TAR UMBRIA – Sentenza 26 gennaio 2001 n. 57 – Pres. Lignani, Est. Cardoni - Ador s.r.l. (Avv. D. Panzarola) c. Unità sanitaria locale n. 1 dell’Umbria (Avv. L. Calzoni) e Tecnosanimed s.r.l. (n.c.).
Contratti della P.A. – Gara – Commissione di gara – Possibilità di delegare l’istruttoria a singoli membri o a sottocommissioni – Sussiste – Risultati degli accertamenti tecnici delegati – Debbono essere valutati collegialmente – Omessa valutazione collegiale – Illegittimità – Fattispecie.
Negli appalti pubblici, le commissioni di gara hanno la facoltà di organizzare i propri lavori interni affidando a singoli loro componenti o a sottocommissioni lo svolgimento di attività istruttorie (1). Tuttavia, i risultati valutativi cui pervengono i membri o le sottocommissioni debbono poi essere sottoposti – a pena d’illegittimità - alla valutazione collegiale della commissione.
Deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara di una ditta, ove risulti che la relazione redatta dal membro incaricato della verifica tecnica, sulla base della quale sia stata disposta l'esclusione di una ditta concorrente, non sia stata preventivamente sottoposta alla valutazione collegiale della commissione di gara (nella specie il presidente della commissione di gara, anziché convocare quest'ultima a seguito della verifica tecnica delegata ad un membro incaricato, aveva inviato la relazione stessa direttamente al Direttore Generale il quale, a sua volta, aveva escluso direttamente dalla gara la ricorrente, senza previamente interpellare la commissione di gara).
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(1) Cfr. in tal senso TAR Umbria, 30 giugno 1999, n. 606.
FATTO E DIRITTO
1- Con gli atti impugnati la gara in epigrafe è stata aggiudicata a favore della ditta TECNOSANIMED e l'offerta della ricorrente è stata ritenuta non idonea dal punto di vista tecnico.
Nel ricorso e nei motivi aggiunti si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge sostenendo, in sintesi, che l'operato della Commissione di gara sia stato superficiale, le sue decisioni scarsamente motivate e la procedura valutativa irrituale giacché la corrispondenza tecnica dell'offerta della ricorrente alle prescrizioni del capitolato di gara è stata compiuta da un solo membro della Commissione anziché da questa nel suo insieme.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo.
2- Il Collegio ritiene proficuo esaminare per primo il motivo di gravame sopra esposto per ultimo.
In proposito, si osserva come possa considerarsi pacifico che le Commissioni di una gara d’appalto abbiano la facoltà di organizzare i propri lavori interni affidando a singoli loro componenti o a sottocommissioni (Tar Umbria 30 giugno 1999 n. 606) lo svolgimento di attività istruttorie.
Tuttavia deve considerarsi altrettanto pacifico che i risultati valutativi cui pervengono i membri o le sottocommissioni debbano poi essere sottoposti alla valutazione collegiale della Commissione.
3- Nel caso di specie ciò non è accaduto.
Infatti, la relazione redatta dal membro incaricato della seconda verifica tecnica, effettuata il giorno 13 luglio 2000, non è stata sottoposta alla valutazione collegiale, come esattamente osserva la ricorrente, giacché il Presidente della Commissione, anziché convocare quest'ultima, ha inviato la relazione stessa direttamente al Direttore Generale il quale, a sua volta, ha escluso direttamente dalla gara la ricorrente, senza previamente interpellare la ripetuta Commissione.
Il vizio procedimentale è di assoluta evidenza.
Infatti, il potere decisorio compete all'organo collegiale, ancorché, come qui accade, si avvalga di sub procedimenti istruttori.
Diversamente opinando, si ammetterebbe che un organo possa spogliarsi a suo piacere dei poteri doveri che istituzionalmente gli competono e che altri organi possano esercitarli in sua vece, il che è manifestamente contrario ai principi fondamentali del diritto amministrativo.
4- Altro non v'è d'aggiungere per accogliere il ricorso.
La natura assorbente del vizio procedimentale riscontrato induce a ritenere assorbito l'esame dei restanti profili di censura.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio complessivamente liquidate in euri 2.500 (duemilacinquecento).
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 17 gennaio 2001 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26.01.2001.