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Giurisprudenza
n. 3-2002 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 19 marzo 2002 n. 1126 - Pres. Trivellato, Est. Depiero - Segantin (Avv. Panizzon) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidoni e Morino) - (previa riunione di due ricorsi, dichiara improcedibile il primo ed accoglie il secondo).

1. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Impugnativa in s.g. - Successiva presentazione di una domanda di condono edilizio - Determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Competenze in materia - Prima della L. 15 maggio 1997 n. 127 ed in mancanza di apposite norme statutarie - Spettavano al Sindaco - Provvedimento di diniego di condono edilizio - Adottato dal Dirigente - Prima dell’entrata in vigore della L. n. 127/1997 - Illegittimità per incompetenza.

1. La presentazione della domanda di condono edilizio ex L. 47/1985 fa venir meno l’efficacia dell’ordinanza di demolizione in precedenza emessa, la quale è destinata ad essere sostituita o dalla concessione in sanatoria, espressa o tacita, o, in caso di rigetto della domanda, da un nuovo provvedimento sanzionatorio e ,conseguentemente, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso l’ordinanza (1).

2. Prima dell’entrata in vigore dell'art. 6 L. 15 maggio 1997 n. 127, come integrato dall’art. 2 L. 16 giugno 1998 n. 191 ed in mancanza di apposite norme statutarie, la competenza in materia di concessioni edilizie apparteneva al Sindaco e non già ai Dirigenti dei Comuni in forza della norma speciale di cui all'art. 35, 9° comma, della L. 28 febbraio 1985 n. 47; è pertanto illegittimo, per incompetenza, un provvedimento di diniego di condono edilizio adottato prima dell’entrata in vigore della legge n. 12/97 e s.m.i. ed in mancanza di una norma statutaria dal Dirigente piuttosto che dal Sindaco (2).

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(1) Giurisprudenza ormai costante: v. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; id., sez. V, 4 agosto 2000, n 4305; T.A.R. Sardegna 10 luglio 2001 n. 773, T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. II, 12 giugno 2001, n. 467; T.A.R.Campania-Napoli, sez. IV, 11 gennaio 2001, n. 111.

(2) Ha osservato in proposito il TAR Veneto che l’art. 35, comma IX, della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (che è da considerare una disposizione speciale) attribuiva al Sindaco la competenza al rilascio della concessione edilizia.

La sopravvenuta L. 8 giugno 1990 n. 142, all’art. 51 (nella sua originaria formulazione), dopo aver - del tutto genericamente - enunciato il principio di separazione delle competenze tra organi politici e dirigenti, aveva precisato che a questi ultimi spettano "tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente".

Tuttavia la norma speciale di cui al citato art. 35 della L. 47/85 continuava ad attribuire espressamente competenza al Sindaco la competenza al rilascio della concessione edilizia.

Neppure il sopravvenuto D.Lgs. 3.2.1993 n. 29, che pure all’art. 1 espressamente attribuiva ai principi in esso contenuti valore di "principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione", aveva portato la necessaria chiarezza, tant’è che, dopo aver ribadito che la gestione concreta appartiene ai dirigenti, faceva comunque salve, all’art. 27, le specifiche disposizioni dettate dai rispettivi ordinamenti.

Né, ad avviso del T.A.R. Veneto può ritenersi che l’(ordinaria) efficacia abrogante della legge successiva, ancorché esplicitamente ribadita dell’ art. 74 del D.Lg. 29/93, si estenda anche all’art. 51, opponendovisi, da un lato il disposto dell’ art. 1, comma 3, che stabilisce che "le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non con espressa modificazione delle sue disposizioni", dall’altro il principio secondo cui la norma generale successiva non deroga la legge speciale anteriore (nel caso di specie, appunto, la L. 47/85).

Si è dovuto quindi attendere l’art. 6 della L. 15.5.1997 n. 127 (come integrato dall’art. 2 L. 16.6.1998 n. 191) perché, expressis verbis, venisse attribuita ai dirigenti la competenza a emettere i provvedimenti "di autorizzazione, concessione o analoghi" e quelli di "sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino".

