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Giurisprudenza
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TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 12 marzo 2001 n. 633Pres. Trivellato, Est. Rovis – Comune di Santa Giustina Bellunese (Avv. Gaz) c. Ministero dei Lavori Pubblici e Regione Veneto (Avv.ra Stato) e Omnitel Pronto Italia S.p.A. (Avv. Mantovan) e con l’intervento ad adiuvandum di V.A.S. – Verdi Ambiente e Società O.N.L.U.S. (Avv. Acerboni).

Giustizia amministrativa - Controinteressato - Nozione - Individuazione - Fattispecie.

Atto amministrativo - Procedimento - Norme in materia di partecipazione - Ex artt. 7 ss. della L. n. 241/90 - Si applicano a tutti i procedimenti amministrativi, salvo diversa disciplina o nei casi di urgenza.

Opere pubbliche - Opere di interesse statale - Localizzazione - Ex art. 3 del DPR n. 383/94 - Avviso di inizio del procedimento - Necessità - Fattispecie in materia di localizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare all’interno di una stazione ferroviaria.

Nel processo amministrativo sono controinteressati al ricorso solo i soggetti che dal provvedimento impugnato ricevano una diretta ed immediata posizione di vantaggio, cosicché siano portatori di un interesse qualificato alla sua conservazione, e che nel predetto provvedimento siano direttamente nominati, ovvero siano facilmente individuabili in base al testo dell'atto (1).

Le norme in materia di partecipazione previste dalla legge n. 241/90 costituiscono regole generali e, pertanto, trovano applicazione in tutti i procedimenti amministrativi, con le sole eccezioni di quelli per i quali sono previste autonome regole di partecipazione e di quelli caratterizzati dall'urgenza (2).

Il procedimento previsto dall'art. 81 del DPR n. 616/77, come modificato dall'art. 3 del DPR n. 383/94, (secondo cui nel caso di localizzazione delle opere di interesse statale, "qualora....l'intesa tra lo Stato e la Regione...non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi" alla quale partecipa necessariamente il Comune interessato), presuppone la preventiva, obbligatoria comunicazione di avvio ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ovvero a quelli che per legge debbono intervenirvi o a cui possa comunque derivare un pregiudizio (art. 7 della legge n. 241/90 cit. e art. 4 del DM n. 524/97 di attuazione del predetto art. 7 nelle materie di competenza del Ministero LL.PP.) (3).

E’ pertanto illegittimo un provvedimento che, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 383/94, individua il sito ove dev'essere installata la stazione radio base per la telefonia mobile, che non sia stato preceduto da apposito avviso di inizio del procedimento al Comune sul cui territorio deve essere realizzata la predetta opera, atteso che il Comune stesso, quale ente cui spetta il controllo edilizio-urbanistico del territorio, è da considerare interessato al relativo procedimento.

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(1) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2000 n. 1982.

(2) Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 1999 n. 14.

(3) In applicazione del principio il TAR Veneto nella specie ha ritenuto che, nel caso di procedimento di localizzazione delle opere pubbliche previsto dall’art. 81 D.P.R. 616/77, così come modificato dal D.P.R. 383/94 (più precisamente si trattava della localizzazione di una stazione radio base per il servizio di telefonia mobile da installare all'interno dell'area della stazione ferroviaria) sussiste l’obbligo di trasmettere, al Comune nel cui territorio ricade l’opera, la comunicazione di avvio del procedimento.

 

 

(omissis)

PER

l'annullamento del provvedimento ministeriale 18.5.2000, assunto dal Provveditorato alle OO.PP. per il Veneto (Magistrato alle Acque), di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base per il servizio di telefonia mobile; del presupposto atto 27.4.2000 n. 828/30131 della Regione con cui è stata dichiarata la conformità dell'opera allo strumento urbanistico comunale; di ogni altro atto comunque connesso, ivi compresa la nota 4.2.2000 n. 4139 con cui il Provveditorato ha chiesto alla Regione di raggiungere l'intesa ex art. 81, DPR n. 616/77;

E PER

il risarcimento del danno conseguente al comportamento illegittimo delle Amministrazioni intimate;

