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n. 5-2003 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 23 aprile 2003 n. 2452 Pres. Baccarini, Est. Buricelli - Provincia di Pordenone (Avv.ti Botteon e Sartori) c. Consorzio Interregionale Acquedotto Basso Livenza (CIABL) (Avv. Michielan) – (accoglie la domanda di accertamento, respinge quella di risarcimento).

1. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Controversia relativa alla ripartizione delle spese necessarie per lo spostamento di servizi pubblici che si rende necessario a seguito dell’allargamento di una strada pubblica – Giurisdizione esclusiva ex art. 34 D.L.vo n. 80/1998 – Sussiste.

2. Giurisdizione e competenza – Competenza del Tribunale delle acque pubbliche – Controversia riguardante la ripartizione delle spese necessarie per lo spostamento di condutture idriche che si rende necessario a seguito dell’allargamento di una strada pubblica – Esula dalla competenza del Tribunale delle acque.

3. Giustizia amministrativa – Azioni di accertamento – Nel caso di giurisdizione esclusiva – Ammissibilità – Determinazione dell’interesse ad agire in tali ipotesi – Criteri.

4. Demanio e patrimonio – Strade pubbliche – Allargamento della sede viaria – Spese relative allo spostamento di tubature acquedottistiche – Ex art. 28, comma 2, del nuovo cds - Grava sull’ente gestore delle condutture e non già sull’ente proprietario della strada.

1. Rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. una controversia riguardante la determinazione del criterio di ripartizione degli oneri relativi allo spostamento degli impianti di erogazione di servizi pubblici che si rende necessario a seguito dell’allargamento di una strada pubblica; in tale ipotesi la giurisdizione esclusiva del G.A. va affermata non già ai sensi dell’art. 33 del D.L.vo n. 80/1998, ma ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto legislativo, il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR le controversie aventi ad oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche "in materia urbanistica". L’estrema latitudine della definizione della materia "urbanistica" offerta dal citato art. 34, infatti, non consente di limitare l’espressione "tutti gli aspetti dell’uso del territorio" alla sola disciplina che riguarda la pianificazione; tale espressione comprende anche aspetti inerenti alla utilizzazione concreta del territorio da parte della P. A. ed in particolare l’allargamento e la sistemazione di strade, all’interno di un più ampio programma di realizzazione di lavori stradali, diretto a migliorare la circolazione, il quale costituisce esplicazione di poteri pubblicistici inerenti all’uso del territorio (1).

2. Esula dalla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 140 del r. d. n. 1775 del 1933 ovvero del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del r. d. medesimo, una controversia riguardante la determinazione del criterio di ripartizione degli oneri relativi allo spostamento di alcune condutture idriche che si rende necessario a seguito dell’allargamento di una strada pubblica, atteso che tale controversia non si ricollega in alcun modo a fatti connessi con vicende relative al governo delle acque, né rientra in alcuna delle ipotesi elencate all’art. 140 del t. u. n. 1775 del 1933; tantomeno la controversia in questione ricade nella sfera di applicazione dell’art. 143 del citato t.u., il quale delimita la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche facendovi rientrare le impugnazioni di provvedimenti amministrativi che hanno un’incidenza diretta e immediata sull’uso delle acque pubbliche.

3. Nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. sono ammissibili azioni di accertamento; in tali ipotesi, l’interesse ad agire non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull’esistenza di un rapporto giuridico e sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da essa scaturenti, costituendo la rimozione di detta incertezza un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza un intervento del giudice (2).

4. L’onere relativo allo spostamento delle tubature acquedottistiche esistenti su una strada pubblica, che si renda necessario nel caso di spostamento della sede viaria, ancorché ricadenti in proprietà privata, adiacente al demanio stradale, che interferiscono con lavori stradali -  ai sensi dell’art. 28, comma 2, del nuovo codice della strada, approvato con d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - va posto a carico dell’Ente gestore delle condutture e non già a carico dell’Ente proprietario della strada (3).

