Giust.it

Giurisprudenza
n. 10-1999 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 25 ottobre 1999 n. 1752Pres. Trivellato Est. Rocco.  Comune di Feltre (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv.ti Morra e Barzazi), Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Belluno (avv. Canal), Immobiliare Pontalpi s.r.l. (avv.ti Cacciavillani e Gaz) (oltre a vari intervenienti ad adiuvandum) c. Ministero per i beni e le attività culturali (avv. Stato).

Giudizio amministrativo – Legittimazione al ricorso - Decreto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex l. 1497 del 1939 dell’intero territorio comunale della Città di Feltre - Legittimazione della Regione Veneto all’impugnazione – Non sussiste - Ragioni.

Ambiente - Decreto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex l. 1497 del 1939 - Comunicazione di avvio del procedimento all’amministrazione comunale interessata – Amministrazione comunque informata dell’intenzione ministeriale – Non necessita.

Ambiente - Decreto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex l. 1497 del 1939 dell’intero territorio comunale della Città di Feltre - Istruttoria affrettata e infedele – Comportamento procedimentale scorretto – Sproporzione fra misure adottate e fine originariamente perseguito – Illegittimità.

Per decidere se la Regione Veneto sia legittimata ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo un provvedimento di vincolo adottato dal Ministro per i beni culturali, va verificato se concretamente sussista nel caso concreto l’interesse all’impugnazione, non risultando di per sé tale legittimazione dalla circostanza che nel caso, vertendosi in tema di competenze regionali derivanti da delega “non traslativa”, sia escluso il rimedio del conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

Possono essere dedotte nel processo, da parte di Pubbliche Amministrazioni, soltanto le lesioni di posizioni soggettive relative all'esercizio di funzioni amministrative concretamente esercitate dalle Amministrazioni medesime in base ad esplicite previsioni di legge.

Le competenze dell'Amministrazione regionale, come risultanti dalla legislazione vigente in materia di tutela paesaggistica nel Veneto, non sostanziano poteri diretti di imposizione di vincoli ambientali, trattandosi invece di competenze finalizzate al controllo, mediante atti di assenso, di diniego o repressivi, di una gestione dei beni ambientali affidata essenzialmente alle Amministrazioni provinciali e comunali, a ciò subdelegate.

La Regione del resto non è ente esponenziale degli interessi della comunità locale, né sussiste un suo interesse “strumentale” o un interesse morale al ricorso, né è immaginabile una sostituzione processuale della Regione nei riguardi delle amministrazioni subdelegate, e neppure infine si può configurare una interferenza del decreto ministeriale impugnato con le competenze regionali in materia urbanistica, relative alla redazione ed approvazione di piani paesistici.

La Regione Veneto non ha quindi interesse legittimante al ricorso contro un atto del Ministero per i beni culturali e ambientali recante, ai sensi della L. 1497/1939, la dichiarazione di notevole interesse pubblico della Città di Feltre e del suo territorio collinare e vallivo.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento al Comune il cui territorio è interessato da un provvedimento ministeriale di vincolo ex lege 1497 del 1939 non vizia quando l’amministrazione comunale risulti comunque informata, in seguito a numerosi contatti fra amministrazioni interessate, dell’intenzione del Ministero di imporre o far imporre un vincolo ambientale.

E’ illegittimo – in quanto basato su di un affrettato e non fedele apprezzamento della realtà di fatto, con omissione di ogni considerazione sulle esigenze di sviluppo socio-economico della collettività locale, e inoltre in quanto adottato a seguito di un comportamento procedimentale complessivamente scorretto e illegittimo, anche nella sproporzione fra le misure adottate e il fine originariamente perseguito – il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 22 giugno 1998, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497,  per l'intero territorio del Comune di Feltre.

 

 

Sent. n.1752/99

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, costituito da:

Luigi Trivellato - Presidente

Angelo De Zotti Consigliere

Fulvio Rocco Consigliere, Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti R.G. 2943/1998, 2977/1998, 3410/1998 e 3412/1998, proposti da:

- R.G. 2943/1998): Comune di Feltre (Belluno), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Borella e dall'Avv. Franco Stivanello Gussoni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Dorsoduro n. 3593;

- R.G. 2977/1998): Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Morra e dall'Avv. Guido Barzazi della Direzione Regionale degli Affari legislativi e legali, ed elettivamente domiciliato in Venezia presso la sede della Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901;

R.G. 3410/1998): Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Belluno, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Canal e domiciliato presso la Segreteria della Sezione, a' sensi e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;

- R.G. 3412/1998): Immobiliare Pontalpi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avv. Ivone Cacciavillani e dall'Avv. Enrico Gaz, con domicilio presso la Segreteria della Sezione a' sensi 3e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;

contro

il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali, a'sensi del D.L.vo 20 ottobre1998 n. 368) in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in tutti i procedimenti anzidetti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63;

e nei confronti

- R.G. 2977/1998, R.G. 3410/1998 e R.G. 3412/1998): del Comune di Feltre, non costituitosi in giudizio; nonché

con l'intervento ad adiuvandum

- R.G. 2943/1998):

- della C.G.I.L. - Confederazione generale italiana dei lavoro, della C.I.S.L. - Confederazione italiana sindacati lavoratori e della U.I.L. - Unione italiana del lavoro, rispettivamente in persona del Segretario pro tempore della Camera del lavoro della Provincia di Belluno, dei Segretario pro tempore dell'U.S.T. - Unione sindacale territoriale della Provincia di Belluno e del Segretario pro tempore della camera sindacale provinciale di Belluno, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Scagliotti e domiciliati presso la Segreteria della Sezione, a' sensi e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;

- della Comunità Montana Feltrina, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Piva ed elettivamente domiciliato in Venezia presso lo studio dell'Avv. Francesco Curato, Piazzate Roma n. 468;

dell'Associazione fra gli industriali della Provincia di Belluno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Gaz e domiciliato in Venezia, a' sensi dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, presso la Segreteria della Sezione;

- dell'Associazione della piccola industria e artigianato della Provincia di Belluno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Gaz e domiciliato in Venezia, a' sensi dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, presso la Segreteria della Sezione;

- dell'Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Belluno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Gaz e domiciliato in Venezia, al sensi dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, presso la Segreteria della Sezione;

- dell'Unione artigiani della Provincia di Belluno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Gaz e domiciliato in Venezia, a' sensi dell'art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, presso la Segreteria della Sezione,

per l'annullamento

- R.G. 2943/1998, R.G. 2977/1998, R.G. 3410/1998, R.G. 3412/1998): del decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali dd. 22 giugno 1998, a firma del Sottosegretario pro tempore, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a' sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, per l'intero territorio del Comune di Feltre nonchè di tutti gli atti presupposti o conseguenti.

