TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 22 novembre 2002 n. 6388 - Pres. Trivellato, Est. Stevanato - Mattiazzo (Avv. Claudio Michelon) c. Comune di Megliadino S. Fidenzio (n.c.) - (respinge).
1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Ex art. 39 l. 724/94 - Presupposti per il rilascio - Dimostrazione del completamento delle opere entro il 31 dicembre 1993 - Necessità - Trasformazione urbanistica - Deve essere chiaramente riconoscibile.
2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Ex art. 39 l. 724/94 - Per il mutamento di destinazione d’uso di una area (da agricola a commerciale) - Omessa prova dell’avvenuta realizzazione di opere che comportavano il mutamento della destinazione - Diniego di rilascio - Legittimità.
1. In sede di richiesta di rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, l’autore dell’abuso deve fornire la prova che le opere sono state completate nella loro struttura funzionale entro il termine di legge (nel caso della sanatoria prevista ex art. 39 L. 724/94, entro il 31 dicembre 1993); tale completamento funzionale, nel caso di mutamento di destinazione d'uso, si verifica quando i lavori siano stati ultimati ed abbiano reso la trasformazione urbanistica idonea all’uso, oggettivamente riconoscibile ed incompatibile con l’originaria destinazione.
2. Legittimamente viene negata una concessione in sanatoria richiesta ex art. 39 l. 724/94, per la modificazione della destinazione d’uso di un terreno (nella specie la destinazione agricola originaria era stata modificata, secondo l’istanza presentata, nel senso che l’area era stata adibita ad esposizione e vendita di automobili), ove non sia stata provata l’esecuzione di opere che abbiano determinato il cambio di destinazione d’uso (1) .
------------------------
(1) Come risulta dalla motivazione della sentenza in rassegna, per provare l’avvenuta modificazione della destinazione d’uso dell’area (da agricola a commerciale) nella specie era stato fatto riferimento ad una ordinanza sindacale con cui era stata precedentemente ordinata l’immediata sospensione dei lavori, ed ad una perizia commissionata dal ricorrente ed eseguita successivamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria.
Attraverso tali elementi, tuttavia non era dimostrabile che le opere realizzate sul terreno agricolo, oggettivamente riconoscibili ed incompatibili con l’originaria destinazione, erano state completate e che erano divenute funzionali alla diversa categoria urbanistica di destinazione d’uso (esposizione e vendita di automobili) né risultava che tale attività era stata effettivamente esercitata.
In particolare, dalla stessa perizia prodotta dall’interessato (oltre che dalle fotografie allegate) risultava che il suolo era invaso da una "fitta vegetazione erbacea": il che confermava quanto rilevato nel provvedimento impugnato, cioè che non vi erano elementi che rivelavano l’esistenza dell’attività di esposizione e vendita di automobili sull’area.
per l'annullamento
del provvedimento sindacale 29.11.1996 n. prot. 4579, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta dal ricorrente ex art. 39 L. 724/94.
(omissis)
FATTO
Il ricorrente espone di aver modificato la consistenza di un terreno agricolo, realizzando un sottofondo in materiale proveniente da demolizioni per adibire l’area ad esposizione e vendita di automobili, trasformandone così la destinazione urbanistica da agricola a commerciale.
Quindi, ha presentato istanza di sanatoria edilizia ex art. 39 L. 724/94 che è stata negata con l’atto in epigrafe, nel rilievo che manca il presupposto fondamentale, e cioè l’esecuzione di opere che abbiano determinato il cambio di destinazione d’uso, e che non vi sono elementi o strutture che rivelino l’esistenza dell’attività artigianale-commerciale sull’area.
A sostegno del ricorso contro tale provvedimento sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione di legge (L. 47/85, L. 724/94 e circ. Min. LL.PP: 30.6.1985 n. 3357), nel rilievo che la realizzazione delle opere risulta implicitamente dall’ordinanza sindacale 2.8.1989 n. 13, precedentemente emanata, con cui era stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori, senza tuttavia che il ripristino sia stato eseguito;
2) eccesso di potere per travisamento di fatto, in quanto l’area temporaneamente non era utilizzata per l’esposizione degli autoveicoli quando è stato effettuato il sopralluogo da parte dell’Amministrazione;
3) violazione della legge urbanistica, in particolare della L. 10/77, in quanto anche il semplice livellamento di un terreno costituisce trasformazione urbanistica del medesimo.
L’amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.
DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento sindacale 29.11.1996 n. prot. 4579, con cui è stata negata la concessione in sanatoria richiesta dal ricorrente ex art. 39 l. 724/94, per la modificazione della destinazione d’uso di un terreno asseritamente adibito ad esposizione e vendita di automobili. Il diniego è motivato col rilievo che manca il presupposto fondamentale, cioè l’esecuzione di opere che abbiano determinato il cambio di destinazione d’uso, e che non vi sono elementi o strutture che rivelino l’esistenza dell’attività artigianale-commerciale sull’area.
Il ricorso è infondato.
Invero, in sede di richiesta di concessione edilizia in sanatoria l’autore dell’abuso che intende condonare deve dimostrare la prova che entro il termine di legge (nel caso: 31 dicembre 1993) le opere sono state completate nella loro struttura funzionale. Il completamento funzionale si verifica quando i lavori siano stati ultimati ed abbiano reso la trasformazione urbanistica idonea all’uso, oggettivamente riconoscibile ed incompatibile con l’originaria destinazione.
Ora, nella fattispecie all’esame gli elementi che il ricorrente fornisce per dimostrare l’assunto sono costituiti: 1) dall’ordinanza sindacale 2.8.1989 n. 13, con cui era stata precedentemente ordinata l’immediata sospensione dei lavori, che implicitamente confermerebbe l’esistenza delle opere; 2) da una perizia commissionata dal ricorrente ed eseguita in data 13.1.1997.
Sennonché, dall’ordinanza di sospensione dei lavori si evince soltanto che è stato inizialmente effettuato un riporto di materiale proveniente da demolizioni, ma non che la realizzazione del sottofondo solido è stata completata sull’intera area con idonea consistenza.
Anche dalla perizia fatta eseguire dal ricorrente risulta soltanto che sono presenti "consistenti tracce di detriti" e che "la profondità dei detriti varia mediamente da una quota inferiore di cm. 40 circa fino alla superficie".
Da tali elementi emerge, perciò, che un riporto di materale tout venant è stato effettuato ma che il consolidamento della superficie del terreno non è stato completato, perché il sottofondo non ha consistenza omogenea.
Dalla stessa perizia prodotta dal ricorrente (oltre che dalle fotografie allegate) risulta, poi, che il suolo è invaso da una "fitta vegetazione erbacea": il che conferma quanto rilevato nel provvedimento impugnato, cioè che non vi sono elementi che rivelino l’esistenza dell’attività di esposizione e vendita di automobili sull’area.
In altri termini, non è stato dimostrato che le opere realizzate sul terreno agricolo, oggettivamente riconoscibili ed incompatibili con l’originaria destinazione, siano state completate e che siano funzionali alla diversa categoria urbanistica di destinazione d’uso (esposizione e vendita di automobili) né risulta che tale attività sia stata effettivamente esercitata.
Per tali ragioni il provvedimento impugnato resiste alle censure di violazione di legge e di eccesso di potere per travisamento di fatto.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Nulla per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 7 novembre 2002.
Il Presidente L'estensore
Depositata in segretaria il 22 novembre 2002.