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(1) Ha osservato in particolare il T.A.R. Veneto che lo spostamento di tubazioni acquedottistiche, per comprovate esigenze di viabilità, è strettamente correlato ai lavori suddetti, cosicché trova giustificazione proprio nell’art. 34 del D.L.vo n. 80/1998 la devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva della lite attinente alla individuazione del criterio di ripartizione degli oneri relativi allo spostamento degli impianti.

(2) Cass. civ., nn. 3157/01, 982/01, 12778/99.

Ha aggiunto il T.A.R. Veneto che l’accertamento dell’interesse ad agire si risolve in una indagine sulla idoneità della pronuncia richiesta a conseguire il risultato utile sperato, non altrimenti ottenibile se non con l’intervento del Giudice.

Nella specie è stato ritenuto sussistente, in capo alla Provincia, un interesse ad agire tale da giustificare l’esercizio della azione di accertamento promossa, esistendo una situazione di incertezza su quale dei due enti –Provincia o Consorzio- sia tenuto, in seguito alla esecuzione di lavori di allargamento e di sistemazione stradali, ad assumersi gli oneri relativi allo spostamento delle condotte idriche ricadenti nel sottosuolo di proprietà privata esterna al demanio stradale, ma pur sempre interessanti la strada.

(3) Dispone l’art. 28 cod. strad. che:

(comma 1) I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.

(comma 2) Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

Ha osservato il T.A.R. del Veneto che, sul piano letterale, la norma appare chiara.

Il Legislatore ha cioè inteso estendere l’applicazione del citato art. 28 comma 2 a tutti i casi in cui gli impianti acquedottistici interferiscono con le strade, indipendentemente dal fatto che gli stessi si trovino, o no, nel sottosuolo stradale. L’ampiezza della formulazione impiegata dal Legislatore (impianti che "interessano comunque le strade") , e il raffronto con altra norma del vecchio codice della strada, confermano tale tesi.

E va aggiunto che l’art. 28, comma 2, cod. strad., il quale parla di "onere relativo allo spostamento dell’impianto", intende porre a carico del gestore del pubblico servizio l’onere di eseguire direttamente l’intervento di spostamento, ovvero di sostenere le spese dell’intervento medesimo se quest’ultimo è stato eseguito a cura dell’Amministrazione proprietaria della strada.

E’ stato pertanto nella specie affermato il diritto della Provincia (ente proprietario della strada), nei confronti del Consorzio gestore del servizio pubblico da spostare, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del nuovo codice della strada, di ottenere lo spostamento degli impianti acquedottistici di proprietà del Consorzio, ancorché ricadenti in proprietà privata, adiacente al demanio stradale, che interferiscono con lavori stradali su strade provinciali, a cura e spese del Consorzio medesimo.

 

 

(omissis)

per

l’accertamento del diritto della Provincia ricorrente, nei confronti del Consorzio, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del nuovo codice della strada, a ottenere lo spostamento degli impianti acquedottistici di proprietà del Consorzio e che interferiscono con lavori stradali su strade provinciali, a cura e spese del Consorzio medesimo; con conseguente condanna alla restituzione delle somme che la Provincia dovesse avere pagato al Consorzio per lo spostamento di impianti acquedottistici prima della definizione del merito del ricorso; nonché per la condanna generica per il futuro all’esecuzione dei lavori di spostamento a cure e spese del Consorzio;

Visto il ricorso, notificato il 9 aprile 2002 e depositato in Segreteria il 24 aprile 2002, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio, con i relativi allegati;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2002 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: A. Sartori per la parte ricorrente e Michielan per il Consorzio resistente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1.-La Provincia ricorrente, proprietaria di circa 700 km. di strade, ha avviato un programma di lavori, che interessano le sedi stradali esistenti, diretto a migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione sulle strade stesse.

I lavori da eseguire riguardano la sistemazione e l’allargamento di strade e la realizzazione, in alcuni casi, di rotatorie.

La ricorrente espone che l’esecuzione dei lavori suddetti determina in molti casi la necessità di spostare impianti di erogazione di servizi pubblici, tra i quali le condutture idrauliche, poste nel sottosuolo in posizione che comunque interessa la strada.