Visti i ricorsi, rispettivamente notificati il 6 ottobre 1998 (R.G. 2943/1998), il 28 ottobre 1998 (R.G. 2977/1998) e il 24 novembre 1998 (R.G. 3410/1998 e R.G. 3412/1998) e depositati presso la Segreteria il 2 novembre 1998 (R.G. 2943/1998), il 4 novembre 1998 (R.G. 2977/1998) e il 2 dicembre 1998 (R.G. 3410/1998 e R.G. 3412/1998), con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni culturali e ambientali;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all'udienza pubblica del 3 giugno 1999 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'Avv. Enrico Gaz per l'Immobiliare Pontalpi S.r.l. e le intervenienti Associazione fra gli industriali della Provincia di Belluno, Associazione della piccola industria e artigianato della Provincia di Belluno, Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Belluno e l'Unione artigiani della Provincia di Belluno; l'Avv. Alberto Borella per il Comune di Belluno; l'Avv. Guido Barzazi per la Regione Veneto; l'Avv. Stefano Canal per il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Belluno; l'Avv. Fabrizio Scagliotti per le intervenienti C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.; l'Avv. Franco Zambelli, su delega dell'Avv. Paolo Piva, per l'interveniente Comunità Montana Feltrina e l'Avvocato dello Stato Michele Botta per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto-quanto segue:

FATTO

1. Le vicende che hanno dato luogo alla proposizione dei ricorsi in epigrafe formeranno oggetto di ragionata esposizione nella parte motiva della presente sentenza.

E' qui sufficiente rilevare che nel marzo del 1998 la Immobiliare Pontalpi S.r.l. stava realizzando nel territorio comunale di Feltre (Belluno) alcuni interventi contemplati dal Piano particolareggiato denominato "Altanon" e resisi alfine possibili dopo lungo e contrastato procedimento finalizzato all'approvazione di tale strumento urbanistico.

Senonchè, in data 20 marzo 1998 veniva emanato dal Ministero per i beni culturali e ambientali un primo decreto, dichiaratarnente assunto a' sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e succ. modd. e intt. (e, implicitamente, anche a' sensi dell'art. 8, n. 2, della L. 29 giugno 1939 n. 1497) recante la testuale "sospensione dei lavori in corso nell'area di pertinenza del Piano particolareggiato Altanon": provvedimento, questo, peraltro parzialmente revocato dallo stesso Ministero con susseguente decreto dd. 11 maggio 1998 che limitava - per l'appunto - gli effetti della sospensione ad una riduzione volumetrica coincidente, di fatto, con l'eliminazione di un piano in due degli edifici la cui realizzazione era già stata assentita dal Comune con rilascio della concessione edilizia.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1998 veniva quindi pubblicato un decreto a firma del Sottosegretario pro tempore adottato il 22 giugno 1998 e recante a' sensi della L. 1497/1939. la "dichiarazione di notevole interesse pubblico della Città di Feltre ... e del suo territorio collinare e vallivo": provvedimento, questo, divenuto efficace in data 31 agosto 1998 dopo il perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 12 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357.

2.1. Con ricorso sub R.G. 2943/1998 il Comune di Feltre ha impugnato tale decreto ministeriale unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti, deducendo eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, dell'illogicità e dello sviamento con riferimento all'art. 82 del D.P.R. 616/1977 e succ. modd. e intt. e all'art. 2 e ss. della L. 1497/1939, violazione dell'art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, ulteriore eccesso di potere per illogicità, nonchè difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione.

2.2. In tale giudizio hanno dispiegato interventi ad adiuvandum la Comunità Montana Feltrina, le organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. della Provincia di Belluno, l'Associazione fra gli industriali della Provincia di Belluno, VAssociazione della piccola industria e artigianato della Provincia di Belluno, l'Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Belluno e l'Unione degli artigiani della Provincia di Belluno.

2.3. Si è costituito il Ministero per i beni culturali e ambientali, chiedendo la reiezione del ricorso.

3. 1. Analoga inipugnativa è stata proposta, sub R.G. 2977/1998, anche dalla Regione Veneto, che ha dedotto a sua volta l'avvenuta violazione dell'art. 82 del D.P.R. 616/1977 e sicc. modd. e intt., degli artt. 1 e 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59, nonchè eccesso di potere sotto più profili.

3.2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse e, in subordine, ne ha richiesto la reiezione nel merito.

4.1. Con ricorso sub R.G. 3410/1998 il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Belluno ha parimenti richiesto l'annullamento del predetto decreto ministeriale dd. 22 giugno 1998 e degli atti presupposti e conseguenti, deducendo a sua volta l'avvenuta violazione degli art. 3, 7 e 8 della L. 241/1990, l'avvenuta violazione dell'art. 9 del R.D. 1357/1940, nonchè eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità.

4.2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, costituitosi in giudizio, ha richiesto anche in questo caso la reiezione del ricorso.

5.1. Da ultimo, il decreto ministeriale e gli atti presupposti e conseguenti sono stati impugnati con ricorso sub R.G. 3412/1998 anche dall'Immobiliare Pontalpi S.r.l., che ha dedotto al riguardo eccesso per potere per sviamento, violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 9 del R.D. 1357/1940, nonchè eccesso di potere per carenza di istruttoria, assoluta genericità, irrazionalità manifesta.

5.2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, a sua volta costituitosi in giudizio, ha richiesto la reiezione anche di tale ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 3 giugno 1999 tutti e quattro i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Con le quattro delle impugnative in epigrafe, che vengono riunite in considerazione dell'identità dei provvedimenti impugnati, il Comune di Feltre (R.G. 2943/1998), la Regione Veneto (R.G. 2977/1998), il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Belluno (R.G. 3410/1998) e l'Immobiliare Pontalpi S.r.l. (R.G. 3412/1998) richiedono l'annullamento del decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali dd. 22 giugno 1998, a firma del Sottosegretario pro tempore, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a' sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, per l'intero territorio del Comune di Feltre; nonchè di tutti gli atti presupposti o conseguenti.

2.1. Ad avviso del Collegio, la definizione del merito di causa non può prescindere anche in questa parte della sentenza da un ragionato richiamo ai fatti che hanno dato luogo alla proposizione degli anzidetti ricorsi.

2.2. Nel marzo dei 1998 la Immobiliare Pontalpi S.r.l. aveva in corso di realizzazione nel territorio comunale di Feltre (Belluno) alcuni interventi contemplati dal Piano particolareggiato denominato "Altanon" e resisi alfine possibili dopo lungo e contrastato procedimento finalizzato all'approvazione di tale strumento urbanistico.

