TAR VENETO, SEZ. I - Sentenza 31 marzo 2003 n. 2173 - Pres. Baccarini, Est. De Zotti - Boato Impresa s.n.c. (Avv.Navarra e Grimani) c. Ministero dei Lavori Pubblici (Avv.ra Stato) e Magistrato delle Acque di Venezia (n.c.) - (respinge).
1. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Successivo annullamento - Per mancata registrazione della Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto di appalto - Conseguente all’indisponibilità dei fondi necessari per la realizzazione delle opere pubbliche - Legittimità.
2. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Successivo annullamento - Per mancata registrazione della Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto di appalto - Conseguente all’indisponibilità dei fondi necessari per la realizzazione delle oo. pp. - Effetti - Impossibilità della P.A. di eseguire il contratto - Riferimento all’esito negativo della procedura contabile - Sufficienza - Ragioni.
3. Giustizia amministrativa - Domanda di risarcimento dei danni - Per responsabilità della P.A. - Proponibilità - Condizioni - Limiti.
1. E’ legittimo l’annullamento dell’aggiudicazione disposto dalla P.A. relativamente ad una gara d’appalto di lavori pubblici, motivato con riferimento all’impossibilità di stipulare il contratto, nel caso in cui la Corte di Conti non registri il provvedimento (decreto) di approvazione di detto contratto pubblico, per mancanza – successivamente accertata - dei fondi necessari alla realizzazione delle opere.
2. Gli effetti della mancata registrazione, da parte della Corte dei Conti, del decreto di approvazione del contratto di appalto pubblico, stipulato a seguito di aggiudicazione di una gara per l’affidamento di opere pubbliche, consistono, come è noto, nella mancata acquisizione di efficacia del contratto e nell’impossibilità per l’amministrazione di dare ad esso esecuzione; in questi casi l’Amministrazione non deve giustificare le ragioni della mancata esecuzione del contratto, poiché l’effetto è implicito nella previsione della norma che espressamente subordina l’esecuzione dell’attività contrattuale dello Stato al perfezionamento, ove previste, delle procedure di controllo e di registrazione contabile. Il diniego di esecuzione del contratto è, quindi, esaurientemente motivato con il riferimento all’esito negativo, documentato, della procedura di registrazione esperita in sede contabile (1).
3. La domanda di risarcimento del danno - formulata per la prima volta in memoria conclusiva non notificata - avanzata nei confronti della P.A. a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di lavori pubblico, disposto per mancanza – successivamente accertata - dei fondi necessari alla realizzazione delle opere, deve ritenersi astrattamente proponibile, ancorché nei limiti della responsabilità precontrattuale, ma davanti al G.O. e non innanzi al G.A., nel caso in cui il ricorso giurisdizionale proposto avverso il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione fosse già pendente alla data del 30 giugno 1998 (art. 45, co. 18^, D L.gs. n.80/1998) (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1996, n. 303, in Foro it. 1997, III, 40 ed in Foro amm. 1996, 825, secondo cui nel sistema di controllo delineato dall'art. 24 l. 3 gennaio 1978 n. 1, in tema di contratti per opere pubbliche, la Corte dei conti ha il potere, in sede di controllo successivo, di ricusare il visto e la registrazione di un contratto già in esecuzione per il decorso dei termini del controllo preventivo; tale diniego comporta, se non l'implicito annullamento ex tunc dell'atto controllato, quanto meno l'obbligo della p.a. di prendere atto della pronuncia di illegittimità dello stesso e la potestà di non darvi esecuzione.
(2) In materia di responsabilità precontrattuale della P.A. v., da ult., in questa Rivista, n. 3-2003, Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2003 n. 1457 (sulla possibilità di negare l’approvazione dell’aggiudicazione nel caso di mancanza dei fondi necessari per la realizzazione dell’opera e sull’applicabilità del principio di cui all’art. 1337 c.c. nei confronti della P.A.), ed ivi ulteriori riferimenti.
(omissis)
per l'annullamento
del provvedimento con il quale il Ministero dei Lavori Pubblici- Magistrato alle Acque di Venezia ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’impresa Boato s.n.c. del “restauro statico conservativo del complesso demaniale Palazzo Pisani in Venezia”.
Visto il ricorso, notificato il 23
dicembre
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Lavori Pubblici, depositato in segreteria il 25 marzo 1993 con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti della causa
uditi all'udienza pubblica del 13 febbraio 2003 (relatore il consigliere Angelo De Zotti) l'avv. Pacifici, in sostituzione dell’avv. Grimani, per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato Cerillo per l’amministrazione intimata;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con avviso del 20 settembre 1991 il Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle acque di Venezia bandiva una gara per l'aggiudicazione dei lavori relativi al restauro statico conservativo nel complesso demaniale Palazzo Pisani di Venezia.
