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Giurisprudenza
n. 3-1999 - © copyright.

T.A.R. VENETO, SEZ. I - Ordinanza 19 marzo 1999 n. 356 - Pres. Trotta, Est. Stevanato - Comune di Venezia (Avv.ti Gidoni, Morino e Iannotta) c. Labor s.r.l. (Avv. Mongelli).

La devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, urbanistica ed edilizia, ex artt. 33, 34 e 35 del Dlgs 80/98, comporta fra l'altro che, in tali materie, possono trovare applicazione, per quanto non previsto dalle norme del processo amministrativo, anche le norme del codice di procedura civile e, quindi, anche l'art. 700 c.p.c. recante una residuale tutela cautelare atipica, per tutti i casi in cui non vi sia luogo a una effettiva tutela provvisoria e cautelare delle situazioni giuridiche soggettive.

Non sussiste il pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. nelle fattispecie in cui il Comune può sempre agire esercitando i propri poteri autoritativi attraverso l'esercizio di poteri amministrativi, ovvero può esercitare forme di autotutela negoziale volte ad assicurare la pretesa creditoria e ad ottenere altrimenti la prestazione, quali ad esempio l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.).

 

 

per

la risoluzione del contratto rep. n. 127779 del 17 dicembre 1998 tra il Comune ricorrente e la ditta resistente, relativo alla gestione di centri di cottura di Cà Savio e della Scuola S. G. Bosco del Lido di Venezia per la preparazione e consegna dei pasti per le scuole materne, elementari e medie inferiori del Lido di Venezia e del litorale di Treporti, Cà Savio e Cavallino, per il periodo relativo all'anno scolastico 1998/1999 e conseguente condanna al risarcimento del danno, previa concessione della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.;

visti gli atti della causa;

vista la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. presentata dalla parte ricorrente, per l'immediata declaratoria di interruzione del rapporto contrattuale;

uditi (relatore il Consigliere Stevanato), gli avv.ti Gidoni e Iannotta per il Comune ricorrente e l'avv.to Mongelli per la Società cooperativa resistente;

considerato

- che l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, proposta dalla parte resistente, non sospende la pronuncia cautelare richiesta dal Comune ricorrente, applicandosi anche a questa fattispecie di richiesta cautelare atipica l'art. 30, ult. co., L. 1034/71;

- che, peraltro, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, proposta dalla parte resistente, non appare allo stato, in questa fase di sommaria deliberazione, dotata di elementi di sicura fondatezza, e ciò alla luce dell'art. 33 d.lgs. 80/98;

- che la devoluzione al giudice amministrativo di giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, urbanistica ed edilizia, ex artt. 33, 34 e 35 d.lgs. 80/98, comporta fra l'altro che, in tali materie, possono trovare applicazione, per quanto non previsto dalle norme del processo amministrativo, anche le norme del codice di procedura civile e, quindi, anche l'art. 700 c.p.c. recante una residuale tutela cautelare atipica, per tutti i casi in cui non vi sia luogo a una effettiva tutela provvisoria e cautelare delle situazioni giuridiche soggettive;

- che, tuttavia, nella fattispecie non ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 700 c.p.c. perché possano essere accordati da questo T.A.R. al Comune ricorrente "i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle decisioni sul merito";

- che, infatti, non sussiste il "pregiudizio imminente ed irreparabile" tanto più poi nella fattispecie in esame, in cui il Comune può sempre agire esercitando i propri poteri autoritativi essendo esperibile l'esercizio di poteri amministrativi per eliminare i pretesi "danni alla salute degli utenti del servizio" (di refezione scolastica) nonché l'autotutela negoziale, facendo valere l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) per assicurare la pretesa creditoria ed ottenere altrimenti la prestazione;

- che tali considerazioni negative in ordine alla fondatezza della domanda cautelare assorbono la pronuncia sull'istanza della parte resistente per ottenere un termine a difesa in relazione ai documenti prodotti dal Comune prima della odierna Camera di Consiglio;

Ritenuto pertanto che non paiono sussistenti i presupposti dell'art. 700 c.p.c. e che va disposta, per la trattazione della causa nel merito, la sospensione del giudizio a anorma dell'art. 367 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione a S.U.;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, respinge l'istanza cautelare in epigrafe e dispone la sospensione del giudizio di merito del ricorso nei termini di cui in motivazione.

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