Senonchè, in data 20 marzo 1998 veniva emanato dal Ministero per i beni culturali e ambientali un primo decreto, dichiaratamente assunto al sensi dell'art. 82 dei D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e succ. modd. e intt. (e, implicitamente, anche a' sensi dell'art. 8, n. 2, della L. 29 giugno 1939 n. 1497) e recante la testuale "sospensione dei lavori in corso nell'area di pertinenza del Piano articolareggiato Altanon": provvedimento, questo, peraltro parzialmente revocato dallo stesso Ministero con susseguente decreto dd. 11 maggio 1998 che limitava - per l'appunto - gli effetti della sospensione ad una riduzione volumetrica coincidente, di fatto, con l'eliminazione di un piano in due degli edifici la cui realizzazione era già stata assentita dal Comune con rilascio della predetta concessione edilizia.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1998 veniva quindi pubblicato un decreto a firma del Sottosegretario pro tempore adottato il 22 giugno 1998 e recante a' sensi della L. 1497/1939 la "dichiarazione di notevole interesse pubblico della Città di Feltre ... e del suo territorio collinare e vallivo": provvedimento, questo, divenuto efficace in data 31 agosto 1998 dopo il perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 12 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357.

2.3. Con il ricorso sub R.G. 2943/1998 il Comune di Feltre ha inipugnato tale provvedimento evidenziando nell'esposizione dei fatti di causa che il territorio comunale, esteso per un centinaio di chilometri quadrati nella fascia prealpina della Provincia di Belluno, effettivamente comprende un nucleo storico di elevato pregio ambientale e architettonico, già in parte assoggettato a vincolo paesistico (cfr. D.M. 16 giugno 1966, Strada di Cart; D.M. 28 dicembre 1971, Vincheto di Cellarda; D.M. 20 aprile 1990, Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; Provvedimento del Consiglio Regionale n. 930 dd. 15 giugno 1994, Piano di area del massiccio del Grappa) anche a prescindere dagli stessi, ulteriori vincoli discendenti dal D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985 n. 431 e - come è ben noto - recante modificazioni all'originario testo dell'art. 82 del D.P.R. 616/1977.

La parte ricorrente rileva, altresi, che la tutela del sopradescritto patrimonio architettonico-ambientale, curata dalla stessa Amministrazione Comunale, non sarebbe stata mai contestata nei suoi contenuti dal Ministero per i beni culturali e ambientali: tanto da riscuotere un espresso plauso sia in un passaggio delle premesse dello stesso decreto qui impugnato (cfr. ivi: "Il paesaggio di Feltre, seppur urbanizzato, è stato conservato nelle sue pregevoli valenze ed è godibile nel suo insieme e nei suoi suggestivi scorci da diversi punti di belvedere"), nonchè nella relazione dell'Arch. Mario A. De Cunzo, Ispettore presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali del Ministero medesimo (cfr. doc. 3 di parte ricorrente sub R.G. 2943/1998, pag. 3: "Il centro di Feltre è molto ben conservato, merito dell'Amministrazione Comunale e della Soprintendenza"; a pag. 2 della stessa relazione si rinviene, anche, una frase non dissimile a quella testè desunta dalle premesse del decreto reso oggetto d'impugnativa).

Per quanto, poi, segnatamente riguarda la vicenda del Piano particolareggiato Altanon - di cui si è già fatto cenno - la difesa del Comune precisa che, a seguito di taluni significativi rilievi svolti dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per il Veneto con nota Prot. 8812 dd. 18 ottobre 1994, l'Amministrazione - pur al di fuori di un formale procedimento autorizzatorio avviato a' sensi dell'art. 7 della L. 1497/1939 - aveva recepito puntualmente e spontaneamente le indicazioni atte a rendere compatibile lo strumento urbanistico in questione con le complessive esigenze di tutela dei territorio: tanto che la stessa Soprintendenza aveva sostanzialmente dato atto di ciò nella sua informativa al Ministero Prot. 7459 dd. 16 luglio 1997, pur dando atto che il progetto in esame risultava "suscettibile di miglioramenti per quanto attiene la volumetria, peraltro vincolata a quanto consentito dal P.R. G.... " (cfr. ibidem, doc. 12).

Quest'ultima circostanza aveva pertanto determinato il rilascio delle concessioni edilizie finalizzate all'attuazione del piano.

Sempre secondo la narrativa dell'Amministrazione Comunale, i prodromi di questo esito della vicenda avrebbero incontrato l'opposizione di tale dottor Giacomo Rech, che - pure sulla scorta di taluni articoli comparsi su di un giornale locale - ebbe a sollecitare, in data 22 novembre 1996, un diretto intervento del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, costituito presso il Ministero (cfr. ibidem, doc. 9).

La Soprintendenza, recependo a questo punto una presumibile richiesta di tale organo ministeriale, chiese all'Amministrazione Comunale, con nota Prot. 5227 dd. 5 maggio 1997, di "verificare la compatibilità ambientale degli interventi previsti nel piano particolareggiato dell’Altanon in riferimento alle caratteristiche del centro storico di Feltre"

Dopo soli 4 giorni, e nella dichiarata "sollecitazione del Ministero …a seguito di un esposto" il Soprintendente ha formalmente richiesto al Presidente della Provincia di Belluno, con nota Prot. 31851/BAM dd. 12 giugno 1997, la convocazione della Commissione provinciale per i beni ambientali, al fine di esaminare "una proposta di vincolo ai sensi della L. 1497/1939 relativa al Centro storico di Feltre" (cfr. ibidem, doc. 8).

Con nota Prot. 6454 dd. 20 giugno 1997 la stessa Soprintendenza ha trasmesso al Sindaco anche copia della nota Prot. ST/701/10135/97 dd. 1 aprile 1997, a firma del Direttore dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, indirizzata per conoscenza anche al Rech, con la quale si riteneva "opportuno ... procedere all'apposizione del vincolo ai sensi della L. 1497/1939 all'intero centro storico della città di Feltre, includendo l'area Altanon a ridosso di questo" e si avviava materialmente il relativo procedimento.

Con nota Prot. 35121/ULB dd. 3 luglio 1997 il Presidente della Provincia di Belluno ha peraltro informato il Ministero che la Commissione provinciale, convocata per il giorno 1 luglio e chiamata - tra l'altro - ad esprimersi sulla proposta di vincolo aveva ritenuto di rinviare la trattazione di tale argomento sino a quanto dal Ministero medesimo non fosse stata inviata la documentazione necessaria (relazione storico-ambientale, planimetria con la delimitazione del proposto vincolo, descrizione toponomastica dei limiti geografici dello stesso, fotografie del sito).

A questo punto, con nota Prot. 7459 dd. 16 luglio 1997 indirizzata all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, il Soprintendente, dopo aver riepilogato quanto avvenuto, esprimeva le più ampie perplessità - sotto vari aspetti - sulla prospettata imposizione di un vincolo indiscriminatamente esteso sull'intero territorio comunale e suggeriva l'ipotesi dell'invio di un Ispettore centrale, incaricato di valutare il problema venutosi a creare (cfr. ibidem, doc. 12).