Nel corso di incontri organizzati dalla Provincia con i gestori dei servizi pubblici a rete è stato sollevato il problema del criterio di ripartizione degli oneri relativi allo spostamento degli impianti. La Provincia ha segnalato ai gestori di ritenere applicabile ai lavori in questione l’art. 28, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 –nuovo codice della strada, che pone a carico dei gestori gli oneri di spostamento o modifica degli impianti che interferiscono con la sistemazione o l’allargamento delle strade.

In particolare, tra l’Amministrazione provinciale e il CIABL è sorta una divergenza di vedute in merito a quale dei due enti spetti, in seguito alla esecuzione di lavori stradali diretti a) a realizzare una rotatoria sulla s.p. n. 14 "del Fiume", in un tratto posto nel comune di Azzano Decimo, e b) ad allargare un tratto della s.p. "della Val d’Arzino" nei comuni di Chions e Pravisdomini, sostenere gli oneri relativi allo spostamento delle condutture idriche ricadenti in proprietà privata esterna al demanio stradale provinciale, ma pur sempre interessanti la strada (per quanto riguarda gli impianti ricadenti all’interno del demanio stradale provinciale il Consorzio si è dichiarato disponibile ad assumersi gli oneri relativi agli spostamenti suddetti).

D’altra parte, la Provincia rimarca che le soluzioni progettuali che impongono lo spostamento dei tratti di tubature acquedottistiche in argomento non trovano alternative.

Di qui, le domande di accertamento e di condanna in epigrafe indicate, alle quali il Consorzio resiste.

2.1-Vanno preliminarmente esaminate e decise le eccezioni in rito sollevate dalla difesa del Consorzio.

2.1.1.-Il Consorzio ha anzitutto affermato, senza particolari sviluppi argomentativi, che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione "del Tribunale regionale delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 140 del r. d. n. 1775 del 1933 ovvero del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143" del r. d. medesimo.

L’eccezione è manifestamente infondata.

La domanda presentata dalla Provincia non si ricollega in alcun modo a fatti connessi con vicende relative al governo delle acque, né rientra in alcuna delle ipotesi elencate all’art. 140 del t. u. n. 1775 del 1933.

Tantomeno la controversia odierna ricade nella sfera di applicazione dell’art. 143 del citato t.u., il quale delimita la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche facendovi rientrare le impugnazioni di provvedimenti amministrativi che hanno un’incidenza diretta e immediata sull’uso delle acque pubbliche.

2.1.2.- La difesa del Consorzio ha inoltre eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo muovendo dal presupposto che la controversia dovrebbe essere decisa dal Giudice ordinario.

Anche in relazione a questo ultimo profilo l’eccezione di difetto di giurisdizione va respinta.

Il Collegio può fare a meno di risolvere la questione se la lite vada devoluta, o no, alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 il quale, alle lettere b) ed e), devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR, rispettivamente, (lettera b) le controversie tra amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi, e (lettera e) le liti riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi (con le esclusioni indicate nella stessa lettera e), costituendo lo spostamento di tubazioni acquedottistiche attività perlomeno connessa allo svolgimento del pubblico servizio di distribuzione dell’ acqua potabile.

Al Collegio appare infatti più convincente, e quindi preferibile, la tesi prospettata dalla Provincia, in alternativa alla ritenuta applicabilità, al caso in esame, del citato art. 33 del decreto n. 80 del 1998, secondo la quale la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo va affermata, nella fattispecie concreta, in forza dell’art. 34 del decreto n. 80 del 1998, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR le controversie aventi ad oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche "in materia urbanistica", ferma la precisazione (su cui v. art. 34 comma 2) che "agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio".

L’estrema latitudine della definizione della materia "urbanistica" offerta dal citato art. 34 non consente di limitare l’espressione "tutti gli aspetti dell’uso del territorio" alla sola disciplina che riguarda la pianificazione. Tale espressione comprende anche aspetti inerenti alla utilizzazione concreta del territorio da parte della P. A. .

