TAR TOSCANA, SEZ. I - Sentenza 26 febbraio 2001 n. 343 - Pres. f.f. Nicolosi, Est. Romano - Castelli (Avv. Lazzarini) c. Ministero delle Finanze ed altri (Avv.ra Stato) e nei confronti di Gragnani (Avv.ti Iaria e Sgueglia).
Atto amministrativo – Procedimento di adozione – Presentazione di memorie da parte degli interessati intervenuti nel procedimento – Loro reiezione da parte della P.A. procedente – Motivazione – Necessità – Mancanza – Illegittimità.
La reiezione delle osservazioni presentate dagli intervenuti nel procedimento deve essere motivata con la disamina di ogni singolo argomento proposto, purchè pertinente e funzionale alla decisione finale, e non meramente elusivo o defatigatorio; è pertanto illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'art. 10, lett. b L. n. 241/90 (1).
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(1) Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 1998 n. 1074; alla stregua del principio il TAR Toscana, ha annullato il provvedimento impugnato (riguardante il trasferimento di una rivendita e ricevitoria del Lotto) per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90, atteso che l'Amministrazione non aveva motivato espressamente nè con riguardo alla memoria presentata dalle ricorrenti, nè con riguardo alle analoghe osservazioni contenute nel parere della Guardia di Finanza, nè aveva fornito altre (ed eventualmente diverse) motivazioni in ordine alla tutela del pubblico interesse ad un equilibrato assetto di vendita, con ciò incorrendo nella chiara violazione delle prescrizioni procedimentali contenute nella circolare ministeriale del 16.5.1996.
Per l'annullamento
del provvedimento del Capo del Compartimento dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Firenze, in data 19 maggio 2000 n. 8471 BT, con il quale è stato autorizzato il trasferimento della rivendita e ricevitoria Lotto n. 18 del sig. Gragnani Serafino da viale Puccini in Torre del Lago a viale Marconi 103 in Torre del Lago;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2000, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti C. Cirilli, delegata da S. Erci, M. Gramaglia dell'Avvocatura dello Stato, U. Sgueglia e D. Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Le ricorrente, come titolari delle due rivendite di tabaccheria e ricevitoria del lotto, poste in località Torre del Lago - frazione di Viareggio - ricevettero dall'Ispettorato compartimentale Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, comunicazione di avvio del procedimento relativo alla domanda avanzata dal sig. Gragnani Serafino di trasferire la propria rivendita n. 18, posta anch'essa in Torre del Lago, da viale Puccini a viale Marconi 103, con uno spostamento di 1729 metri.
Le ricorrenti inviarono, in data 4.9.99, una dettagliata memoria scritta in cui facevano rilevare: a) il superamento della distanza di legge; b) il disagio provocato dal chiesto trasferimento agli abitanti della zona già servita dall'esercizio; c) l'esubero di rivendite che si sarebbe determinato nella zona di destinazione dell'esercizio, già servita da tre rivendite ordinarie nel periodo invernale e da tre rivendite in periodo estivo.
L'Ispettorato richiese anche un parere alla Guardia di Finanza, che lo forniva in data 6 novembre 1999.
Tuttavia, con l'atto in epigrafe indicato, nonostante il citato parere contrario e senza controdedurre alla memoria presentata dalle ricorrenti, valutata l'opportunità dello spostamento, l'Ispettorato ha autorizzato il contestato trasferimento.
Con ricorso notificato il 14.7.2000, le titolari delle rivendite sunnominate hanno impugnato il provvedimento sopra indicato, deducendo: 1) violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza di motivazione; violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 L. n. 241/90, violazione degli artt. 4 e 5 del D.M. Finanze 19.10.1994 n. 678; 2) violazione della circolare 16.5.1996 n. 04/61500 del Ministero delle Finanze, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, violazione dell'art. 3 L. n. 241/90, carenza di motivazione, illogicità, perplessità; 3) violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 L. n. 241/90, violazione del D.M. citato, e delle altre norme sopra citate.
Le ricorrenti sostengono, in particolare, che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della memoria presentata, non avendola affatto valutata; che pur avendo chiesto i pareri della Guardia di Finanza e dell'associazione di categoria, prescritti dalla circolare, non ha dato conto delle ragioni che l'hanno condotta a disattenderli; che limitandosi a considerare "opportuno" il trasferimento, previo richiamo formale dei pareri acquisiti, sarebbe incorsa nel vizio di sviamento nell'applicazione della normativa citata.
Costituiti in giudizio, l'Amministrazione intimata ed il controinteressato suindicato hanno domandato la reiezione del ricorso siccome infondato.
All'udienza suindicata, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.- Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale è stato autorizzato il trasferimento della rivendita e ricevitoria Lotto n. 18 del sig. Gragnani Serafino da viale Puccini a viale Marconi 103 in località Torre del Lago, deducendo che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della memoria presentata ex L. n. 241/90 e che, pur avendo richiesto i pareri della Guardia di Finanza e dell'Associazione di categoria, prescritti dalla circolare ministeriale richiamata, non avrebbe dato conto delle ragioni che l'hanno condotta a disattenderli.
Il motivo è fondato.