Visti il ricorso, notificato il 25.7.2000 e depositato con i relativi allegati presso la Segreteria di questo Tribunale il 7.9.2000, nonchè l'atto di intervento ad adiuvandum, notificato il 30.10.2000 e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei LL.PP, della Regione Veneto e della Omnitel Pronto Italia s.p.a;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'11.1.2001 - relatore il Consigliere Claudio Rovis – l’avv. Gaz per il Comune ricorrente, l’Avvocato dello Stato Stefano Maria Cerillo per il Ministero Lavori Pubblica e la Regione Veneto, l’avv. Mantovan per l’Omnitel Pronto Italia e l’avv. Acerboni per l’interveniente V.A.S.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

In data 14.7.1999 la Omnitel Pronto Italia s.p.a (d'ora innanzi Omnitel) presentava al Comune di Santa Giustina un'istanza per il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un'antenna radio base di telefonia mobile da installarsi nei pressi della stazione ferroviaria.

L'istanza veniva rigettata dal Comune in quanto contrastante con il piano di localizzazione delle antenne adottato con deliberazione consiliare 20.9.1999 n. 75.

Ciò stante, la Omnitel attivava la diversa procedura prevista dall'art. 81 del DPR n. 616/77 come modificato dal DPR n. 383/94, prevedendo la localizzazione dell'antenna all'interno della stazione ferroviaria, in area demaniale.

Il Presidente della Giunta regionale, ricevuta in data 9.2.2000, da parte del Provveditorato, la richiesta di accertare la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche comunali, acquisito in data 15.3.2000 il parere del Comitato tecnico regionale, dichiarava la conformità dell'opera con atto 27.4.2000 n. 828/30131.

Il Provveditorato, pertanto, rilasciava l'autorizzazione con decreto 18.5.2000, notiziandone il Comune di Santa Giustina.

Avverso tale determinazione proponeva ricorso il Comune di Santa Giustina, in ciò coadiuvato dall'associazione "Verdi Ambiente e Società o.n.l.u.s." intervenuta ad adiuvandum, rappresentandone l'illegittimità per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, per violazione dei presupposti per l'adozione della procedura prevista dall'art. 81 del DPR n. 616/77 e, infine, per violazione dell'obbligo di sottoposizione dell'opera alla valutazione di impatto ambientale.

Resistevano in giudizio il Ministero LL.PP, la Regione Veneto e la Omnitel. Mentre quest'ultima eccepiva il difetto del contraddittorio, tutti gli intimati rilevavano l'infondatezza del gravame, del quale, conseguentemente, chiedevano la reiezione.

La causa passava in decisione all'udienza dell'11.1.2001.

DIRITTO

1.- Osserva preliminarmente la Omnitel che il contraddittorio - atteso che la contestata opera è stata localizzata all'interno dell'area della stazione ferroviaria, in un sito, dunque, concesso alla Omnitel stessa dalle Ferrovie dello Stato - dev'essere esteso anche alle Ferrovie dello Stato, titolari di un interesse al mantenimento dell'impugnato provvedimento.

L'eccezione è infondata.

Secondo una consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, CdS. IV, 6.4.2000 n. 1982)), nel processo amministrativo sono controinteressati al ricorso i soggetti che dal provvedimento impugnato ricevano una diretta ed immediata posizione di vantaggio, cosicché siano portatori di un interesse qualificato alla sua conservazione, e che nel predetto provvedimento siano direttamente nominati, ovvero siano facilmente individuabili in base al testo dell'atto.

Orbene, ancorchè dal testo dell'impugnato provvedimento possa evincersi che l'opera sia stata localizzata all'interno dell'area della stazione ferroviaria, con un coinvolgimento, quindi, delle Ferrovie dello Stato concessionarie dell'area stessa, ciò non di meno non può fondatamente sostenersi - ma anzi può sostenersi proprio il contrario, atteso che costituisce fatto notorio che, allo stato, soggetti privati, enti ed istituzioni rifiutano la vicinanza di qualsiasi fonte generatrice di campi elettromagnetici, per le connesse, note problematiche - che il predetto coinvolgimento apporti un effettivo vantaggio alle Ferrovie; nè, peraltro, tale circostanza è stata dimostrata, e neppure affermata, dalla Omnitel che pure ha sollevato l'eccezione in esame.