L’allargamento e la sistemazione di strade, all’interno di un più ampio programma di realizzazione di lavori stradali, diretto a migliorare la circolazione, costituisce esplicazione di poteri pubblicistici inerenti all’uso del territorio.

Lo spostamento di tubazioni acquedottistiche, per comprovate esigenze di viabilità, è strettamente correlato ai lavori suddetti, cosicché trova giustificazione proprio nel citato art. 34 la devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva della lite attinente alla individuazione del criterio di ripartizione degli oneri relativi allo spostamento degli impianti.

Obietta la difesa del Consorzio che nella specie si tratterebbe di "una causa indennitaria per l’ablazione del diritto reale parziario (servitù di acquedotto) costituito legittimamente dal CIABL su fondo privato. Accessoria a siffatto giudizio principale indennitario appare la questione dell’imputabilità delle spese per lo spostamento delle esistenti condotte idriche, se a carico dell’espropriante Provincia ovvero a carico dell’espropriato Consorzio".

Per superare il rilievo difensivo del Consorzio basta osservare che nella specie non si fa questione di indennità e, soprattutto, non si fa questione di atti di natura espropriativa o ablativa e, in particolare, di ablazione di servitù di acquedotto costituita a favore del Consorzio e a carico della Provincia (e/o del privato proprietario del fondo nel sottosuolo del quale risultano collocate le condotte idriche).

2.1.3.-La difesa del Consorzio ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché la Provincia non ha interesse ad agire in mero accertamento.

L’eccezione è infondata e va respinta.

Si è già detto che l’odierna lite rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva.

Nell’ambito della giurisdizione esclusiva è ammessa l’azione di accertamento.

In generale, l’interesse ad agire con l’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull’esistenza di un rapporto giuridico e sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da essa scaturenti, costituendo la rimozione di detta incertezza un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza un intervento del giudice (Cass. civ., nn. 3157/01, 982/01, 12778/99).

L’accertamento dell’interesse ad agire si risolve in una indagine sulla idoneità della pronuncia richiesta a conseguire il risultato utile sperato, non altrimenti ottenibile se non con l’intervento del Giudice.

Nella specie sussiste, in capo alla Provincia, un interesse ad agire tale da giustificare l’esercizio della azione di accertamento promossa.

Infatti esiste una situazione di incertezza su quale dei due enti –Provincia o Consorzio- sia tenuto, in seguito alla esecuzione di lavori di allargamento e di sistemazione stradali, ad assumersi gli oneri relativi allo spostamento delle condotte idriche ricadenti nel sottosuolo di proprietà privata esterna al demanio stradale, ma pur sempre interessanti la strada.

Situazione di incertezza che emerge evidente, nella sua attualità e concretezza, dagli esiti degli incontri diretti e dei rapporti epistolari tra Provincia e CIABL, caratterizzati dal fatto che il Consorzio ha ribadito che gli oneri per lo spostamento degli impianti ricadenti al di fuori del demanio stradale devono gravare sulla Provincia, mentre quest’ultima ha insistito sull’applicabilità del su citato art. 28, comma 2, del codice della strada, e quindi sul fatto che gli impianti vanno spostati a cura e spese del gestore del pubblico servizio anche quando le tubazioni si trovano, prima della esecuzione dei lavori stradali, al di fuori del demanio stradale.

Né, indipendentemente dalla circostanza se i lavori di allargamento e sistemazione stradali rilevanti ai fini di causa siano già iniziati, o no, al momento della definizione della lite, si può dubitare del fatto che:

-il permanere della situazione di incertezza sul criterio di ripartizione degli oneri suddetti avrebbe arrecato alla Provincia ricorrente, ove questa non avesse proposto in giudizio l’odierna domanda di accertamento, un pregiudizio concreto e attuale;

-la rimozione di detta incertezza costituisce un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, per la Provincia stessa.

In conclusione, l’interesse ad agire sussiste.