 

 

per l'annullamento

nel ricorso n. 2054/85: dell’ordinanza sindacale di sospensione lavori del 15.6.85 e dell’ordinanza sindacale di demolizione di manufatti abusivi n. 19/114/2436/v/2/85 del 25.7.85; nel ricorso n.249/94 del provvedimento del Direttore del Settore Edilizia Privata del Comune di Venezia dd. 17.11.1993 recante diniego di concessione in sanatoria.

(omissis)

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito al Lido-Malamocco ove ha edificato una baracca in legno con tetto di eternit e due tettoie in legno coperte da stuoie, sanzionata, in data 15.4.83 con la demolizione, che veniva solo parzialmente eseguita mediante la rimozione delle due tettoie.

Con le due ordinanze impugnate col primo ricorso, il Comune di Venezia, nel 1985, ha nuovamente intimato la demolizione della medesima baracca.

Il ricorrente contesta tale provvedimento eccependo la natura precaria e pertinenziale del manufatto e affermandone la condonabilità a seguito della sopravvenuta L. 28.2.85 n. 47.

Con il secondo ricorso (n. 249/94) viene impugnato il provvedimento emesso il 17.11.93, con cui il comune di Venezia ha denegato il richiesto "condono edilizio":

Contro questo provvedimento vengono dedotti:

1) incompetenza del Dirigente dell’ Ufficio Tecnico Edilizia Privata che ha emesso l’atto, che rientra, invece, alla competenza del Sindaco;

2) carenza di motivazione, apparendo del tutto insufficiente il richiamo alla tipologia costruttiva del manufatto e ai materiali "che alterano negativamente le caratteristiche del sito".

Il Comune, costituito in entrambi i ricorso, puntualmente controdeduce nel merito, concludendo per la loro reiezione.

In limine, eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della prima impugnazione, in quando, in seguito alla presentazione della domanda di condono il procedimento deve ritenersi esaurito, dal momento che l’eventuale diniego di condono comporta comunque l’emissione di una nuova ordinanza di demolizione.

DIRITTO

I ricorsi all’ esame, che vanno previamente riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, riguardano una fattispecie di abuso edilizio, caratterizzata dall’ edificazione senza titolo di una baracca in legno, sanzionata dapprima con la demolizione (oggetto del ric. n. 2054/85) cui è seguita - essendo nel frattempo entrata in vigore la L. 28.2.85 n. 47, c.d. "di condono edilizio" - la domanda di concessione in sanatoria, respinta, per ragioni di incompatibilità col vincolo paesaggistico gravante sul fondo, con il provvedimento impugnato col ricorso n. 249/94.

Il primo ricorso è improcedibile. Infatti secondo una giurisprudenza ormai costante, che il Collegio condivide, la presentazione della domanda di condono edilizio ex L. 47/85 fa venir meno l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, destinata ad essere sostituita o dalla concessione in sanatoria, espressa o tacita, o, in caso di rigetto della domanda, da un nuovo provvedimento sanzionatorio, ciò che conseguentemente priva di interesse alla decisione del ricorso colui che aveva impugnato, a suo tempo, un’ordinanza di demolizione emessa a tenore della normativa precedentemente in vigore (Tar Sardegna n. 773 del 10.7.2001, Tar Emilia Romagna – Bologna, sez. II, n. 467 del 12.6.2001; Tar Campania-Napoli, sez. IV n. 111 dell’ 11.1.2001 C.S., sez. IV n. 1377 dell’ 11.12.97; id., sez. V, n 4305 del 4.8.2000).

Il ricorso n. 249/94 va invece accolto, sussistendo la dedotta incompetenza del Dirigente dell’ Ufficio Tecnico Edilizia Privata.

Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Comune di Venezia nelle proprie difese, nel 1993 - quando l’ atto di diniego di condono di cui si controverte è stato emesso - la competenza apparteneva ancora al Sindaco.