2.- Nel merito, con il primo motivo - che ha indubbiamente carattere assorbente - il Comune denuncia l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il motivo è fondato.

Com'è noto, le norme della legge n. 241/90 costituiscono regole generali e, pertanto, trovano applicazione in tutti i procedimenti amministrativi, con le sole eccezioni di quelli per i quali sono previste autonome regole di partecipazione e di quelli caratterizzati dall'urgenza (cfr. Ap., 15.9.1999 n. 14).

Ciò stante, va da sè che anche il procedimento previsto dall'art. 81 del DPR n. 616/77, come modificato dall'art. 3 del DPR n. 383/94, presuppone la preventiva, obbligatoria comunicazione di avvio ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ovvero a quelli che per legge debbono intervenirvi o a cui possa comunque derivare un pregiudizio (art. 7 della legge n. 241/90 cit. e art. 4 del DM n. 524/97 di attuazione del predetto art. 7 nelle materie di competenza del Ministero LL.PP.).

Nè può sostenersi - come fanno i soggetti resistenti, al fine di negare l'applicabilità della normativa in questione - che il provvedimento in esame non comporterebbe alcun effetto diretto nei confronti del Comune ricorrente. Ed invero, è appena il caso di osservare che tale provvedimento individua il sito, all'interno del territorio comunale, ove dev'essere installata la stazione radio base, il cui impianto è costituito "da un palo poligonale leggero alto 24 m, da n. 3 celle settoriali ciascuna composta da due antenne di m 1,30" (cfr. la memoria 15.9.2000 dell'Omnitel, pag. 2): è innegabile, pertanto, che il Comune, quale ente cui spetta il controllo edilizio-urbanistico del territorio, sia interessato alla realizzazione di un'opera che - come quella di specie - non è urbanisticamente irrilevante.

Ma l'interesse del Comune alla partecipazione al procedimento di localizzazione dell'opera de qua deriva anche dalla circostanza che ha espressamente individuato, mediante apposita deliberazione consiliare (20.9.1999 n. 75), l'area urbana ove concentrare tutti gli impianti per la telefonia. Ora se il Comune adotta un piano di localizzazione delle antenne per il servizio telefonico, ha certamente interesse a partecipare ad una procedura che, attivata e portata avanti da soggetti terzi, è preordinata a consentire l'installazione di un'antenna in un sito diverso da quello individuato dal Comune stesso.

A ciò si deve aggiungere un’ulteriore considerazione.

Come si è detto, l'art. 7 della legge n. 241/90 prevede che l'avvio del procedimento sia comunicato ai soggetti che per legge debbono intervenirvi. Orbene, l'art. 3 del DPR n. 383/94, relativo alla localizzazione delle opere di interesse statale, prevede che, "qualora....l'intesa tra lo Stato e la Regione...non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi" alla quale partecipa necessariamente il Comune interessato.

Si tratta, come è evidente, di una partecipazione necessaria, ancorchè subordinata al mancato rispetto del limite temporale stabilito per la formalizzazione dell'intesa Stato-Regione. La previsione legale della partecipazione del Comune alla procedura di cui trattasi, cioè, è condizione sufficiente per essere individuato quale soggetto destinatario della comunicazione.

3.- L'acclarata illegittimità dell'impugnato provvedimento non può comportare, comunque, alcuna determinazione in merito al risarcimento del danno, peraltro richiesto dal Comune di Santa Giustina in termini vaghi e generici: il Comune ricorrente, infatti, non ha fornito alcun idoneo elemento atto ad individuare la sussistenza di un proprio danno conseguente al provvedimento stesso.

4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, dall'accoglimento del motivo sopra esaminato (sub 2) - che, come si è detto, è di carattere assorbente - consegue l'accoglimento del ricorso, nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Veneto e la Omnitel Pronto Italia s.p.a a rifondere al Comune ricorrente, pro quota, le spese e le competenze di giudizio, che si liquidano in complessive £ 9.000.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, l'11.1.2001.

Il Presidente Il Consigliere estensore

Il Segretario

Depositata il 12 marzo 2001.

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