2..2.-Nel merito, la domanda di accertamento è fondata e va accolta.

Si è già visto che la questione sottoposta al giudizio del Collegio consiste essenzialmente nello stabilire a quale dei due enti –Provincia ricorrente o Consorzio resistente- spetti, in seguito alla esecuzione di lavori di allargamento e sistemazione stradale, assumersi gli oneri relativi allo spostamento delle condotte idriche ricadenti in proprietà privata esterna al demanio stradale, ma pur sempre interessanti la strada.

Il Collegio ritiene che l’onere relativo allo spostamento delle tubature acquedottistiche vada posto a carico del Consorzio gestore del servizio, e ciò ai sensi dell’art. 28, comma 2, del nuovo codice della strada, approvato con d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il citato art. 28 cod. strad. dispone quanto segue:

(comma 1) I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.

(comma 2) Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

Sul piano letterale la norma appare chiara.

In primo luogo l’art. 28 fa riferimento, testualmente, (anche) ai concessionari di servizi di distribuzione di acqua potabile, quale è il Consorzio resistente.

Inoltre, l’applicazione dell’art. 28 comma 2 non presuppone che le condotte idriche si trovino all’interno del demanio stradale prima dei lavori di allargamento stradale.

E’ sufficiente che si tratti di tubazioni acquedottistiche che "interessano comunque le strade".

Il Legislatore ha cioè inteso estendere l’applicazione del citato art. 28 comma 2 a tutti i casi in cui gli impianti acquedottistici interferiscono con le strade, indipendentemente dal fatto che gli stessi si trovino, o no, nel sottosuolo stradale.

L’ampiezza della formulazione impiegata dal Legislatore (impianti che "interessano comunque le strade") , e il raffronto con altra norma del vecchio codice della strada, confermano la correttezza della conclusione su esposta.

Come giustamente ricorda la difesa della ricorrente, in base all’art. 12 del vecchio testo unico n. 1740 del 1933, presupposto per l’osservanza, da parte dei gestori degli impianti a rete, delle condizioni e prescrizioni imposte dalla autorità competente per la conservazione della strada, era l’occupazione del "suolo stradale" con gli impianti medesimi.

Invece il Legislatore del 1992 non ha parlato di "sede stradale", o di "corpo stradale" o "sottosuolo stradale", o espressioni simili, ma di impianti che "interessano comunque le strade" e che quindi possono trovarsi, prima dell’inizio dei lavori di ampliamento, ad esempio sotto pertinenze stradali o fasce laterali adiacenti alla strada.

L’applicazione dell’art. 28 comma 2 non sembra insomma presupporre necessariamente l’appartenenza al demanio stradale del suolo ove si trovano i sottoservizi pubblici e, in particolare, per quanto qui più interessa, le condotte idriche.

Inoltre l’operatività del citato art. 28 non richiede affatto, sotto il profilo testuale (si veda l’incipit dell’art. 28 comma 1), e logico, che il gestore del servizio pubblico al quale l’ente proprietario della strada si rivolge per ottenere la prestazione dello spostamento dell’impianto sia concessionario dell’ente medesimo. Non implica, in altre parole, la preesistenza di un rapporto concessorio diretto tra ente proprietario della strada e gestore dell’impianto.

Quanto poi alle "comprovate esigenze della viabilità" che rendono necessario eseguire lo spostamento delle tubature acquedottistiche, le esigenze medesime, connesse alla necessità di realizzare opere stradali su s. p. interessate –nel senso di cui al citato art. 28- dalla presenza delle tubazioni suddette, risultano nella specie dimostrate e documentate in atti. E, del resto, il Consorzio resistente non ha mai contestato il diritto della Provincia di procedere all’allargamento e alla sistemazione delle strade in questione e, in particolare, la sussistenza delle esigenze di viabilità.

In definitiva, il citato art. 28 comma 2 dispone che se, per comprovare esigenze di viabilità, ossia per ragioni attinenti alla circolazione stradale, occorre spostare tubature acquedottistiche che interessano le strade, tali condutture devono essere trasferite a cura e spese del gestore del pubblico servizio, salvo l’onere dell’ente proprietario della strada di mettere a disposizione l’apposita sede ove spostare gli impianti.

