TAR VENETO, SEZ. I - Sentenza 19 febbraio 2000 n. 639
- Pres. Trotta, Est. Gabbricci - Palomar Socoop. a.r.l. (avv. Biagini) c. Consorzio di Bonifica Dese Sile (avv.ti Filanti e Baldassari) e Studio Paoletti ingegneri associati (avv.ti Domenichelli, Zago e Zambelli).La norme in materia di partecipazione previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, non sono applicabili per l’adozione di un provvedimento di esclusione dalla gara, giacché l'esclusione costituisce l'esito di una fase non indipendente di un'articolata struttura procedimentale, la quale non può considerarsi iniziata d'ufficio, com'è, invece, per i procedimenti cui si riferisce l'art. 7 citato, ed è retta da peculiari norme e principi, tra cui quelli di unicità e continuità, incompatibili con la disciplina generale sulla partecipazione.
Il bando di gara, il quale costituisce la lex specialis della procedura concorsuale, è assolutamente vincolante per la commissione di gara che non può in nessun caso disapplicarlo (1), neppure se esso contrasti con norme comunitarie.
Nel caso in cui, alla stregua del bando, sia certa esclusione dalla gara, il provvedimento di esclusione va impugnato entro il termine decorrente dalla data in cui si è proceduto all'apertura delle offerte.
L'art. 17, IV comma, L. 109/94 (il quale prevede che le società di ingegneria, costituite nella forma di società di capitali, possono concorrere per l'aggiudicazione di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU) non viola l'art. 49 del trattato CEE (che stabilisce la libertà di concorrenza) e l’art. 58 dello stesso trattato (il quale assicura la parità nei confini europei delle persone fisiche e giuridiche); queste ultime norme, infatti, possono trovare applicazione diretta soltanto nei limiti segnati e in difetto di un'organica disciplina di diritto comunitario derivato, la quale fissi una soglia di valore, al di sotto della quale possano applicarsi norme interne derogatorie. Va inoltre considerato che lo stesso art. 17, IV comma, L. 109/94 persegue il giustificato intento di tutelare l'accesso al mercato anche di piccole strutture professionali e consente, comunque, la partecipazione delle società d'ingegneria anche per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, quando si tratti di opere «di speciale complessità e che richiedano una speciale organizzazione».
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(1) C.d.S., IV, 29 dicembre 1998, n. 1605; V, 3 settembre 1998, n. 591
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione costituito da:
Gaetano Trotta Presidente
Lorenzo Stevanato Consigliere
Angelo Gabbricci primo Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 277/2000, proposto da Palomar Socoop. a.r.l., in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alfredo Biagini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia - Santa Croce n. 466/G;
CONTRO
il Consorzio di Bonifica Dese Sile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Filanti e Carlo Baldassari, con elezione di domicilio presso la sede del Consorzio in Venezia-Mestre, via Rovereto n. 12;
e nei confronti di
Studio Paoletti ingegneri associati, Ap & P ingegneri associati, Raggruppamento tra Veneto Progetti scrl e ing. Attilio Adami, Studio Rinaldo ingegneri associati, Associazione professionale ingg. Mascellani - A. Pretner - M. Iannelli, Associazione temporanea tra società professionale ing. Zollet, Agriplan studio tecnico associato, Studio tecnico associato Svegliado, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22;
per l'annullamento
a) del verbale redatto dalla Commissione nominata dal Consorzio di Bonifica Dese Sile, relativo all'esame delle domande di partecipazione della gara per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinatore in materia di sicurezza e salute, ai sensi del D. Lgs 14 agosto 1996, n. 494, relativi all'esecuzione di opere per il disinquinamento della laguna;
b) della deliberazione 1 dicembre 1999, n. 785, con cui la giunta consortile ha recepito i verbali della commissione giudicatrice;
c) in quanto occorra, del bando di gara 4 agosto 1999, nella parte in cui limita l'ammissione alla gara ai liberi professionisti singoli od associati ed alle società di professionisti ex art. 17, c. VI, lett. a) della l. 109/94.
vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente e dei controinteressati
visti gli atti tutti della causa;
uditi (relatore il Primo Referendario A. Gabbricci), l'avv. Biagini per la parte ricorrente, gli avv. Filanti e Baldassari per il Consorzio e l'avv. Zago per le controinteressate;
Ritenuto in fatto:
che il Consorzio di Bonifica Dese Sile, con bando di gara 4 agosto 1999, indisse una procedura concorsuale finalizzata all'individuazione dei progettisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, e di coordinatore in materia di sicurezza e di salute ex d. lgs. 494/96, relativi ad opere di disinquinamento della laguna di Venezia, incarichi riguardanti sei interventi, il valore di ciascuno dei quali è inferiore alla cd. "soglia comunitaria" (200.000 ECU); che la Palomar, società cooperativa a responsabilità limitata, costituita tra Studio Altieri S.r.l., Consorzio Venezia Nuova, Hidrogea S.r.l. ed Ingra s.p.a., presentò domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di uno di tali incarichi; che, tuttavia, la commissione, costituita per l'esame delle domande di partecipazione, ne dispose l'esclusione dalla gara, e tale determinazione fu successivamente confermata dalla deliberazione 785/99 della giunta consortile; che, con il ricorso in epigrafe, la Palomar ha impugnato gli atti relativi all'esclusione, e nel giudizio si sono costituiti tanto l'Amministrazione resistente che i controinteressati, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. Considerato in diritto, quanto al rito:
che il presente giudizio ha ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse; che trovano qui applicazione, pertanto, le speciali disposizioni processuali, introdotte dall'art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge con modificazioni, con l. 23 maggio 1997, n. 135, e, segnatamente, il comma III («Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria»), ed il comma II («Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata»);
che sussistono, in specie, i presupposti per la definizione immediata della controversia, in armonia con i principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza 10 novembre 1999, n. 427, giacché:
1) tutte le parti interessate sono state chiamate in giudizio, si sono ritualmente costituite ed hanno partecipato all'udienza camerale sull'istanza incidentale di sospensione;
2) la parte ricorrente non ha espresso, in seguito al deposito di nuova documentazione, la volontà di presentare motivi aggiunti rilevanti ai fini della decisione del ricorso;
3) in generale, nessuna delle parti ha esternato, nella camera di consiglio, il proprio intento - proponendo contestuale istanza di rinvio - di avvalersi di strumenti difensivi rientranti nel suo potere dispositivo, e comportanti termini, sia pure abbreviati, che eccedano dalla sequenza di immediatezza scandita dal ripetuto art. 19;
Considerato in diritto, quanto al merito,
in ordine alla censura di violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, - e, segnatamente, alla circostanza che l'Amministrazione non ha fatto precedere l'esclusione della ricorrente da un avviso di procedimento - che le citate previsioni sulla partecipazione non sono applicabili alla procedura di gara, giacché l'esclusione costituisce l'esito di una fase non indipendente di un'articolata struttura procedimentale, la quale: 1) non può considerarsi iniziata d'ufficio, com'è, invece, per i procedimenti cui si riferisce l'art. 7 citato, e, 2) è retta da peculiari norme e principi, tra cui quelli di unicità e continuità, incompatibili con la disciplina generale sulla partecipazione;
che poi, nel caso in esame, si sia incidentalmente verificato uno iato temporale tra l'esame dell'offerta Palomar e la sua esclusione non basta a determinare il sorgere di un obbligo di partecipazione non previsto dalla legge, senza considerare che, in ogni caso, l'intervento del concorrente appariva, già ex ante, del tutto inutile, essendo l'esclusione atto dovuto e vincolato alla stregua della disciplina applicabile, di seguito considerata;
rammentato, invero, su quest'ultimo punto, che il bando di gara, noto alla ricorrente sin dal settembre 1999, prevedeva espressamente che, alla procedura di affidamento de qua, potevano partecipare soltanto i liberi professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 1815/39, e le società di professionisti di cui all'articolo 17, comma sesto, lettera a), della legge 109/94, e, dunque, quelle costituite esclusivamente da professionisti iscritti in negli appositi albi «previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme di società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo quinto del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo primo del titolo sesto del libro quinto del codice civile», oltre ai raggruppamenti tra questi soggetti; ricordato come, viceversa, la ricorrente, secondo quanto dalla stessa rappresentato nell'istanza di partecipazione alla gara, risulta costituita da tre società di capitali e dal Consorzio Venezia Nuova, sicché, come rilevato dalla stazione appaltante nel momento dell'esclusione, non rientrava nelle categorie individuate dal bando e non poteva essere ammessa alla procedura; considerato che, secondo la prevalente giurisprudenza, che il Collegio condivide, la lex specialis di gara è assolutamente vincolante per la commissione di concorso, che non può in nessun caso disapplicarla (C.d.S., IV, 29 dicembre 1998, n. 1605; V, 3 settembre 1998, n. 591), neppure se la stessa contrasti con norme comunitarie, per cui l'interessata - la cui certa esclusione era già rilevabile dal bando di gara, per tale immediatamente lesivo - avrebbe dovuto impugnare quest'ultimo nel termine di legge (cfr. C.d.S., IV, 5 luglio 1999, n. 1158), decorrente almeno dal 21 settembre 1999, data in cui si procedette all'apertura delle offerte: sicché, deve ritenersi inammissibile il ricorso in esame, notificato dopo il 20 gennaio 2000, e proposto contro l'esclusione, emessa appunto in esecuzione della disciplina di bando; osservato, d'altro canto, che - diversamente da quanto affermato dalla ricorrente nel secondo motivo - non pare violare le invocate previsioni del trattato CEE (art. 49, che stabilisce la libertà di concorrenza, e art. 58, il quale assicura la parità nei confini europei delle persone fisiche e giuridiche) l'art. 17, IV comma, l. 109/94, il quale prevede che le società di ingegneria, costituite nella forma di società di capitali, possono concorrere per l'aggiudicazione di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU: infatti, le norme di principio invocate, possono trovare applicazione diretta soltanto nei limiti segnati e in difetto di un'organica disciplina di diritto comunitario derivato, la quale fissi una soglia di valore, al di sotto della quale possano applicarsi norme interne derogatorie, come è, appunto, per l'affidamento d'incarichi di progettazione per un importo inferiore a 200.000 ECU; senza dimenticare che lo stesso art. 17, IV comma, persegue il giustificato intento di tutelare l'accesso al mercato anche di piccole strutture professionali e consente, comunque, la partecipazione delle società d'ingegneria anche per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, quando si tratti di opere «di speciale complessità e che richiedano una speciale organizzazione»;
che, in conclusione, il ricorso va respinto, e le spese tra le parti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in L. 4.000.000, di cui L. 3.500.000, per diritti ed onorari, a favore del Consorzio resistente e nello stesso importo, in solido, a favore dei contro interessati, oltre I.V.A. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 16 febbraio 2000.
Depositata il 19 febbraio 2000.