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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. I - Sentenza 30 gennaio 2003 n. 898 - Pres. Baccarini, Est. Gabbricci - Rocchi (Avv.Pagnoscin) c. A.T.E.R., Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona (Avv.ti Righetti e Zambelli) e M.B. Costruzioni (Avv.ti Cinti, Andrade Fajardo, Como, Perbellini e Dalla Santa) - (dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.).

Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Gara - Asta pubblica - Indetta per l’alienazione di un immobile di ente pubblico economico - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Non sussiste - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.

Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo attribuita al giudice ordinario, una controversia riguardante una gara indetta per l’alienazione di un immobile di proprietà di un ente pubblico economico, assumendo, a tale riguardo, immediato rilievo la natura dello stesso ente, ed essendo, invece, irrilevante la qualità di organismo di diritto pubblico (alla stregua del principio suesposto è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione ad una controversia insorta a seguito di espletamento di gara, indetta con avviso di asta pubblica, avente ad oggetto l’alienazione di un immobile di proprietà dell’A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona) (1).

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(1) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 21 dicembre 1999, n. 916; in Mass. 1999, secondo cui: "Ai fini dell’applicabilità del d.lg. n.157 del 1995, di attuazione della direttiva 92/50/Cee in materia di appalti pubblici di servizi, all’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, costituente ente pubblico economico secondo la l. reg. Veneto 9 marzo 1995, n. 10, compete la qualifica di organismo di diritto pubblico; ne consegue la rilevanza comunitaria dell’appalto riconducibile dal punto di vista oggettivo, nella concorrenza del requisito relativo all’importo, alla disciplina del citato d.lg., e quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per la controversia relativa all’impugnazione dell’aggiudicazione e degli atti procedimentali prodromici. (fattispecie non soggetta, per ragioni temporali, alla disciplina ex d.lg. n.80 del 1998)".

 

 

(omissis)

per l’annullamento

a) del verbale dell’8.8.2002, Rep. n. 2740, della Commissione giudicatrice della gara indetta con avviso di asta pubblica il 19.6.2002, nella parte in cui dispone l’esclusione della parte ricorrente dalla gara e l’aggiudicazione provvisoria alla parte controinteressata;

b) della determinazione del Consiglio di amministrazione dell’A.T.ER. in data 6.9.2002 di aggiudicazione definitiva alla controinteressata e di conferma dell’esclusione della parte ricorrente;

c) nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguente;

(omissis)

considerato

1) che, a’ sensi del novellato art. 26, commi IV e V, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il Tribunale amministrativo regionale può decidere con sentenza - assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, anche nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare - recante una succinta motivazione, volta a volta consistente in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme;

2) che, nel corso dell’udienza camerale, fissata per la discussione dell’istanza di sospensione, il Collegio ha comunicato alle parti presenti di voler definire la controversia con sentenza abbreviata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

3) che la controversia appare estranea alla giurisdizione, anche esclusiva, del giudice amministrativo: avendo la procedura ad oggetto l’alienazione di un immobile assume rilievo immediato la natura di ente pubblico economico dell’A.T.E.R. di Verona, con la conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario; è invece irrilevante che lo stesso A.T.E.R. abbia qualità di organismo di diritto pubblico (cfr. Cass. s.u. 21 dicembre 1999, n. 916);

4) che, nella fattispecie, sussistono dunque i presupposti per l’applicazione del richiamato art. 26, giacché, il ricorso, sulla base degli atti difensivi e dei documenti prodotti, già appare, per le ragioni esposte, manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito;

5) che va provveduto sulle spese di giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 27 novembre 2002.

Il Presidente l’Estensore

Depositata in segreteria in data 30 gennaio 2003.

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