Sul piano sistematico, la scelta normativa di porre a carico dei gestori dei pubblici servizi interessati, anziché dell’Amministrazione proprietaria della strada del cui ampliamento si tratta, gli oneri relativi allo spostamento degli impianti, non appare irrazionale.

Non sembra illogico l’aver ritenuto preferibile suddividere tra i diversi gestori le spese riguardanti lo spostamento di tutta la massa degli impianti a rete, piuttosto che far gravare i costi suddetti esclusivamente sul proprietario della strada, vale a dire, in molti casi, sull’ente locale che, come correttamente osserva la ricorrente, in un periodo di constatata strutturale insufficienza e insicurezza delle strade e quindi di programmi di interventi necessariamente imponenti di miglioramento della rete stradale, si troverebbe a dover sostenere costi elevatissimi senza poter ricavare alcun introito dalla gestione delle strade.

Obietta la difesa del CIABL che nella specie troverebbe applicazione l’art. 45, comma 2, della l. n. 2359 del 1865, secondo il quale, nel caso di espropriazione, vanno rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione di opere occorrenti per la traslazione di servitù.

Aggiunge il Consorzio che, indipendentemente dal fatto se l’ente esecutore dei lavori stradali sia, o meno, titolare del fondo servente, il criterio da osservare ai fini della individuazione del soggetto obbligato a sopportare la spesa relativa allo spostamento degli impianti è quello dell’imputabilità dell’interesse: ciò significa che nella specie, poiché l’allargamento della strada è realizzato nell’esclusivo interesse dell’ente proprietario, sarà quest’ultimo a doversi far carico degli oneri connessi allo spostamento degli impianti.

Diversamente da quanto ritiene la difesa del Consorzio, nella specie non viene in rilievo alcun esproprio. Né il Consorzio ha in alcun modo comprovato di essere titolare di un diritto di servitù.

Inoltre, e in ogni caso, l’art. 28 del nuovo codice della strada contiene una specifica disciplina in materia di spostamento di impianti di pubblico servizio per comprovate esigenze di viabilità, disciplina posteriore a quella dettata dall’art. 45 della l. n. 2359 del 1865 e avente carattere speciale rispetto a quest’ultima, sicché il citato art. 45 risulta comunque inapplicabile alla fattispecie.

Il richiamo alla sentenza Cass. civ. n. 6343 del 1996 non è poi pertinente alla vicenda odierna, poiché la fattispecie decisa dalla Cassazione concerneva una servitù per passaggio di cavi telefonici, disciplinata da una normativa specifica quale è l’art. 237 del t. u. n. 156 del 1973.

Quasi inutile aggiungere che il d.P.R. n. 327 del 2001, l’art. 44 del quale il CIABL indica per corroborare la propria tesi, non è ancora vigente.

E va aggiunto che l’art. 28, comma 2, cod. strad., il quale parla di "onere relativo allo spostamento dell’impianto", intende porre a carico del gestore del pubblico servizio l’onere di eseguire direttamente l’intervento di spostamento, ovvero di sostenere le spese dell’intervento medesimo se quest’ultimo è stato eseguito a cura dell’Amministrazione proprietaria della strada.

Va dunque accertato il diritto della Provincia, nei confronti del Consorzio, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del nuovo codice della strada, di ottenere lo spostamento degli impianti acquedottistici di proprietà del Consorzio, ancorché ricadenti in proprietà privata, adiacente al demanio stradale, che interferiscono con lavori stradali su strade provinciali, a cura e spese del Consorzio medesimo.

2.3.-Restano da esaminare le domande di condanna formulate dalla Provincia ricorrente.

La domanda di condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagate dalla Provincia al Consorzio per lo spostamento di tubazioni acquedottistiche prima della definizione del ricorso nel merito non può essere accolta poiché la Provincia non ha dimostrato di avere pagato somme di denaro al CIABL a titolo di rimborso spese in relazione allo spostamento di tubature ricadenti, prima dell’esecuzione dei lavori di allargamento stradale, all’esterno del demanio stradale provinciale.

