TAR VENETO, SEZ. I - Ordinanza 24 novembre 1999 n. 1346 - Pres. Trotta, Est. Franco - Brugi S.p.A. (Avv.ti Gobbi e Bianchini) c. Ministero delle Finanze (Avv.ra Stato).
Autorizzazione e concessione - Revoca - Facendo mero riferimento ad una sentenza di patteggiamento - Istanza di sospensione - Va accolta.
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: provvedimento 20 luglio 1999 con cui il direttore centrale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte dirette ha revocato l’autorizzazione alla procedura di domiciliazione n. 3442 rilasciata alla ricorrente il 24.6.1998;
MOTIVI E DECISIONE: Considerato che nel caso di specie ricorrono gli elementi indispensabili (fumus e danno) per la concessione della richiesta misura cautelare, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza della parte ricorrente in ordine al fumus boni juris del ricorso, con particolare riguardo alla censura inerente alla natura della sentenza ex art. 444 c.p.p., la quale non può ritenersi sufficiente ai fini dell’accertamento di responsabilità, donde la necessità che la P.A. valuti autonomamente i fatti;
ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, accoglie la suindicata domanda di sospensione (omissis)
Per visionare il testo integrale dell'ordinanza, clicca qui (documento .pdf di 195 kb - richiede Acrobat Reader).
Non è superfluo ricordare che l'art. 1 della legge approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 1° dicembre 1999 ed in corso di pubblicazione nella G.U., intitolata "Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo n.55, e successive modificazioni", prevede, al 3° comma, che: "La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Per effetto di tale disposizione, solo a seguito dell'entrata in vigore della legge in questione, le sentenze ex art. 444 c.p.p. (c.d. di patteggiamento) sono equiparate a quelle di condanna, sia pure ai fini della decadenza e della sospensione dall'impiego o da cariche prevista dalla legge in discorso. La disposizione stessa finisce indirettamente per confermare comunque che le sentenze di patteggiamento non sono in genere parificabili alle sentenze di condanna, tranne che la legge disponga in senso diverso e che pertanto, come affermato nella motivazione dell'ordinanza in rassegna, in presenza di una sentenza ex art. 444 cit., occorre che la P.A. "valuti autonomamente i fatti" (G.V., 15-12-1999).