TAR TOSCANA, SEZ. I - Sentenza 28 settembre 2000 n. 1988 - Pres. Virgilio, Est. Colombati - Bruschi (Avv. Pieraccini) c. Comune di Camaiore (Avv. D'Antone) e Bonori (Avv. Iaria).
Concorso pubblico - Prove - Prova orale - Richiesta di differimento avanzata da un candidato - Per motivi di salute comprovati da certificazione medica - Omesso differimento della prova ed esclusione del candidato - Illegittimità - Ragioni.
E’ illegittimo l’operato di una commissione giudicatrice di un concorso pubblico, la quale, pur in presenza di un certificato medico dal quale risultava che un concorrente non era in grado per motivi di salute (nella specie, per bronchite acuta febbrile con prognosi di giorni 5) di partecipare alla prova nel giorno fissato in calendario, ha ritenuto di non dovere differire l’esame orale del concorrente stesso ed ha disposto la sua esclusione dalla procedura concorsuale.
La commissione giudicatrice, infatti, non può sostituire il suo giudizio a quello tecnico emesso dai sanitari, senza effettuare una previa istruttoria mediante l'acquisizione eventualmente di un parere tecnico di altro sanitario.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
- del provvedimento, comunicato con lettera racc. a/r prot. 20801 del 29 maggio 2000, ricevuta dal ricorrente in data 8 giugno 2000, con cui la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di funzionario tecnico-urbanista - indetto dal Comune di Camaiore in data 22.7.1999 - ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente di differimento, per motivi di salute, della prova orale, disponendo, conseguentemente, la sua esclusione dalla procedura concorsuale;
- della determinazione n. 136 del 31 maggio 2000, pubblicata nell'Albo pretorio dal 9.6.2000, con cui il Dirigente del Settore I° del Comune di Camaiore ha approvato gli atti del suddetto concorso, nominando in ruolo il primo classificato disponibile, ovvero l'arch. Manola Bonori;
- dei verbali della Commissione giudicatrice n. 5 e n. 6, redatti, rispettivamente, in data 22 e 27 maggio 2000, con cui si è proceduto all'esame della posizione del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore e della sig.ra Bonori;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla camera di consiglio del 26 settembre 2000, il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati;
Uditi, altresì, per le parti l'Avv. M.B. Pieraccini, l'Avv. G. Altaville delegato da C. D'Antone e l'Avv. D. Iaria;
Avvisate le stesse ai sensi dell'art. 21, X comma, della L. 1034/71 come introdotto dalla L. 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata;
Considerato che ai sensi dell'art. 26 del regolamento comunale, la Commissione di esami ha la facoltà di differire, a richiesta dell'interessato, la prova orale per "gravi ed eccezionali motivi";
che nella specie risulta (verbale n. 5) che il giorno fissato per la prova orale (12 maggio 2000) il Presidente "dichiara di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte del concorrente Bruschi Maurizio che gli fa presente di essere indisposto e di non poter partecipare alla prova e che trasmetterà il relativo certificato medico" e che la Commissione si riserva di valutare in altra seduta l'"eventuale" documentazione del ricorrente;
che l'8 giugno successivo (verbale n. 6) la Commissione ha esaminato il certificato del medico curante emesso il 22.5.2000 e trasmesso via fax lo stesso giorno, nel quale si attesta che il ricorrente è "affetto da bronchite acuta febbrile con prognosi di giorni 5 di riposo e cure", nonchè altro certificato dell'ASL di Carrara del 25.5.2000 nel quale si da atto della impossibilità del ricorrente a riprendere il lavoro fino al 26 maggio 2000;
che, nel valutare la documentazione prodotta, la Commissione ha ritenuto non sussistenti quei "gravi ed eccezionali" motivi di impedimento del ricorrente di partecipare alla prova orale del 22 maggio 2000, non ritenendo che la malattia fosse "di tale gravità da costituire un effettivo impedimento";
che la motivazione suddetta è viziata perchè, nel momento in cui la Commissione ritiene di esercitare la "facoltà" di cui si è detto, non può poi sostituire il suo giudizio a quello tecnico emesso da ben due sanitari, senza effettuare una previa istruttoria mediante l'acquisizione eventualmente di un parere tecnico di altro sanitario;
Ritenuto pertanto per tali considerazioni che il ricorso è meritevole di accoglimento sotto l'assorbente profilo di difetto di istruttoria e di motivazione, salvi ulteriori provvedimenti della Amministrazione, e che le spese possono equitativamente essere liquidate in £.2.000.000# (duemilioni) non essendo stata presentata parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 1°, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso nei sensi di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
Le spese sono da considerarsi a carico dell'Amministrazione soccombente e vengono quantificate in £.2.00.000# (duemilioni), in favore del ricorrente..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Avv. Riccardo Virgilio Presidente
Dott. Maurizio Nicolosi Consigliere
Dott.ssa Marcella Colombati Consigliere, est. rel.
Depositata il 28 settembre 2000.