Ugualmente il Collegio ritiene che la domanda di condanna "per il futuro alla esecuzione dei lavori di spostamento a cura e spese del Consorzio" non possa essere accolta.

In primo luogo, la pronuncia di accertamento dell’obbligo del CIALB appare idonea a soddisfare il diritto fatto valere dalla ricorrente, a che lo spostamento avvenga a spese del gestore.

Quanto alla pretesa che lo spostamento avvenga a cura del gestore, essa non trova fondamento nell’art. 28 comma 2 cod. strad., che rimette la determinazione circa termini e modalità dell’esecuzione dello spostamento all’accordo delle parti.

Più in generale, l’attribuzione al gestore degli oneri relativi allo spostamento va posta in correlazione a una serie di presupposti e condizioni, di tal che, anziché ricorrere a una condanna in futuro, andrà verificato di volta in volta l’avveramento delle circostanze richieste nel caso concreto per giungere a una condanna alla restituzione di somme o comunque al risarcimento del danno (anche, se del caso, per ritardo ingiustificato nella esecuzione dei lavori di spostamento in questione).

Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di condanna generica al risarcimento del danno consistente nell’"aumento esponenziale dei costi" connesso al ritardo ingiustificato nel quale sarebbe incorso il CIABL nell’eseguire i lavori di spostamento delle condutture.

In primo luogo, la Provincia non ha minimamente comprovato il "danno da ritardo" del quale chiede il risarcimento per equivalente.

In secondo luogo, e in ogni caso, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., applicabile ex art. 2056 c. c. anche alla responsabilità extracontrattuale, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Nella specie, dagli atti di causa non risulta in alcun modo che il CIABL non abbia acconsentito allo spostamento delle tubazioni da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale.

Dagli atti del giudizio si ricava soltanto che il Consorzio ha ritenuto che gli oneri relativi allo spostamento delle tubazioni dovessero gravare sulla Provincia.

E’ vero che il CIABL aveva dichiarato di essere disponibile a eseguire lo spostamento delle tubature con mezzi e personale propri (ma a spese della Provincia).

Peraltro non consta che sia stato impedito alla ricorrente di eseguire direttamente i lavori di spostamento delle condutture, e si può quindi ritenere che la Provincia avrebbe potuto trasferire essa stessa le tubazioni prevenendo ritardi nella realizzazione dei lavori di allargamento stradale ed evitando così danni (peraltro, ripetiamo, nella specie solo ipotizzati).

Infine, per ciò che riguarda, in particolare, i lavori da eseguire nel Comune di Azzano Decimo, individuati come intervento "A", la difesa del CIABL sostiene che la Provincia non avrebbe ottenuto dall’ANAS –Roma, l’autorizzazione ad eseguire i lavori progettati. Tanto che fu proprio per questa ragione che la Provincia –Settore Viabilità, con telefax del 29 marzo 2002, invitò il Consorzio "a non eseguire nessun tipo di lavorazioni per l’intervento "A" nel Comune di Azzano Decimo". Con nota in data 18 aprile 2002 il Consorzio ha preso atto "del sopravvenuto ordine di non esecuzione dei lavori di spostamento del servizio idrico per effetto di carenza di parere ANAS –Roma" (cfr. allegati 8 e 9 fasc. CIABL).

Appare dunque sufficientemente comprovato, allo stato, che il ritardo nella esecuzione dei lavori stradali in Azzano Decimo va collegato casualmente a circostanze estranee e diverse dal comportamento del Consorzio.

In conclusione il ricorso va accolto, nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Nonostante l’esito del giudizio, concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunciando:

1) accoglie la domanda di accertamento e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del CIABL di sostenere l’onere relativo allo spostamento dell’impianto;

2) rigetta le domande di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2002.

Il Presidente l’Estensore

Depositata in segreteria il 23 aprile 2003.

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