T.R.G.A., SEDE DI TRENTO – Sentenza 27 gennaio 2003 n. 39 - Pres. Numerico, Est. Bronzetti - Alpenhaus s.r.l. (Avv.ti Paolucci e Paoletto) c. Regione Trentino - Alto Adige (Avv. Stato Pirrone) - (accoglie in parte).
Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti dei pareri espressi dall’Avvocatura dello Stato - Nel caso in cui si riferiscono all’iter procedimentale - Sono da ritenere accessibili - Nel caso in cui attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale - Non sono accessibili.
I pareri espressi dall’Avvocatura dello Stato, come risulta anche
dagli artt.
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(1) V. in generale Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2001 n. 1893, in questa Rivista n. 4/2001.
V. anche Consiglio Stato, Sez. V, 26 settembre 2000, n. 5105, in Riv. amm. R. It. 2000, 1009, secondo cui è legittima la norma contenuta nel regolamento comunale che sottrae dall'accesso gli atti redatti da un legale sulla base di un rapporto professionale intercorrente con il Comune, in quanto essa è coerente col principio generale secondo cui l'attività svolta dal professionista esterno di fiducia dell'ente pubblico resta sottratta all'accesso ai documenti, purché caratterizzata dal necessario elemento di connessione con una controversia in atto o in fieri.
In applicazione del principio nella specie il T.A.R. Trento ha ritenuto suscettibili di accesso due pareri dell’Avvocatura dello Stato che riguardavano la fase procedimentale amministrativa (accettabilità della nuova offerta della Faber s.r.l. e modalità di presentazione dei progetti esecutivi degli offerenti).
Di contro, ha ritenuto non suscettibili di accesso altri tre pareri che sembravano tesi a valutare l’aspetto comportamentale dell’Amministrazione: come tali essi sono stati fatti rientrare nell’ambito della funzione di consulenza legale e sono stati ritenuti, conseguentemente, coperti dal segreto professionale.
(omissis)
per l’accesso ai documenti
già richiesti alla Regione con domanda 7-8 luglio 2002, alla quale la Regione T.A.A. ha risposto solo parzialmente e con palese illegittima elusione dei propri precipui obblighi, anche a mezzo di illeciti artifizi;
nonchè avverso il silenzio
conseguente alla diffida notificata alla medesima Regione in data 20.9.2002 a dare compiuta ottemperanza alla suddetta istanza di accesso ai documenti.
(omissis)
F A T T O
Con ricorso notificato in data 11-14 ottobre 2002 la Società Alpenhaus (incorporante della Faber s.r.l.) esponeva che la predetta Società Faber - a seguito di bando pubblicato su diversi giornali dalla Regione Trentino -Alto Adige nel luglio 1998 per l’acquisto a Bolzano di “idoneo immobile in grado di ospitare i propri Uffici del Catasto e del Libro fondiario” (collocazione nelle vicinanze degli Uffici giudiziari e finanziari, superficie non inferiore a 5.000 mq. netti e congruo numero di posti macchina ad uso esclusivo) - aveva presentato rituale offerta in data 14.8.1998 (e cioè entro il termine previsto del 15.8.1998) dell’immobile in ricostruzione sito a Bolzano in Via Roma.
Precisava ancora la Società ricorrente che l’Amministrazione regionale con deliberazione giuntale n. 1537 del 24.9.1998 e con nota assessorile del 30.9.1998 manifestava interesse alla proposta, confermando che sarebbero state avviate le procedure per addivenire, previa valutazione estimativa dell’immobile, alla formulazione di un’ipotesi di accordo contrattuale.
Chiariva, infine, la ricorrente che l’Amministrazione regionale non dava corso alla procedura, pubblicando per contro in data 6.6.1999 sui quotidiani un nuovo avviso per la ricerca dell’immobile agli usi indicati, in relazione al quale la Società Faber ripresentava la propria offerta in data 28.6.1999.