Con successiva nota Prot. 8592 dd. 1 settembre 1997, sempre inviata al Ministero, lo stesso Soprintendente ha comunicato la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a ridurre ulteriormente i volumi del Piano Altanon, onde evitare l'imposizione del vincolo.

Per parte propria, anche la Provincia di Venezia seguitava a richiedere al Ministero l'inoltro della documentazione necessaria a valutare la proposta di vincolo in sede di Commissione (cfr. ibidem, doc.ti 15 e 21, note Prot. 50661 dd. 9 ottobre 1997 e Prot. 23786/ULB dd. 27 maggio 1998), peraltro, genza ottenere alcun riscontro (cfr. ibidem): e ciò, nonostante che in data 19 settembre 1997 fosse avvenuto il sopralluogo dell'Ispettore Arch. De Cunzo, il quale nella propria relazione aveva confermato la presenza in loco dei caratteri richiesti per procedere al vincolo (cfr. ibidem, doc. 2).

Risulta, quindi, dal processo verbale di una riunione tenutasi presso la Soprintendenza in data 12 gennaio 1998 (cfr. ibidem, doc. 18) che l'Amministrazione Comunale aveva accettato di partecipare, unitamente a tutti gli altri Enti Locali dell'area feltrina, ad un'iniziativa finalizzata ad elaborare un piano paesistico per l'area stessa, ma che "con successiva convocazione presso il Ministero avvenuta il 28 ottobre 1997, il Sottosegretario, On. Willer Bordon, sentiva lAmministrazione Comunale, la Direzione generale dell'ambiente e la Soprintendenza e, giudicata poco praticabile l'apposizione di un vincolo paesistico su un'area di notevole vastità, come quella che veniva configurandosi come omogenea nel caso in questione, auspicava l'istituzione di un organo collegiale, capace di gestire democraticamente il territorio, nel rispetto dei valori ambientali fino all'adozione di un piano paesistico " (cfr. ibidem, doc. 18, pag. 1).

Tuttavia, il "tavolo tecnico" proposto dallo stesso Sottosegretario (cfr. nota dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici Prot. SD/201/33228/97 dd. 6 novembre 1997) non ha avuto - all'evidenza -alcun esito, se - come si è visto innanzi - in data 20 maggio 1998 èstata disposta dal Ministero dapprima la sospensione dei lavori del Piano Altanon - ancorchè poi, in parte, revocata - nella dichiarata pendenza dell'imposizione dei vincolo "riguardante il centro storico di Feltre ed aree limitrofe" (cfr. doc. 4 di parte resistente sub R.G. 2943/1998) e, quindi, in data 20 giugno 1998, è stata dichiarata l’"imposrtanza" di tali siti.

Dalla lettura delle premesse del provvedimento di vincolo, sottoscritto dallo stesso Sottosegretario Bordon, risulta la citazione di ampi brani della relazione dell'Ispettore centrale del Ministero, nella considerazione "che la città di Feltre sorge in un contesto fortemente segnato dai caratteri geomorfologici del territorio, ove il paesaggio è il risultato di continue seppur minute azioni umane, punteggiato da una fittissima rete di insediamenti minori, spesso piccolissimi e tutti visibilmente ancorati ai luoghi, contesto nel quale sono presenti e ben individuabili bellezze naturali e beni apprezzabili come un complesso unitario, aventi una obiettiva coerenza di pregevoli caratteristiche naturali ed estetiche, cosicchè la stessa realtà urbanistica, lo stesso svolgersi degli eventi storici, la stessa conformazione architettonica, lo stesso andamento del territorio geologico ed orografico hanno contribuito alla costituzione di quell'unicum meritevole di tutela".

Viene anche invocata a conforto dell’imposizione del vincolo la circostanza che "nella stessa relazione generale del Piano Regolatore si evidenzia come in tale territorio le case contadine siano diffuse in modo relativamente uniforme, a volte raggruppate in "cortivi" o coagulate attorno ai siti di castelli medievali, successivamente distrutti dai veneziani e trasformatisi in ville o case agricole, e come la zona agraria si distenda lungo le direttrici di fondovalle, conservando e "fasciando" isole forestali che coincidono con i rilievi orografici interni e come infine il rilievo collinare che interessa la parte di centro-est del Comune di Feltre con la sua dolcezza valorizzata dalle colture agricole si configuri come l'elemento più equilibrato e suggestivo della conca feltrina, dove sin dal '700 sono sorte ville di campagna delle maggiori famiglie".

Inoltre, "dalla documentazione prodotta dall'Ufficio periferico - ossia dalla Soprintendenza - si evince come la città ... si componga di parti strettamente correlate tra loro: la cittadella dentro le mura, con il nodo di Piazza maggiore, che conserva una doppia cinta di mura fortificate, quella medievale e quella rinascimentale, quali Casa Crico, Palazzo Bellati, Casa Cantoni ora Episcopio, San Rocco, Casa Banchieri, Palazzo Pasoli e Palazzo Villabruna, il nucleo fuori le mura nel quale spiccano il complesso del battistero e della Cattedrale con annessa area archeologica e resti di abitazioni private del periodo romano, i borghi che costituiscono la ramificazione del centro murato collinare nella direzione delle porte urbiche e sono caratterizzati da strutture lineari di abitazioni ed edifici conventuali localizzati in aree di cerniera tra la città e la campagna. ... Nel territorio feltrino anche l'architettura minore tradizionale si contraddistingue per particolarità tipologiche e tecniche costruttive in pietra o legno che necessitano di opportune forme di tutela".

Viene quindi "riconosciuto che la città di Feltre con il suo territorio collinare e vallivo riveste naturale interesse pubblico per la sua rilevanza paesaggistica, ambientale, storica ed architettonica in quanto costituisce una 'inscindibile continuità tra cittadella, borghi extraurbani, frazioni in aree rurali e paesaggi circostanti ... ( e che) il paesaggio di Feltre, seppur recentemente urbanizzato, è conservato nelle sue pregevoli valenze ed è godibile nel suo insieme e nei suoi tanti suggestivi scorci da diversi punti di belvedere".

Nelle stesse premesse si afferma, a questo punto, "che tale continuum frutto di armonica integrazione tra elementi naturali ed antropici può essere minacciato da incontrollate urbanizzazioni", e che l'area sopradescritta va pertanto assoggettata al vincolo di cui alla L. 1497/1939 "al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali".