Con nota del 3 dicembre 1991 l’amministrazione appaltante comunicava all'impresa Boato l'avvenuta aggiudicazione della gara in suo favore al prezzo di lire 535.340.000 ed invitava l'impresa a produrre la documentazione prevista, ivi compresa la cauzione definitiva.
In seguito però, con nota del 31 ottobre 1992, l’amministrazione comunicava di non potere stipulare il contratto relativo ai lavori appaltati non avendo la Corte dei Conti registrato il provvedimento di approvazione del contratto in oggetto, per non essere più disponibili i fondi a suo tempo destinati per l’opera.
Con la stessa nota veniva autorizzato lo svincolo della polizza fideiussoria.
Ritenendo illegittimi gli atti in epigrafe la ricorrente li impugna e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dei principi in materia
di pubblici affidamenti; violazione dell'articolo 16 del R.D. 2440/
Si sostiene che al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, che tiene luogo alla stipula del contratto, le risorse finanziarie necessarie sussistevano; che l’amministrazione ha violato le norme in epigrafe senza motivare sulle ragioni della improvvisa carenza dei fondi già impegnati, che essa ha unilateralmente disposto la cessazione dell’efficacia del vincolo contrattuale senza ristorare la controparte dei danni prodotti.
L’amministrazione intimata ha eccepito l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto la reiezione con vittoria di spese.
Nella pubblica udienza del 13 febbraio 2003, previa audizione dei patroni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ditta ricorrente impugna il provvedimento “di data e contenuto sconosciuti” con cui l’amministrazione intimata ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione della licitazione relativa ai lavori in epigrafe e, inoltre, la nota con cui la stessa amministrazione le ha comunicato che il provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione, avente valore di contratto, non è stato registrato dalla Corte dei Conti.
In realtà agli atti non esiste, né il ricorso ne fa menzione ulteriore, alcun provvedimento che ponga nel nulla l’aggiudicazione, cosicché la domanda di annullamento va riferita solo alla predetta comunicazione della mancata registrazione del decreto del 9 dicembre 1991: atto con cui in allora venne approvato il verbale della licitazione privata a favore della ditta Boato.
Gli effetti che la ricorrente ricollega all’inesistente provvedimento di annullamento del contratto sono quindi quelli propri della mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto e che consistono, com’è noto, nella mancata acquisizione di efficacia del contratto e nell’impossibilità per l’amministrazione di dare ad esso esecuzione (cfr. C.d.S. sez. 4^ 12 marzo 1996 n. 303).
Ebbene, in questi casi, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’amministrazione non deve giustificare le ragioni della mancata esecuzione del contratto, poiché l’effetto è implicito nella previsione della norma che espressamente subordina l’esecuzione dell’attività contrattuale dello Stato al perfezionamento, ove previste, delle procedure di controllo e di registrazione contabile.
Il diniego di esecuzione del contratto è quindi esaurientemente motivato con il riferimento all’esito negativo, documentato, della procedura di registrazione esperita in sede contabile.
Né la ricorrente censura la ragione
della mancata registrazione del contratto, che risiede nella riscontrata
violazione delle norme di contabilità pubblica (utilizzo di somme erroneamente
considerate residui passivi per intervenuta decadenza dell’atto di impegno);
essa si limita, infatti, a sostenere che lo stanziamento necessario era
sussistente all’atto dell’approvazione del verbale della licitazione e che esso
è stato inspiegabilmente e colpevolmente ritenuto carente: ciò che è errato
perché non si tratta di fondi distolti dal loro previsto impiego ma di
disponibilità risultata insussistente perché riferita a fondi di bilancio
risalenti all’esercizio
Ne consegue che il diniego di esecuzione del contratto e la disposta restituzione della fideiussione sono legittimi, nel senso che essi conseguono a impedimenti giuridici concernenti la disponibilità delle risorse finanziarie e quindi assolutamente vincolanti per l’amministrazione appaltante.
Quanto alla domanda di risarcimento, formulata per la prima volta nella memoria conclusiva non notificata il Collegio osserva che in astratto essa sarebbe proponibile, ancorché nei limiti della responsabilità precontrattuale, ma non davanti a questo giudice, trattandosi di ricorso pendente alla data del 30 giugno 1998 (art. 45 co. 18^ D.Lgs. 80/1998).
Il ricorso va quindi respinto.
La spese di causa possono essere compensate tra le parti per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2003
Il Presidente L’Estensore
Depositata in segreteria in data 31 marzo 2003.