TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 24 gennaio 2003 n. 677 - Pres. Trivellato, Est. De Piero - Centro Italia Compagnia di Cauzioni e Fideiussioni (Avv. Solveni, Chiari e Del Vescovo) c. Comune di S. Giovanni Lupatoto (Vr) (Avv.ti Sandri e Sartori) e Great Grove Limited (n.c.) e S.p.a. Leasing Roma (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.).
Giurisdizione e competenza - Edilizia ed urbanistica - Oneri di urbanizzazione - Controversie riguardanti unicamente la violazione delle regole contenute nel contratto di fidejussione e la forma della richiesta del Comune al fidejussore - Giurisdizione del giudice amministrativo - Non sussiste - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.
Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta al giudice ordinario, una controversia riguardante non la debenza degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune, bensì, unicamente, la violazione delle regole contenute nel contratto di fidejussione stipulato a garanzia del pagamento di detti oneri e la forma della richiesta inoltrata dal Comune al fidejussore, trattandosi di questione estranea all’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di "urbanistica ed edilizia" (1).
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(1) Sull'ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 34 D.L.vo n. 80/1998 in materia di urbanistica ed edilizia v. Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. 14 luglio 2000 n. 494, in questa Rivista n. 7/8-2000.
(omissis)
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 16.10.2002 di ingiunzione al pagamento di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
(omissis)
considerato
che la questione controversa non riguarda la sottesa vicenda edilizia ovvero la debenza degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune, ma unicamente la violazione delle regole asseritamente contenute nel contratto di fidejussione e la forma della richiesta del Comune al fidejussore;
che, quindi, trattandosi di questione estranea all’ambito della giurisdizione esclusiva del T.A.R. in materia di "urbanistica ed edilizia", essa è devoluta al Giudice Ordinario.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, dichiara la carenza di giurisdizione del T.A.R. adito, in favore del Giudice Ordinario.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2003.
Il Presidente L'Estensore
Depositata in segreteria il 24 gennaio 2003.