In tal senso viene esplicitamente "rilevata ... la necessità e l'urgenza" di provvedere al riguardo, richiamando il parere favorevole all'imposizione del vincolo medesimo espresso in data 18 maggio 1998 da parte del Comitato di Settore per i beni ambientali e architettonici costituito presso il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Va anche rilevato che nelle premesse vengono pure citate due note della Soprintendenza - Prot. 2476 dd. 6 marzo 1998 e Prot. 3903 dd. 3 aprile 1998 - con cui tale organo periferico del Ministero, dopo aver evidentemente mutato il proprio avviso di fondo sulla questione, aveva trasmesso la documentazione necessaria per l'apposizione del vincolo in questione, formulando la proposta per la sua delimitazione; e si richiama anche la circostanza "che nelle more dell'emanazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex L. 1497/1939, al fine di evitare la prosecuzione dei lavori in corso relativi al Piano Altanon, con conseguente pregiudizio alle caratteristiche d'insieme del complesso paesaggistico ... in data 20 marzo 1998 è stato emanato il decreto di sospensione dei lavori, notificato il 26 marzo 1998".

Da qui, dunque la proposizione del ricorso da parte dei Comune, con gli interventi ad adiuvandum della Comunità Montana Feltrina, delle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. della Provincia di Belluno, dell'Associazione fra gli industriali della Provincia di Belluno, dell'Associazione della piccola industria e artigianato della Provincia di Belluno, dell'Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Belluno e dell'Unione degli artigiani della Provincia di Belluno.

2.4. A loro volta, - e per quanto si è detto innanzi - hanno impugnato il medesimo decreto di vincolo con separati ricorsi la Regione Veneto (R.G. 2977/1998), il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Belluno (R.G. 3410/1998) e la stessa Immobiliare Pontalpi S.r.l. (R.G. 3412/1998).

3.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi preliminarmente carico di decidere sull'eccezione sollevata dalla difesa del Ministero per i beni culturali e ambientali sull'inammissibilità del ricorso proposto sub R.G. 2977/1998 dalla Regione Veneto per difetto di legittimazione e di interesse.

3.2. Secondo la tesi dell'Amministrazione convenuta, la L. 431/1985 riconoscerebbe - invero - alle Regioni un significativo ruolo nelle attività di tutela dei paesaggio, ma in un contesto di competenza concorrente con quella statale, e ciò per la prevalente considerazione che, a' sensi dell'art. 9 Cost., l'interesse ambientale rileva nell'ambito nazionale e non solo rneramente locale.

Se, dunque, in ragione di ciò l'art. 82, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha mantenuto un potere statale concorrente e autonomo che consente di dichiarare di particolare interesse paesaggistico anche località non ricomprese negli elenchi di bellezze naturali compilati dalle Regioni, la logica conseguenza di ciò sarebbe -sempre secondo il Ministero - che la Regione Veneto è, nella specie, carente di legittimazione, posto che i suoi poteri concorrenti (e non, quindi, prevalenti) in materia dovrebbero armonicamente esercitarsi in uno spirito di leale collaborazione con l'amministrazione statale, e non già in modo conflittuale rispetto a quest'ultima.

Sempre secondo il Ministero, nel caso in esame non ricorrerebbero nè i presupposti di invasione delle attribuzioni regionali da parte dello Stato - sindacabili, come è ben noto, dalla Corte Costituzionale a'sensi dell'art. 134, secondo alinea, Cost. - nè la lesione di un interesse legittimo tutelabile dalla Regione nella presente sede di giudizio: sotto quest'ultimo profilo, infatti, e a differenza del Comune, la Regione non subirebbe alcuna lesione diretta, concreta e attuale che legittimi una sua impugnazione del provvedimento di vincolo: e, sotto questo specifico profilo, ad avviso dello stesso Ministero risulterebbe ictu oculi assurdo che la Regione stessa deduca la violazione di un interesse connesso alla tutela del valore "paesaggio" che essa stessa, semmai, dovrebbe garantire.

3.3. La difesa della Regione ha contestato la fondatezza di tali affermazioni e ha insistito per la propria legittimazione a proporre l'impugnativa, evidenziando in particolare che un'ormai costante giurisprudenza costituzionale riconosce nelle ipotesi di deleghe c.d. "non traslative" - come, per l'appunto, nel caso dell'art. 82, secondo comma, D.P.R. 616/1977 - l'impossibilità, per il soggetto delegato, di avvalersi del rimedio del conflitto di attribuzioni innnanzi alla Corte Costituzionale: e ciò in quanto il soggetto stesso non potrebbe far concretamente valere una vindicatio potestatis.

Nondimeno, la stessa Corte Costituzionale avrebbe affermato che nelle ipotesi anzidette il soggetto che si pretende leso potrebbe comunque reagire in sede di giurisdizione amministrativa a fronte dell'illegittimo esercizio del potere concorrente.

Se cosi non fosse - prosegue la difesa della Regione - si determinerebbe un vuoto assoluto di tutela giurisdizionale: e, quindi, proprio in ragione di ciò la stessa giurisprudenza amministrativa mai avrebbe contestato la legittimazione a ricorrere delle Regioni nelle ipotesi suesposte (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 1993 n. 167 e 12 dicembre 1992 n. 1069, nonchè la Sezione 1 di questo stesso T.A.R., con sentenza n. 75 dd. 25 ottobre 1986).

3.4. Il Collegio - a sua volta - ritiene che la tesi formulata dalla difesa del Ministero, ancorché condivisibile nelle proprie conclusioni, necessiti comunque di ulteriori approfondimenti, utili anche per una rimeditazione dell’indirizzo della giurisprudenza amministrativa valorizzato dalla difesa della Regione a conforto della propria tesi.

Invero, l'ormai costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ammette la proposizione di conflitti di attribuzione in materia di competenze delegate dallo Stato alle Regioni nelle sole ipotesi in cui le competenze stesse siano state assegnate mediante delega c.d. "devolutiva" o "traslativa" e costituiscano un'integrazione necessaria di funzioni regionali "proprie", mentre i conflitti in questione risultano improponibili nelle ipotesi di delega c.d. "1ibera", ossia rimessa alla discrezionalità dell'organo statuale, ovvero allorquando nella materia concorrono poteri statali e regionali: in questi ultimi casi, pertanto, i rimedi avverso l'eventualmente illegittimo uso di un potere statuale che determini un'invasione nella sfera regionale possono, al caso, essere ricercati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale ed, in primis, innanzi alla giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo (cfr., ex multis, Corte Cost., 19 maggio 1988 n. 559, 15 novembre 1988 n. 1034, 12 febbraio 1996 n. 27 e 12 luglio 1996 n. 245).

E' altrettanto assodato che, nel caso di specie, l'art. 82, secondo comma, del D.P.R. 616/1977 reca una delega "non devolutiva, in quanto contraddistinta dal permanere di un potere concorrente e autonomo dell'amministrazione statale in materia di vincolo ambientale (cfr., su tale specifico punto, Corte Cost., 20 dicembre 1988 n. 1212): potere che, per l'appunto, è stato esercitato nel caso di specie.