Non vi è dubbio che la L. 28.2.85 n. 47 (disposizione speciale) attribuisca al Sindaco la competenza al rilascio della concessione edilizia (e conseguentemente anche al suo diniego, cfr. art. 35 comma IX). La sopravvenuta L. 8.6.90 n. 141, all’ art. 51 (nella sua originaria formulazione), dopo aver - del tutto genericamente - enunciato il principio di separazione delle competenze tra organi politici e dirigenti, precisa che a questi ultimi spettano "tutti i compiti, compresa l’ adozione di atti che impegnano l’ amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ ente".

Per l’ appunto la norma speciale di cui al citato art. 35 della L. 47/85 attribuiva espressamente tale competenza al Sindaco.

E ciò risulta ribadito, ad abundantiam, anche dallo Statuto del Comune di Venezia adottato con deliberazioni n. 235 del 7.6.91 e n. 385 del 21.10.91 (pubblicato nel BUR n. 112 del 20.12.91) che, all’art. 12, stabilisce che "il Sindaco ha potere di ordinanza, rilascia le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, assegna gli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, ecc…", e all’ art. 17, precisa, se ve ne fosse stato bisogno, che "in conformità al disposto dell’ art. 51 comma 2 e 3 della L. 8.6.90 n. 142, e nei limiti risultanti dalla legge e dallo Statuto, la gestione dell’ attività amministrativa dei Comuni spetta ai dirigenti".

Non vi è dubbio, quindi, che per stabilire quali siano le competenze del Sindaco e dei dirigenti, nel comune di Venezia, nel periodo che ci interessa, ci si deve riferire alle leggi e allo Statuto, i quali indicano con chiarezza che è il Sindaco a rilasciare le "concessioni", dovendosi ovviamente, data la sua genericità, ricomprendere nel termine anche quelle edilizie, in conformità con le leggi statali e regionali vigenti.

Questa prospettazione era già stata fatta propria da questo Tribunale con la sentenza n. 96 del 9.4.96, dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi.

Per completezza, va precisato che la questione era così scarsamente definita che neppure il sopravvenuto D.Lg. 3.2.93 n. 29, che pure all’ art. 1 espressamente attribuisce ai principi in esso contenuti valore di "principi fondamentali ai sensi dell’ art. 117 della Costituzione", aveva portato la necessaria chiarezza, tant’è che, dopo aver ribadito che la gestione concreta appartiene ai dirigenti, faceva comunque salve, all’ art. 27, le specifiche disposizioni dettate dai rispettivi ordinamenti.

Né può ritenersi che l’(ordinaria) efficacia abrogante della legge successiva, ancorché esplicitamente ribadita dell’art. 74 del D.Lg. 29/93, si estenda anche all’art. 51, opponendovisi, da un lato il disposto dell’art. 1, comma 3, che stabilisce che "le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non con espressa modificazione delle sue disposizioni", dall’altro il principio secondo cui la norma generale successiva non deroga la legge speciale anteriore (nel caso di specie, appunto, la L. 47/85).

Ciò è tanto vero che si è dovuto attendere l’art. 6 della L. 15.5.97 n. 127 (come integrato dall’art. 2 L. 16.6.98 n. 191) perché, expressis verbis, venisse attribuita ai dirigenti la competenza a emettere i provvedimenti "di autorizzazione, concessione o analoghi" e quelli di "sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino".

Il Collegio ritiene quindi che il diniego di condono impugnato, emesso nel 1993 dal Dirigente, sia illegittimo, appartenendo, a tale data e sino all’ entrata in vigore della L. 127 del 15.5.97, la relativa competenza al Sindaco.

In definitiva il ricorso n. 249/94 va accolto e, per l’effetto, occorre annullare il provvedimento oggetto di gravame.

Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti di legge.

P.Q.M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunziando sui ricorsi riuniti in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improcedibile il n. 2054/85 e accoglie il n. 249/94, per l’ effetto annullando, per incompetenza dell’ organo che lo ha emesso, il provvedimento di diniego di condono.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 23.1.2002.

Il Presidente L'Estensore

Depositata il 19 marzo 2002.

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