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n. 10-2002 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 5 ottobre 2002 n. 5983 - Pres. Baccarini, Est. Gabbricci - Impresa Renzo Rossi Costruzioni S.r.l. (Avv. Biagini) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidoni, Morino e Iannotta) e Impresa Cignoni (n.c.) - (respinge).

1. Contratti della P.A. - Bando - Clausole che prevedono l’esclusione nel caso di loro inosservanza - Non possono essere disapplicate dall’Amministrazione.

2. Contratti della P.A. - Bando - Interpretazione - Criterio teleologico - E’ recessivo rispetto a quello dell’interpretazione formale.

3. Contratti della P.A. - Bando - Clausola che prevede, a pena di esclusione, una dichiarazione circa l’accettazione delle clausole del bando - Legittimità - Ragioni.

4. Contratti della P.A. - Gara - Facoltà dell’Amministrazione di chiedere il completamento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate - Limiti - Individuazione.

1. Nell’ipotesi in cui le prescrizioni del bando di gara d’appalto o della lettera d’invito prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l’esclusione della procedura a sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, l’amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato sulla base di un giudizio ex ante (1).

2. Nell’interpretazione delle clausole del bando o della lettera d’invito, il criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione (2).

3. La prescrizione contenuta in una lettera d’invito, secondo cui le imprese offerenti sono tenute, a pena di esclusione, a rendere una dichiarazione con cui il legale rappresentante deve dichiarare «di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nella lettera d’invito, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico, nell’elenco prezzi unitari, nell’analisi dei prezzi, nello schema di contratto» - oltre a non influire sulla par condicio dei concorrenti ed a non costituire, per la semplicità del suo contenuto, un reale aggravio del procedimento di gara – risponde ad un apprezzabile interesse dell’Amministrazione a che ciascun concorrente (e dunque non soltanto il futuro eventuale aggiudicatario) espliciti univocamente, ad ogni buon fine, la piena accettazione di tutte le previsioni rilevanti: sicché appare legittimo prevedere l’esclusione dell’aspirante il quale non abbia correttamente formulato la stessa dichiarazione (3).

4. La facoltà di richiedere il completamento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate (facoltà di problematica compatibilità con i principi di continuità e par condicio, i quali improntano le procedure di gara ad evidenza pubblica), sussiste soltanto nei limiti segnati dalle previsioni in subiecta materia (art. 15 d. lgs. 358/92; art. 16 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 28 dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993), e, dunque, con riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti. Essa pertanto non può essere legittimamente esercitata con riferimento a dichiarazioni richieste ad altri fini.

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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6250; sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3875.

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2002, n. 1857; cfr. anche esz. IV, 31 luglio 2000, n. 4198.

(3) Alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima l’esclusione di una ditta che aveva allegato all’offerta una dichiarazione che non conteneva il riferimento al capitolato speciale d’appalto, al computo metrico e dall’elenco prezzi unitari.

 

 

per l’annullamento:

a) del verbale delle operazioni di gara compiute in data 18.7.2002 dalla Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori di costruzione del quarto ponte sul Canal Grande, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria di S. Lucia (bando pubblicato in data 14.5.2002 sulla G.U.R.I.);

b) della nota della Direzione Centrale – Progettazione ed Esecuzione Lavori del Comune di Venezia del 23.8.2002 prot. n. 2002.0320168;

c) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva;

d) nonché del bando di gara come integrato dalla lettera di invito a licitazione privata prot. n. 2002.0226855 del 12.6.2002.

(omissis)

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. La ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento, mediante licitazione privata, dell’appalto per l’opera di cui in epigrafe, di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Completato, nel corso della seduta di gara svoltasi il 18 luglio 2002, l’esame delle offerte presentate, la ricorrente è stata automaticamente esclusa ex art. 21, c. 1 bis, per aver presentato un’offerta anomala (ribasso del 14,507%), risultata, peraltro, la più vicina alla soglia stabilita (-14,504%): e la gara è stata perciò aggiudicata all’offerta, immediatamente successiva, di Cignoni S.r.l. con il ribasso del 14, 480%.

In precedenza, durante l’esame della documentazione tecnica ed amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, la commissione di gara aveva disposto, tra l’altro, l’esclusione del raggruppamento Freguglia S.r.l. – Vipp Lavori S.p.a..

La Renzo Rossi, sostenendo di aver informalmente appreso la misura del ribasso offerto da Freguglia, ha impugnato gli atti di gara, ed ha affermato che, ove quest’ultima concorrente fosse stata ammessa, la propria offerta sarebbe risultata, «per effetto dei calcoli protesi all’individuazione della soglia di anomalia e, perciò, della soglia di aggiudicazione, la più conveniente tra quelle ammesse»: ed effettivamente, aperta ed esaminata nel corso dell’udienza camerale l’offerta Freguglia, l’asserzione della Renzo Rossi ha trovato conferma.

Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato: e ciò consente di prescindere dal rilievo preliminare dell’Amministrazione resistente, per la quale l’impugnazione sarebbe inammissibile, in quanto la Renzo Rossi avrebbe fondato il proprio interesse all’azione su di un’allegazione del tutto generica.

2. La Freguglia fu esclusa «per incompleta dichiarazione di cui al punto 2) lett. C) (pag. 3) della lettera d’invito, previsto a pena di esclusione (pag. 5), (…) per non aver dichiarato di accettare tutti gli elaborati elencati al suddetto punto».

La lettera, al proposito, prevedeva che nella busta A doveva essere inserita anche una dichiarazione, in cui il rappresentante della concorrente dichiarava «di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nella lettera d’invito, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico, nell’elenco prezzi unitari, nell’analisi dei prezzi, nello schema di contratto» ecc.: la dichiarazione inclusa nell’offerta Freguglia non conteneva il riferimento al capitolato speciale d’appalto, al computo metrico e dall’elenco prezzi unitari, e per questo la sua offerta è stata ritenuta invalida.

2.1. È anzitutto certo che la lettera d’invito (pag. 5) stabilisce espressamente come, se la dichiarazione de qua non fosse stata formulata in conformità alla prescrizione, l’offerta sarebbe stata esclusa.

2.2. Nella prima censura la ricorrente s’impegna a dimostrare la sostanziale irrilevanza dell’omissione.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, non è dubbio che la dichiarazione Freguglia abbia un contenuto diverso da quello stabilito dalla lettera d’invito (la stessa ricorrente ammette – pag. 8 ricorso – che le dichiarazioni ritenute mancanti sono state inserite "indirettamente").

Ora, per giurisprudenza concorde e da condividersi, «nel caso in cui le prescrizioni del bando di gara d’appalto o della lettera d’invito prevedono espressamente, con formulazioni chiara e non equivoca l’esclusione della procedura a sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, l’amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, evidentemente sulla base di un giudizio ex ante dell’idoneità della singola prescrizione a conseguire le finalità sopra indicate» (così C.d.S., V, 17 dicembre 2001, n. 6250; C.d.S., IV, 11 luglio 2001, n. 3875); in altri termini, cioè, l’affermazione della ricorrente, per cui la dichiarazione Freguglia, per come presentata, realizzerebbe comunque la funzione per cui è stata richiesta dell’Amministrazione, e sarebbe dunque conforme alla lex specialis di gara, non può essere accolta, giacché il criterio teleologico, così invocato, «ha un valore esclusivamente suppletivo a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione» (C.d.S., V, 4 aprile 2002, n. 1857; cfr. anche C.d.S., IV, 31 luglio 2000, n. 4198).

2.3. La previsione del bando in questione viene poi censurata, con il terzo motivo di ricorso, con l’affermazione che, stabilendo l’automatica estromissione dalla gara per "irrilevanti omissioni formali" sarebbero vulnerati i principi di logicità, coerenza e proporzionalità.

Al contrario, è da ritenere che la dichiarazione – oltre a non influire sulla par condicio dei concorrenti, ed a non costituire, per la semplicità del suo contenuto, un reale aggravio del procedimento di gara – risponda ad un apprezzabile interesse dell’Amministrazione a che ciascun concorrente (e dunque non soltanto il futuro eventuale aggiudicatario) espliciti univocamente, ad ogni buon fine, la piena accettazione di tutte le previsioni rilevanti: sicché appare legittimo prevedere l’esclusione dell’aspirante il quale non abbia correttamente formato la stessa dichiarazione.

2.4. Infine, nel secondo motivo di ricorso si sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso consentire la regolarizzazione della dichiarazione Freguglia.

Invero, è indubbio che, sul punto, gli orientamenti interpretativi non appaiono del tutto omogenei.

È tuttavia opinione del Collegio che la facoltà di richiedere il completamento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati – facoltà di problematica compatibilità con i principi di continuità e par condicio, i quali improntano le procedure di gara ad evidenza pubblica – sia consentito soltanto nei limiti segnati dalle previsioni in subiecta materia (art. 15 d. lgs. 358/92; art. 16 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 28 dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993), e, dunque, come rilevato dal Comune di Venezia nelle sue difese, con riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti: la dichiarazione de qua appare senz’altro estranea a tale ambito, sicché il comportamento tenuto dalla stazione appaltante non può essere censurato neppure sotto tale profilo.

3. Le peculiarità della fattispecie inducono all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 2 ottobre 2002.

Il Presidente l’Estensore

Depositata il 5 ottobre 2002.

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