Tuttavia, tali pronunce del Giudice delle leggi non vanno intese quale automatico ed indiscriminato riconoscimento della sussistenza di una posizione della Regione tutelabile in sede di giurisdizione amministrativa in ragione della mera circostanza che la delega conferita alla Regione stessa non sia, per l'appunto, "devolutiva". Aderendo a tale impostazione - tra l'altro, expressis verbis ricusata dalla stessa Corte Costituzionale - si verificherebbe l'invero inammissibile conseguenza per cui il Giudice della sola legittimità costituzionale dovrebbe vincolare il Giudice della legittimità amministrativa (tra l'altro, nemmeno remittente della questione, trattandosi - per l'appunto - di conflitto di attribuzioni insorto tra poteri statali e poteri regionali) nel sindacato, ad esso solo spettante, sulla sussistenza - o meno - dell'interesse ad agire in capo al ricorrente (art. 100 cod. proc. civ.).

Pertanto, anche nel caso di specie questo Giudice è tenuto ad accertare se concretamente sussiste in capo alla Regione Veneto una posizione legittimante tale da consentire a quest'ultima di proporre ricorso avverso il provvedimento di vincolo adottato dal Ministero.

Il responso è, al riguardo, negativo.

Va innanzitutto rilevato che tale accertamento - compiuto negli ovvi limiti derivanti dalla natura di "processo di parti" che il presente procedimento riveste - riguarda "l'interesse reale che la parte ricorrente deduce, individuandolo anche e soprattutto in considerazione della portata del provvedimento impugnato e rifuggendo da improduttivi formalismi che potrebbero essere interpretati come diniego di giustizia" (cosi, puntualmente, Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 1998 n. 128), ossia "considerando in concreto il "bene della vita" a cui la medesima parte ricorrente aspira in relazione non solo al potere autoritativo concretamente esercitato nei suoi riguardi, ma anche a tutti i suoi legittimi presupposti" (cosi, altrettanto puntualmente, Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 1998 n. 1506).

In ragione di tutto ciò, quindi, l’"interesse ad agire previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ. si identifica in una situazione di carattere oggettivo e attuale derivante da un fatto lesivo in senso ampio della posizione soggettiva, che risulterebbe in tal modo pregiudicata senza il processo e il conseguente esercizio della giurisdizione" (Cons. Stato, III, par. 550/1998 dd. 19 maggio 1998).

Ciò posto, il Collegio a sua volta ritiene che, per quanto segnatamente attiene alle lesioni di posizioni soggettive evidenziabili nel processo da Pubbliche Amministrazioni, possano essere validamente dedotte soltanto quelle conseguenti all'esercizio di funzioni amministrative concretamente esercitate dalle Amministrazioni medesime in base ad esplicite previsioni di legge: e ciò in forza degli stessi, fondamentali principi della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

In tal senso, va quindi in primo luogo rilevato che la Regione, a differenza dei Comuni e delle Province (cfr. art.2, commi 2 e 3), non è soggetto esponenziale degli interessi della comunità locale, ma soggetto istituzionale che è reso destinatario di ampie competenze legislative e amministrative c.d. "concorrenti" che sono ad esso trasferite o delegate dallo Stato (cfr. artt. 117 e 118 Cost., nonché l'art. 28 della L. 22 maggio 1971 n. 340, recante l'approvazione dello Statuto della Regione Veneto).

Per quanto, poi, segnatamente concerne le funzioni in materia di tutela paesaggistica contemplate quale oggetto di delega alle Regioni dall'anzidetto art. 82, secondo comma, del D.P.R. 616/1977, esse risultano - da ultimo - organicamente disciplinate nel Veneto mediante la L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, la quale, come è ben noto, reca al riguardo una subdelega di rilevante contenuto a favore delle amministrazioni provinciali (cfr. ivi, art. 3) e comunali (cfr. ibidem, art. 4).

Le residue competenze regionali sono tassativamente elencate dall'art. 2 di tale legge e, per quanto qui interessa, esse consistono nel "rilascio delle autorizzazioni e nell'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori, relativi ad opere o lavori: a) di competenza dello Stato o della Regione; b) di enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato o dalla Regione; c) in esecuzione di progetti assoggettati al parere di un organo consultivo regionale, anche decentrato", nonché nell' "approvazione ... revoca e ... modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della L. 29 giugno 1939 n. 1497... disposte con deliberazione della Giunta Regionale, formulata dopo aver acquisito gli atti trasmessi dalla Commissione provinciale (per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici) di cui all'art. 5" della Legge medesima e corrispondente alla Commissione ab origine contemplata dall'anzidetto art. 2 della L.1497/1939.

Da tutto ciò è dunque agevole trarre la conclusione che le sopradescritte competenze residuali dell'Amministrazione non sostanziano poteri finalizzati all'imposizione d'ufficio di vincoli ambientali, ma presuppongono - sempre e comunque - un intervento in tal senso da parte di organi incardinati presso altre Amministrazioni, ed in particolare delle anzidette Commissioni provinciali: trattasi, dunque, di competenze complessivamente finalizzate - per cosi dire -al "controllo", mediante atti di assenso, di diniego o tout court repressivi, di una gestione dei beni ambientali incentrata essenzialmente sull'iniziativa delle Amministrazioni subdelegate.

Se cosi è, la necessitata conseguenza di tale ricognizione sull'attuale stato della legislazione vigente in materia nel Veneto è la negazione di una posizione legittimante dell'Amministrazione regionale a partecipare, quale ricorrente, al presente giudizio.

Infatti, l'esercizio del sopradescritto potere statuale "concorrente" può indubitabilmente determinare, nella sua materiale ricaduta nel territorio, una lesione della competenza subdelegata in materia alle Province e ai Comuni interessati (ossia dei soggetti istituzionali che, per quanto detto innanzi, sono anche definiti ex lege quali enti esponenziali degli interessi delle comunità locali), ma non può arrecare nel contempo una lesione concreta ed attuale anche al diverso e sovraordinato soggetto istituzionale che risulta, viceversa, ex lege preposto all'approvazione, alla negazione o alla repressione degli eventuali atti di gestione o di trasformazione delle realità altrettanto eventualmente assoggettate a vincolo solo in virtù di un'iniziativa scaturente - giova ribadire - dall'iniziativa delle medesime Amministrazioni subdelegate.

Né - si badi - l'esistenza al riguardo di una posizione legittimante della Regione può essere sostenuta facendo leva sulla pur ormai acquisita dilatazione dell'interesse legittimo alle posizioni proprie dell'interesse strumentale e dell'interesse morale.

