TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 4 febbraio 2003 n. 1040 - Pres. Trivellato, Est. Stevanato - Bianchi e Costabile (Avv.Simio) c. Comune di Abano Terme (Avv. Cacciavillani) - (dichiara inammissibile il ricorso).
1. Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Concessione in sanatoria - Per costruzioni realizzate in contrasto con i vincoli di inedificabilità assoluta - - Se i vincoli sono anteriori all’esecuzione delle opere - Impediscono il condono - Se i vincoli sono stati posti successivamente - Verifica della compatibilità della costruzione - Necessità.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Motivi - Omessa impugnazione di una parte della motivazione che sia autonoma rispetto a quella impugnata - Determina l’inammissibilità del ricorso.
1. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, della L. n. 47/85, i vincoli di inedificabilità assoluta, individuati dalla stessa norma, sono ostativi alla sanatoria delle opere edilizie con essi contrastanti, se realizzati anteriormente all’esecuzione delle opere stesse, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi dei vincoli relativi, di cui al precedente art. 32 della stessa legge. La presenza di vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 33, L. 47/85, introdotti in un momento successivo all’edificazione, non esclude la sanatoria, ma nemmeno la consente, imponendo invece la verifica di compatibilità da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (1).
2. Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso giurisdizionale proposto avverso un provvedimento (nella specie, di diniego di concessione in sanatoria), ove i ricorrenti abbiano del tutto omesso di censurare un profilo della motivazione, autonomo rispetto a quelli impugnati con il ricorso stesso (nella specie il ricorrente aveva omesso di contestare il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria nella parte in cui era stato affermato che le opere abusivamente realizzate contrastavano con la vigente normativa in materia igienico-sanitaria) (2).
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(1) Cons. Stato, Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20, in Il Cons. Stato, 1999, I, 1080 e Sez. VI, 22 gennaio 2001 n. 181, ivi, 2001, I, 55.
(2) Cons.Stato, Sez. V, 23 gennaio 2001, n. 208, in CED
Cass.(omissis)
per l’annullamento
del provvedimento del commissario prefettizio 12.2.1988 n. prot. 4916/86 con cui è stata negata la concessione in sanatoria richiesta dal ricorrente Bianchi Bruno ed è stata ingiunta la demolizione del manufatto abusivo.
(omissis)
FATTO
I ricorrenti espongono di essere, il sig. Bianchi precedente proprietario e le sig.re Costabile cessionarie, di un terreno in Comune di Abano Terme dove il sig. Bianchi ha realizzato, asseritamente nel 1977, un fabbricato agricolo per il quale nel 1986 ha chiesto la concessione edilizia in sanatoria.
Avverso il provvedimento in epigrafe, con cui è stata negata la sanatoria ed ingiunta la demolizione del manufatto abusivo, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1) violazione di legge (art. 31 L. 47/85) ed eccesso di potere per travisamento, nel rilievo che, nel 1977 ed anche all’entrata in vigore della L. 47/85, l’area aveva destinazione urbanistica di zona A; solo in seguito è stata variata con imposizione del vincolo a verde pubblico che tuttavia non potrebbe applicarsi alla fattispecie in cui i presupposti per ottenere il condono edilizio erano già maturati all’entrata in vigore della legge n. 47/85 e l’art. 32 L. 47/85 non potrebbe applicarsi;
2) violazione di legge (artt. 32 e 29 L. 47/85; artt. 1 e 2 L.R. 52/85) in quanto, se fosse applicabile l’art. 32 della L. 47/85 in ordine al vincolo urbanistico, sarebbe dovuta essere previamente adottata una variante urbanistica di recupero degli insediamenti urbanistici;
3) violazione di legge (art. 31 L. 47/85) ed eccesso di potere per travisamento, nel rilievo che il manufatto realizzato non contrasta, comunque, con la destinazione urbanistica di zona;
4) illegittimità costituzionale degli artt. 29, 31 e 32 L. 47/85 e della L.R. 52/85.
L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dell’ordine di demolizione e mancata presentazione dell’istanza di condono ex art. 39 L. 724/94 e nel merito ha concluso per la sua reiezione.
DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento del commissario prefettizio 12.2.1988 n. prot. 4916/86 con cui è stata negata la concessione in sanatoria richiesta dal ricorrente Bianchi Bruno ed è stata ingiunta la demolizione del manufatto abusivo.
Il diniego di sanatoria è motivato col rilievo che "le opere sono state realizzate in zone previste a verde pubblico dal vigente strumento urbanistico, contrastando inoltre con la vigente normativa in materia igienico-sanitaria" e che pertanto "non sono suscettibili di sanatoria per il disposto dell’art. 33 della legge n. 47/85".
Il Collegio rileva, pregiudizialmente, che il ricorso è inammissibile.
Invero, i ricorrenti nello svolgimento delle diverse censure, anche di illegittimità costituzionale, lamentano l’erronea applicazione degli artt. 29, 31 e 32 della L. 47/85, ma non indicano mai l’art. 33 della citata legge che è stato, in realtà, applicato alla fattispecie.
Com’è noto, l’art. 33, comma, 1 della L. 47/85 stabilisce che i vincoli di inedificabilità assoluta, individuati nella stessa norma, sono ostativi alla sanatoria delle opere edilizie con essi contrastanti, se realizzate anteriormente all’esecuzione delle opere stesse, diversamente disciplinando l’ipotesi dei vincoli relativi, previsti dal precedente art. 32 della L. n. 47 citata. La presenza di vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 33 L. 47/85, introdotti in un momento successivo all’edificazione, non esclude la sanatoria, ma nemmeno la consente, imponendo invece la verifica di compatibilità da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr.: Consiglio di Stato, Ad. Plen, 22 luglio 1999 n. 20; sez. VI, 22 gennaio 2001 n. 181).
Dunque, i motivi dedotti non sono strettamente riferiti alla specifica disposizione normativa che sorregge il provvedimento impugnato.
Oltre a ciò, i ricorrenti hanno del tutto omesso di censurare quel profilo della motivazione, autonomo rispetto a quello inerente alla presenza del vincolo urbanistico a verde pubblico, secondo cui le opere contrastano con la vigente normativa in materia igienico-sanitaria.
Ora, poiché è sufficiente a reggere il provvedimento impugnato l'esistenza di un motivo autonomo non impugnato, la presenza di quest’ultimo non opposto dall’interessato rende inammissibile il ricorso giurisdizionale (cfr., tra numerose altre pronunce: Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2001 n. 208).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio possono essere compensate, concorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 19 dicembre 2002.
Il Presidente L’Estensore
Depositata in segreteria in data 4 febbraio 2003.