Nel corso del procedimento sorto dalla domanda di trasferimento della rivendita di tabacchi intestata al controinteressato, l'Amministrazione comunicava alle ricorrenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del procedimento al fine di presentare eventuali memorie scritte e documenti valutabili per la definizione del medesimo.
Le ricorrenti, con nota del 4.9.99, esponevano circostanziate ragioni ostative al provvedimento richiesto, osservando, in particolare: a) che il trasferimento si poneva in contrasto con la legge in quanto per comuni con circa 57.000 abitanti (come Viareggio) le rivendite possono essere spostate solo di 250 metri (mentre lo spostamento domandato sarebbe di 1800 metri); b) che l'eventuale trasferimento priverebbe l'ampia frazione di Torre del Lago di un punto di rivendita e ricevitoria lotto, creando disagio per gli abitanti, costretti a percorrere 1800 metri per raggiungere la rivendita più vicina; c) che con la nuova ubicazione la rivendita trasferita verrebbe a collocarsi in una zone ove già sono presenti tre rivendite ordinarie nel periodo invernale ed altre tre stagionali (nel periodo estivo), con relativo, intuibile danno alle rivendite delle ricorrenti.
A fronte delle numerose e circostanziate osservazioni formulate dalle esponenti l'ispettorato, "considerata che è stata rispettata la distanza minima di 200 metri, prevista dall'art. 33 della legge n. 724/94, così come modificato dall'art, 45, comma 21 della Legge 449/98, nei confronti delle ricevitorie (ex lottisti) più vicine", ha autorizzato il trasferimento della rivendita di che trattasi.
La norma citata, al fine di favorire l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, prevede la definizione di un piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti e a tal fine, riduce a 200 metri la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.
Tuttavia, la riduzione della distanza minima tra le particolari tipologie di ricevitoria previste non fa venire meno gli altri requisiti prescritti ai fini dell'istituzione di nuovi esercizi o del loto trasferimento, come desumibile dal tenore speciale della norma riportata nonchè dall'espressa previsione che va salvaguardata l'esigenze di garantire la presenza (delle ricevitorie) nelle zone periferiche del paese.
Inoltre, nella fattispecie rileva che le medesime osservazioni formulate dalle ricorrenti, attraverso la memoria presentata ex lege 241/90, sono state espresse nel parere reso dalla Guardia di Finanza (cfr. nota del 6.9.99 della Compagnia di Viareggio) che sottolinea che il trasferimento richiesto non si trova nell'attuale zona di influenza, ma ad una distanza di circa 1800 metri, e che nella zona ove verrebbe trasferita si concentrerebbero, nel raggio di 400 metri, quattro rivendite, un patentino per rivendita tabacchi e tre ricevitorie del lotto.
A fronte delle osservazioni contenute nella memoria di parte e del suddetto parere, l'Ispettorato si limita a farne formale menzione, senza entrare nel merito di alcuna delle circostanze rilevate, a parte il richiamo della norma sopra indicata.
Rileva, infine, il Collegio che la circolare ministeriale del 16.5.1996 (pure richiamata nel provvedimento), per quanto riguarda il trasferimento delle rivendite ordinarie, al di fuori della propria area territoriale di influenza commerciale, prescrive, in generale, che per la relativa istruttoria si segue la procedura valida per l'istituzione delle rivendite ordinarie e che detto trasferimento, per le rivendite poste a distanza superiore a 500 metri dal congenere più vicino, può essere autorizzato solo se la redditività della rivendita interessata, nell'ultimo biennio, risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti parametri (cfr. punto E della circolare citata).
Nella determinazione si istituire la nuova rivendita - ma, come rilevato, ciò vale anche per le ipotesi di trasferimento - l'Ispettorato deve tener conto, anche in difformità dei citati pareri (della Guardia di Finanza e delle associazioni di categoria) che devono essere necessariamente richiesti, delle obiettive esigenze dell'assetto di vendita in funzione del pubblico interesse, fermo restando il rispetto dei parametri minimi prescritti (cfr. punto A della circolare).
Sulla base delle considerazioni che precedono, è agevole rilevare che, nella fattispecie, sussiste il vizio di violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90.
Invero, l'Amministrazione non ha motivato espressamente nè con riguardo alla memoria presentata dalle ricorrenti, nè con riguardo alle analoghe osservazioni contenute nel parere della Guardia di Finanza, nè ha fornito altre (ed eventualmente diverse) motivazioni in ordine alla tutela del pubblico interesse ad un equilibrato assetto di vendita, con ciò incorrendo nella chiara violazione delle prescrizioni procedimentali contenute nella richiamata circolare.
In particolare, come affermato dalla giurisprudenza, la reiezione delle osservazioni presentate fagli intervenuti nel procedimento deve essere motivata con la disamina di ogni singolo argomento proposto, purchè pertinente e funzionale alla decisione finale, e non meramente elusivo o defatigatorio; in generale, è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'art. 10, lett. b L. n. 241/90 (Cons. St., VI, 15.7.98 n. 1074).
2.- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in L. 2.000.000 (duemilioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 12.12.2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Dott. Maurizio NICOLOSI - Presidente f.f.
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est. rel.
Depositata in segreteria il 26 febbraio 2001.