Non pare infatti ragionevolmente sostenibile che, nel caso di specie, la stessa Regione possa giovarsi della rimessa in discussione del rapporto controverso conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso (cfr. ad es. Cons. Stato, 15 febbraio 1999 n. 154, recante tale definizione del contenuto dell'interesse c.d. "strumentale"), in quanto in siffatta evenienza potrà, semmai, rivivere con esito assolutamente condizionante per le future determinazioni amministrative la sola competenza subdelegata dell'Amministrazione Comunale o della Commissione Provinciale nel proporre l’imposizione di un vincolo ambientale di diversa estensione, o addirittura nel proporre il mantenimento della situazione attuale.

A maggior ragione, non è ravvisabile in capo alla stessa Regione un interesse immediato e diretto a rimuovere il contenuto di un giudizio negativo su proprie qualità soggettive o capacità (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1998 n. 1429, su tale particolare nozione del c.d. "interesse morale"), oppure a evitare la reiterazione, in futuro, di altri atti amministrativi illegittimi per la propria sfera giuridica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 1997 n. 178 per tale seconda accezione dell'anzidetto "interesse morale").

Da tutto ciò altresì risulta che, diversamente argomentando, il riconoscimento, nella specie, della legittimazione della Regione ad impugnare direttamente il provvedimento di vincolo imposto dallo Stato determinerebbe un’ipotesi di sostituzione processuale della Regione medesima nei riguardi delle Amministrazioni subdelegate in alcun modo consentita dalla legge (cfr. art. 81 cod. proc. civ.).

Concludendo sul punto, va pure rilevato che - a ben vedere - nella specie non è neppure ravvisabile una legittimazione dell'Amministrazione a ricorrere fondata sulle pur proprie competenze urbanistiche derivanti dall'esercizio delle attribuzioni in materia di redazione e approvazione dei piani paesistici (cfr. art. 1, u.c., D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, con riferimento a quanto segnatamente previsto dall'art. 5 della L. 1497/1939).

Come è ben noto, l'esercizio di tali attribuzioni è disciplinato nel Veneto mediante l'espresso riconoscimento di una "valenza paesistica" nei riguardi del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) dei Piani territoriali provinciali (PTP), dei Piani di area regionali e dei Piani regolatori generali "adeguati" alla sovrastante pianificazione regionale e provinciale (cfr. art. 4, quarto comma, della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, così come sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1986 n. 9; inoltre, l'art. 6, lett.c, della medesima L.R. 61/1985 menziona, tra i contenuti del PTRC, l’individuazione delle "zone di interesse paesaggistico, storico, artistico e monumentale, ivi comprese le vaste località di cui alla L. 29 giugno 1939 n. 1497").

Nel sopradescritto contesto normativo non pare, peraltro, ravvisabile un interesse diretto ed attuale dell'Amministrazione Regionale a rimuovere l'impugnato decreto di vincolo in quanto quest'ultimo – allo stato - non risulta, comunque, interferire con il contenuto di un Piano paesistico gravante sull'area in questione ed approvato dalla stessa Regione.

Più in generale, non può argomentarsi l'esistenza di un interesse della Regione medesima a mantenere l'area anzidetta priva di vincoli ambientali imposti dal Ministero nella mera presupposizione che il relativo territorio potrebbe essere incluso - o meno - in un futuro piano paesistico: tale piano - infatti - ove approvato, sostanzierebbe un vincolo spazialmente ben più ampio rispetto allo stesso "vincolo d'insieme" derivante dal provvedimento qui impugnato, dimodochè l'eventualità della sua concomitante presenza con la dichiarazione d'interesse imposta dal Ministero risulterebbe, in realtà, reciprocamente ininfluente per entrambi i vincoli.

4.1. Tutto ciò premesso, i ricorsi proposti sub R.G. 2943/1998, 3410/1998 e 3412/1998 vanno accolti.

4.2. Con un primo ordine di censure, il Comune di Feltre ha lamentato nel proprio ricorso sub R.G. 2943/1998 la circostanza che il Ministero, dopo una fuorviante e non garantista istruttoria (sostanziale diniego all'Amministrazione Provinciale di invio della documentazione necessaria per la formulazione della proposta di vincolo; dichiarata intenzione di non voler vincolare l'intero territorio comunale; promozione di un "tavolo tecnico" tra le Amministrazioni interessate alla disamina del problema, senza peraltro dare concreto corso all'iniziativa) scaturita dalla vicenda del c.d. "Piano Altanon", ha imposto un vincolo indiscriminatamente (ed eccessivamente) esteso all'intero territorio comunale .

Con un secondo ordine di censure la medesima Amministrazione Comunale ha, altresì, dedotto la violazione dell'art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 in quanto il vincolo sarebbe stato imposto senza comunicare l’avvio del relativo procedimento, e ciò in difformità da un'ormai copiosa giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 1997 n. 1364,- 8 luglio 1997 n. 111 e 19 novembre 1996 n. 1603; T.A.R. Lazio, Sez. II, 9 gennaio 1998 n. 12 e 21 luglio 1997 n. 1165; questa stessa Sezione, con sentenza 24 febbraio 1998 n. 244).

Il terzo ordine di censure è, viceversa, incentrato sulle pretese illogicità, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, avendo riguardo al fatto che il Comitato di settore per i beni ambientali, costituito presso il Ministero, avrebbe in realtà espresso parere favorevole all'assoggettamento a vincolo della sola area dell'Altanon, e non già dell'intero territorio comunale; circostanza, questa, che si assommerebbe al fatto che la locale Soprintendenza, allorquando si risolse a mutare il proprio precedente avviso e a formare le due relazioni dd. 6 marzo 1998 e 3 aprile 1998 con cui veniva prospettata l'esigenza di vincolare l'intero territorio comunale (cfr. doc.ti 4 e 5 di parte ricorrente sub R.G. 2943/1998), avrebbe in realtà frettolosamente "assemblato" taluni stralci della relazione al vigente P.R.G. comunale, alcuni passaggi di un saggio del Prof. Mancuso pubblicato su un volume edito dal Touring Club Italiano e altre citazioni di autori locali.

