TAR UMBRIA – Decreto 2 aprile 2001 n. 11 – Pres. Lignani - Barcherini (Avv. Fiocchi) c. A.S.L. n. 4 di Terni (n.c.).
Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Istanza cautelare ante causam - Ex art. 3 L. n. 205/2000 - Poteri del Presidente del TAR - Verifica dei presupposti del ricorso ed in particolare della sussistenza della giurisdizione - Necessità.
Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Ex art. 33 D.L.vo n. 80/1998 - In materia di prestazioni sanitarie - Pretese dei cittadini ad ottenere determinate prestazioni da parte degli organi e presidi del Servizio Sanitario Nazionale - Non rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. - Fattispecie in materia di prestazioni richieste per multiterapia Di Bella.
Nell’ambito della valutazione sommaria che spetta al Presidente del T.A.R. nel caso di proposizione di una istanza cautelare ante causam ex art. 21, ottavo comma, della legge n. 1034/71, come modificato dall'art. 3 della legge n. 205/2000, rientra la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione ed in particolare in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice amministrativo.
L’art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 - anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 agosto 2000, n. 558 - va interpretato nel senso che tra le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in quanto attinenti ai «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» vi sono anche quelle relative alla pretesa del cittadino di ottenere determinate prestazioni da parte degli organi e presidi del Servizio Sanitario Nazionale.
Il criterio di riparto fra le giurisdizioni, relativamente alle controversie riguardanti le prestazioni del S.S.N., è sempre quello della posizione soggettiva tutelata, nel senso che spettano al Giudice ordinario le controversie nelle quali venga dedotto un diritto soggettivo, e al Giudice amministrativo quelle nelle quali venga dedotto un interesse legittimo; esula, pertanto, dalla giurisdizione amministrativa una azione con la quale un utente del S.S.N. tende ad ottenere gratuitamente dal S.S.N. determinate prestazioni (nella specie, relative alla c.d. "terapia Di Bella") (1).
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(1) V. tuttavia in senso opposto, proprio con riferimento alle prestazioni richieste per la multiterapia Di Bella, TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 28 marzo 2001 n. 1358, in www.giustamm.it n. 4-2001, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarcampna1_2001-1358.htm
IL PRESIDENTE
Visto il ricorso n. 18512001 proposto da Martino BARCHERINI con l'avv. Luigi Fiocchi (presso Segreteria T.A.R., via Baglioni, 3, Perugia) contro l’A.S.L. n. 4 di Terni, non costituita per ottenere un provvedimento d'urgenza in materia di prestazioni sanitarie;
Ritenuto che ad una prima lettura il ricorso può apparire rivolto ad introdurre una procedura cautelare ante causam, vale a dire non connessa - quale domanda incidentale - ad una domanda principale di merito; con la conseguenza che il ricorso stesso sarebbe manifestamente improponibile, in quanto nell’ordinamento della giurisdizione amministrativa sono ammissibili solo domande cautelari prospettate incidentalmente ad un ricorso di merito;
Ritenuto tuttavia che, nel dubbio, il ricorso può essere anche interpretato nel senso più favorevole al ricorrente, e cioè come un ricorso rivolto ad ottenere, in via principale e di merito, l'affermazione del diritto alla prestazione, e in via incidentale le opportune misure cautelari ivi comprese quelle interinali che possono essere concesse dal Presidente del T.A.R. nelle more della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, come previsto dall'art. 21, ottavo comma, della legge n. 1034/71, come modificato dall'art. 3 della legge n. 205/2000;
Ritenuto che, nei limiti della valutazione sommaria spettante al Presidente del T.A.R. nella presente fase procedurale, l'accoglimento della domanda appare ostacolato da un palese difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 agosto 20110, n. 558, secondo la quale l’art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 va interpretato nel senso che fra le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in quanto attinenti ai «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» vi sono anche quelle relative alla pretesa del cittadino ad ottenere determinate prestazioni da parte degli organi e presidi del Servizio Sanitario Nazionale;
Ritenuto che sempre secondo la citata sentenza n. 558/2000 delle Sezioni Unite della Cassazione il criterio di riparto fra le giurisdizioni, relativamente alle controversie riguardanti le prestazioni del S.S.N., è sempre quello della posizione soggettiva tutelata, nel senso che spettano al Giudice ordinario le controversie nelle quali venga dedotto un diritto soggettivo, e al Giudice amministrativo quelle, nelle quali venga dedotto un interesse legittimo;
Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente basa la sua domanda di ottenere gratuitamente dal S.S.N. determinate prestazioni ("terapia Di Bella") direttamente ed esclusivamente sugli articoli 2 e 32 della Costituzione, configurando dunque la sua posizione come un diritto soggettivo perfetto;
Ritenuto pertanto che la rilevata carenza di giurisdizione impedisce, allo stato, la concessione delle misure cautelari interinali, salvi i diversi ed eventualmente contrari provvedimenti del Collegio, all'esito della camera di consiglio a ciò destinata;
P.Q.M.
rimette l'esame dell'istanza cautelare al Collegio, nella camera di consiglio a ciò destinata.
Perugia, li 2 aprile 2001
Il Segretario
IL PRESIDENTE
P. G. Lignani