Sennonchè, avendo appreso che la Regione aveva preferito l’offerta immobiliare della concorrente Società Habitat, la Faber s.r.l. nel novembre 2001 interponeva azione risarcitoria avanti al Tribunale civile di Trento e correlativamente, a seguito dell’intervenuto atto di fusione, la Società Alpenhaus (quale incorporante della Faber) in data 12.6.2002 formulava al Presidente della Giunta regionale domanda di accesso ai seguenti documenti:
1) delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 24 settembre 1998 n. 1537, con tutti gli allegati ed i provvedimenti e/o documenti in essa richiamati, ivi compresa la relazione tecnica del 23 settembre 1998 del Direttore dell’Ufficio Tecnico geom. Castelli;
2) delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 28 giugno 1999 n. 609, con tutti gli allegati ed i provvedimenti e/o documenti in essa richiamati;
3) delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 29 luglio 1999 n. 885 di rettifica della precedente deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 1999 n. 609, con tutti gli allegati ed i provvedimenti e/o documenti in essa richiamati;
4) delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 3 aprile 2000 n. 445, con tutti gli allegati ed i provvedimenti e/o documenti in essa richiamati, ivi compresi, tra gli altri:
- nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 3459 del 9 ottobre 1999;
- nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 4236 del 3 dicembre 1999;
- nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 4289 del 7 dicembre 1999;
- nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 255 del 21 gennaio 2000;
- nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 21 febbraio 2000.
Poichè l’Amministrazione regionale ottemperava solo parzialmente ed in modo non adeguato a tale richiesta, la ricorrente in data 20.9.2002 notificava formale diffida ad adempiere, che peraltro trovava ancora parziale accoglimento.
Pertanto la Società Alpenhaus proponeva la presente azione ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, integrandola con “motivi aggiunti” notificati in data 25-26 ottobre 2002.
In concreto, la ricorrente chiede a questo Tribunale amministrativo di pronunciarsi in merito all’istanza di accesso, ordinando alla Regione Trentino-Alto Adige la consegna dei documenti richiesti e sopra specificati (deliberazioni della Giunta regionale, con dichiarazione di conformità, e relativi allegati, nonchè note, conformi all’originale, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato), con estrazione degli stessi dalla documentazione ufficiale della Regione medesima.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato in parte, nei termini appresso indicati.
1.- Per quanto concerne le deliberazioni della Giunta regionale chieste con dichiarazione di conformità all’originale, la relativa domanda di accesso risulta superata dall’avvenuto rilascio delle stesse, come da nota del Presidente della Regione del 4.11.2002 prodotta in giudizio dalla difesa della Società ricorrente.
Con ciò viene anche a cadere la richiesta di nomina di un Commissario ad acta e di connessa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
2.- Resta, invece, aperta la questione dei “pareri” dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato richiamati nella deliberazione giuntale n. 445 del 2000.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante i suddetti pareri si
considerano soggetti all’accesso ove siano riferiti all’iter
procedimentale e vengano pertanto ad innestarsi nel provvedimento finale, mentre
risultano coperti dal segreto professionale (artt. 622 c.p.
Nella specie, la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 2000 riporta cinque pareri con diversa connotazione.
Invero, due pareri (note n. 3459 del 9 ottobre e n. 4236 del 3 dicembre 1999) sono innegabilmente riferibili alla fase procedimentale amministrativa (accettabilità della nuova offerta della Faber s.r.l. e modalità di presentazione dei progetti esecutivi degli offerenti), come traspare dalla parte motiva dell’atto deliberativo: essi devono quindi ritenersi oggetto del diritto di accesso ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.
Per contro, gli altri tre pareri (nota n. 4289 del 7 dicembre 1999, nonchè note del 21 gennaio e del 21 febbraio 2000), pur potendo far sorgere qualche dubbio in ordine alle effettive finalità, sembrano tesi a valutare l’aspetto comportamentale dell’Amministrazione regionale: come tali vanno fatti rientrare nell’ambito della funzione di consulenza legale, con rilevanza sulla vertenza civile pendente avanti al Tribunale di Trento, restando perciò stesso coperti dal segreto professionale.
3.- Il ricorso va quindi accolto nei termini esposti, ordinando alla Regione di
esibire alla Società ricorrente i documenti sopra specificati (con facoltà di
averne copia conforme all’originale) e cioè le note (pareri) dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato n. 3459 del 9 ottobre
Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 316/2002, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina alla Regione Trentino-Alto Adige di esibire alla Società ricorrente, autorizzandola ad averne copia conforme all’originale, gli atti richiesti come indicati in motivazione, fissando per l’adempimento il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2002, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 27 gennaio 2003.