Da ultimo, l'Amministrazione Comunale deduce eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dei travisamento dei fatti, in quanto la relazione dell'Arch. De Cunzo, Ispettore centrale del Ministero, su cui si è per ampia parte fondata la motivazione del decreto di vincolo, presenterebbe le seguenti imprecisioni:

a) a pag. 4, ultimo cpv., si afferma che il Piano Altanon contemplerebbe la realizzazione di edifici di 8 piani, mentre una relazione dd. 30 ottobre 1998 del Settore gestione del territorio dello stesso Comune attesterebbe che gli edifici in questione non eccederebbero i 6 piani;

b) a pag. 5 si afferma che "il P.R.G. consente nell'area dei Borghi indici altissimi fino a 4 mc/mq ed altezze, come si è visto, notevoli", mentre tale area, ricadendo in zona territoriale omogenea "A", contemplerebbe secondo lo stesso P.R.G. indici oscillanti tra un minimo di 0,4 mc/mq (Z.T.O. C/4) e un massimo di 1,8 mc/mq (Z.T.O. C/1); l'unica area con indice di fabbricazione pari al valore di 4 me/mq considerato dall'ispettore si troverebbe, viceversa, in un ristretto ambito collocato a nord del centro storico, in parte edificata e di proprietà del demanio militare (Caserma del 7' reggimento alpini);

c) sempre a pag. 5, si afferma che il P.R.G. contemplerebbe la demolizione dell'ex manifattura del Piave, ubicata a ridosso del bosco "Drio le rive", mentre il Piano stesso contemplerebbe il recupero dell'immobile in questione previa demolizione delle sole superfetazioni;

d) a pag. 6 si legge di "demolizioni di vecchie case possibili anche nell'antico borgo delle Fornere Pazze", mentre un apposito piano di recupero approvato con deliberazione consiliare n. 161 dd. 25 ottobre 1996 prevederebbe, al riguardo, mirati interventi di risanamento e di restauro;

e) l'ispettore costantemente si riferirebbe ad un "Piano regolatore generale, vecchio ... del 1970", che "non riesce a tutelare il territorio" e ciò pur a fronte della constata vigenza di una variante adottata con deliberazione consiliare n. 24 dd. 8 marzo 1996 ed approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3779 dd. 28 ottobre 1997.

4.3. Il Collegio, a sua volta, non ritiene che nella specie risultino violati l'art. 7 e ss. della L. 241/1990, in quanto l'Amministrazione Comunale risultava comunque informata - anche, e soprattutto, avendo riguardo ai comprovati, numerosi contatti intercorsi tra tutte le Amministrazioni interessate - sul fatto che il Ministero riteneva necessaria l'imposizione di un vincolo ambientale nell'ambito del territorio comunale.

La circostanza che ciò sia avvenuto in un modo (imposizione autoritativa da parte dello stesso Ministero) piuttosto che con altre modalità (parere della Commissione provinciale o formazione di un piano paesistico), inizialmente più o meno caldeggiate dalla medesima Autorità ministeriale, ovvero che il vincolo riguardi tutto o parte del territorio comunale, non scalfisce l'acquisita sostanza delle cose: ossia come si è detto - che l'Amministrazione Comunale era stata già da tempo resa edotta di una volontà dell'attuale controparte finalizzata ad imporre o a far imporre una tutela ambientale nell'ambito del territorio feltrino.

4.4. Il Collegio, altresì, rileva che la stessa difesa del Ministero non smentisce le incongruenze rilevate dalla difesa del Comune con l'ultimo ordine delle sopradescritte censure.

Risulta, pertanto, assodato che la relazione dell’ispettore ministeriale muove anche da presupposti erronei di rilevante portata, primo tra tutti il fondamentale equivoco sulla stessa identificazione dei contenuti della strumentazione urbanistica vigente sull'area che si intenderebbe assoggettare a vincolo.

E, nondimeno, anche se si volesse ritenere che tale pur significativa circostanza di per sé non infici la validità di fondo dell'apprezzamento estetico-ambientale finalizzato all'imposizione del vincolo sull'intero territorio comunale, rimane fermo il complessivo eccesso di potere per illogicità e sviamento ravvisabile nel provvedimento ministeriale di vincolo, e che la difesa dell'Amministrazione Comunale ha puntualmente colto.

Dall'esame dell'insieme degli atti di causa emerge inequivocabilmente che l'intervento ministeriale è stato originato dalla sola attività edificatoria conseguente al c.d. "Piano Altanon" e che, a fronte di tale pur innegabile situazione di emergenza, il rimedio per far prevalere, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le ivi preminenti esigenze di tutela ambientale fondate sull'art. 9 Cost è stato reperito attraverso l'indiscriminata imposizione di un vincolo interessante l'intero territorio comunale.

Risulta altrettanto assodato che il Ministero è pervenuto a tale determinazione non solo sulla scorta di un affrettato (e, per quanto detto, non fedele) apprezzamento della realtà di fatto, ma anche - e soprattutto - omettendo qualsivoglia considerazione sia sulle concomitanti esigenze di sviluppo socio-economico della collettività locale, sia sull'efficacia - o meno - degli ulteriori vincoli di natura ambientale già probatamente gravanti sul medesimo territorio.

Né può sottacersi la natura intrinsecamente illegittima della complessiva azione amministrativa condotta dal Ministero, che all'inizio ha coinvolto la (mai mancata) collaborazione delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di concordare l'imposizione di un vincolo con il procedimento contemplato dalla legislazione regionale di subdelega delle funzioni di cui alla L. 1497/1939, ovvero l’elaborazione di un piano paesistico e, quindi – e senza giustificazione alcuna - ha attivato l'esercizio di un potere concorrente con le funzioni rese oggetto di subdelega, incanalandone - per di più - il contenuto nell'ambito di misure ictu oculi eccessive rispetto al fine originariamente perseguito (ossia, giova ribadire, il mero "contenimento" dell'espansione edilizia dell'Altanon).

Pare, in tal senso, significativo il silenzio serbato dagli Uffici ministeriali a fronte delle ripetute sollecitazioni rivolte dalla Provincia affinché fosse inoltrata la documentazione relativa alla proposta di vincolo, e ciò mentre da parte dei medesimi Uffici si prestava sollecita attenzione ad informali, e nondimeno documentate, richieste "esterne" di singoli soggetti per non meglio precisati "interventi" a tutela del patrimonio ambientale della città: sollecitazioni, queste, che davvero non si comprende perché non avrebbero potuto trovare il loro naturale riscontro presso la sede istituzionale già attivata nel luogo più vicino agli interessi locali, ossia presso la Commissione provinciale competente a pronunciarsi sulle proposte di vincolo.

5. Vanno conseguentemente accolti anche i ricorsi sub R.G. 3410/1998 e sub R.G. 3412/1998, rispettivamente proposti dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Belluno e dall'Immobiliare Pontalpi, in quanto sono stati in essi parimenti dedotti i sopraillustrati motivi di illegittimità.

6. Le spese e gli onorari del giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensate nei confronti di tutte le parti costituite, e ciò in considerazione della particolarità e complessità degli argomenti trattati.

P.Q.M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando - previa loro riunione - sul ricorsi in epigrafe, e respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

- dichiara inammissibile il ricorso sub R.G. 2977/1998;

- accoglie i ricorsi sub R.G. 2943/1998, R.G. 3410/1998 e R.G. 3412/1998 e, per l'effetto, annulla gli atti ivi impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 giugno 1999.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

Copertina