno di tali accertamenti posti in essere dal consulente - la data di giuramento del quale è stata comunicata anche alla Gepco-Salc, ai fini dell’eventuale nomina di consulente tecnico di parte – è stato contestato da alcuna delle parti e ad essi il Collegio ritiene di potersi attenere ai fini della liquidazione del danno in favore dei ricorrenti.
3. Per quanto attiene alla liquidazione del citato danno, il Collegio ritiene di potere recepire integralmente il conteggio operato dal consulente per quanto attiene alla determinazione dell’ammontare del danno conseguente alla irreversibile trasformazione dei citati mq. 21, ragguagliato al valore unitario agricolo medio per i terreni attivati a frutteto in ragione dell’assenza di alcuna attitudine edificatoria comunque imputabile ai preesistenti vincoli derivanti dalla fascia di rispetto stradale.
Al contrario, il conteggio relativo al risarcimento del danno per la temporanea occupazione dell’area di mq. 662, non avente il carattere dell’irreversibilità, deve essere rettificato in € 525,16 (pari a £ 1.016.860), limitando dal dicembre 1990 all’aprile del 1999 il periodo di occupazione da risarcire.
Con riferimento alla stessa area il Collegio rileva, inoltre, che non può trovare accoglimento la domanda relativa alla sua restituzione ai ricorrenti, non risultando provata la attuale sussistenza di una perdurante occupazione.
Il Collegio ritiene, infine, che le citate domande risarcitorie possano trovare ingresso esclusivamente nei confronti della Gepco-Salc s.p.a., in ragione sia della sua qualità di delegata all’espletamento di tutte le procedure espropriative finalizzate all’acquisizione dei beni necessari alla realizzazione delle opere di sistemazione ed ammodernamento del tratto della S.S. n. 118 per cui è causa, che della diretta imputabilità nei suoi confronti della condotta illecita, consistente nell’occupazione, e parziale trasformazione, dell’area dei ricorrenti in assenza di idoneo e valido titolo.
4. Conclusivamente, in (parziale) accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, il Collegio:
- ritiene e dichiara compiuta in favore dell’amministrazione l’acquisizione dei mq. 21 di area già di proprietà dei ricorrenti ed oggetto di irreversibile trasformazione;
- respinge la domanda di restituzione della ulteriore area di mq. 662 di proprietà dei ricorrenti, già oggetto di temporanea occupazione, non risultando che detta occupazione sia tutt’ora perdurante;
- condanna la Gepco-Salc. S.p.a. al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
€ 29,55, per l’irreversibile trasformazione dei mq. 21;
€ 525,16 per la temporanea occupazione del mq. 662 (periodo dicembre 1990 – aprile 1999);
entrambe le somme maggiorate di interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
4. Condanna la Gepco-Salc s.p.a. al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle spese di CTU liquidate, e provvisoriamente poste a carico dei ricorrenti, con decreto del Consigliere Delegato n. 333/02 in € 1.453,53 (millequattrocentocinquantatre,53), oltre I.V.A. e contributo previdenziale. Compensa le spese tra i ricorrenti e l’E.N.A.S..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, e condanna la Gepco-Salc s.p.a. al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme ivi precisate.
Condanna, altresì, la Gepco-Salc s.p.a. al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla C.T.U., liquidate come in motivazione; compensa le spese del giudizio tra i ricorrenti e l’E.N.A.S..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 5 giugno 2001 con l’intervento di Signori Magistrati:
- GIORGIO GIALLOMBARDO Presidente,
- SALVATORE VENEZIANO Consigliere-est.
- NICOLA MAISANO Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 9.12.2002.