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n. 6-2001 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. I – Ordinanza 20 giugno 2001 n. 45Pres. Baccarini, Est. De Zotti – R.T.I. Idreco S.p.A.-Pannelli Impianti Ecologici S.p.A.-BTA Biotechnische Abfallverwertung GmBH & Co. KG (Avv.ti Croci e Sartori) c. Consorzio Tergola (Avv.ti Domenichelli e Zimbelli) e nei confronti della R.T.I. Costruzioni Dondi S.p.A.-Linde – KCA Dresden-Mattioli S.p.A.-Organic-Waste System-SECIT S.p.A. (Avv.ti Cinti, Gallo Creso e Grimani).

Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Verifica dell’operato della commissione giudicatrice - Consulenza tecnica - Ex art. 7 della legge n. 205/2000 - Va disposta.

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205/2000, va disposta consulenza tecnica d’ufficio ai fini di accertare - in relazione ad una gara di appalto - se le valutazioni della commissione giudicatrice, relative alla comparazione diretta di elementi progettuali il cui apprezzamento postula il possesso di conoscenze tecniche specifiche, siano corrette ed idonee a sorreggere l’aggiudicazione della gara stessa ad una ditta, che è stata censurata con puntuali e dettagliate contestazioni.

Il ricorso alla consulenza tecnica appare necessario sia per acquisire un giudizio qualificato sulla attendibilità delle operazioni svolte quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, sia per accertare la veridicità e l’attendibilità delle affermazioni di fatto e delle conclusioni tratte sulla base di elementi di natura e contenuto non discrezionale.

 

 

Per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento con cui il Consorzio Tergola ha provveduto ad aggiudicare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla Costruzioni Dondi S.p.A., capogruppo, la gara di appalto per la costruzione di un centro di biotrattamenti di Camposampiero (Pd) di cui all’avviso n. 003/037 pubblicato sulla G.U.C.E. S 3/1999 del 6 gennaio 1999; della delibera n. 50 del 6 aprile 2000 del Consiglio di Amministrazione del consorzio Regola; nonché di ogni altro atto annesso connesso o presupposto;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), l’avvocato E. Croci per la ricorrente e l’avvocato Zago, in sostituzione dell’Avv. Domenichelli, per il Consorzio, e N. Creso per la S.p.A. Dondi;

considerato

che in questa fase di sommaria delibazione i motivi di ricorso concernenti la dedotta unitarietà del procedimento di gara seguito alla fase di prequalificazione e quelli con ci si contesta l’ammissione del raggruppamento capeggiato dalla ditta Dondi non appaiono fondati per le convincenti argomentazioni addotte dall’amministrazione intimata, tra cui quella di aver modificato tra le due fasi, anche se parzialmente, il progetto;

che in funzione della valutazione del fumus del ricorso appare, viceversa, determinante accertare se le valutazioni della Commissione giudicatrice, relative alla comparazione diretta di elementi progettuali il cui apprezzamento postula il possesso di conoscenze tecniche specifiche, siano corrette ed idonee a sorreggere le conclusioni in favore dell’offerta del raggruppamento capeggiato dalla ditta Dondi, censurate con puntuali e dettagliate contestazioni;

che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205/2000 il giudice amministrativo può avvalersi in materia, nell’ambito degli strumenti istruttori, della consulenza tecnica d’ufficio;

che nella specie i ricorso alla consulenza appare necessario sia per acquisire un giudizio qualificato sulla attendibilità delle operazioni svolte quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, sia per accertare la veridicità e l’attendibilità delle affermazioni di fatto e delle conclusioni tratte sulla base di elementi di natura e contenuto non discrezionale;

che la consulenza dovrà essere incentrata sui seguenti punti oggetto di contestazione:

1) se sia esatta o meno l’affermazione che dati i valori espressi nei rispettivi progetti in ordine al processo di ossidazione nitrificazione biologica il progetto della ditta Dondi abbia un rendimento (misurabile con operazioni tecnicamente appropriate e non soggettivamente apprezzabile) superiore, o assai superiore, a quello della ditta Idrico;

2) se sia esatta l’affermazione che la componentistica dell’impianto elettrico offerta dalla ditta Dondi sia superiore perché prodotta da ditte leader del mercato (a differenza della fornitura Idrico) o se si tratti, come invece si sostiene, di componenti prodotte dalla stessa ditta e dunque non differenziabili qualitativamente;

3) se sia esatta o attendibile (perché conforme a criteri tecnici di valutazione noti e di generale applicazione) l’affermazione che i materiali proposti (dalla ditta Dondi) per la copertura dell’edificio pretrattamenti dell’impianto di codigestione anaerobica e i trattamenti protettivi di scale e parapetti e grigliati sono migliori per resistenza alla corrosione e all’usura, oppure se si tratti di soluzioni e/o prodotti qualitativamente identici e non differenziabili;

4) se sia vera o falsa l’affermazione che mentre la ditta Idrico ha proposto serbatoi in acciaio qualitativamente superiori in quanto trattati interamente con smalti protettivi come richiesto dalle linee guida, la ditta Dondi ha proposto serbatoi in calcestruzzo non protetti dall’aggressione chimica tipicamente prodotta dai trattamenti in esame.

Nel rispondere ai suddetti quesiti il consulente terrà conto, se utile e pertinente, di quanto le parti assumono nelle rispettive perizie tecniche depositate in atti.

La consulenza tecnica viene affidata al Preside della Facoltà di ingegneria dell’Università di Padova, il quale potrà designare un docente da lui individuato tra quelli particolarmente esperti nella valutazione della progettazione di impianti ecologici.

I documenti occorrenti ed il materiale da esaminare saranno messi a disposizione del consulente, senza alcuna limitazione, dal Consorzio Tergola.

La consulenza si svolgerà in contraddittorio con le parti o loro rappresentanti che dovranno essere preavvertiti cinque giorni prima delle operazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I^ Sezione dispone la consulenza tecnica di cui in motivazione e per l’effetto

ORDINA

Al Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova o al soggetto da lui designato di depositare nella Segreteria della Sezione la relazione della consulenza tecnica in premessa, in triplice copia, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

La parte ricorrente provvederà a depositare presso la segreteria della Sezione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento un libretto bancario al portatore per l’importo di lire 5 (cinque) milioni a titolo di anticipo sugli oneri e sulle spese relative alla prestazione.

Fissa fin d’ora l’udienza della discussione del merito per il giorno 19 dicembre 2001, ore 9.30.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, lì 20 giugno 2001.

Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario

Depositata il 20 giugno 2001.

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