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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 21 marzo 2003 n. 1957 - Pres. ed Est. Stevanato - Fai e Rotar (Avv.Accordi) c. Comune di Sorgà (VR) (Avv.ti Sartori) - (dichiara il ricorso inammissibile).

Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Emessa nei confronti del conduttore dell’immobile - In contrasto con la volontà del proprietario - Impugnativa in sede giurisdizionale - Notifica del ricorso anche al proprietario, quale controinteressato - Necessità - Sussiste - Mancanza - Inammissibilità del ricorso - Si verifica.

Il ricorso giurisdizionale promosso innanzi al G.A. dal conduttore di un immobile, autore di un manufatto edilizio abusivo, avverso i provvedimenti comunali sanzionatori dell’illecito, deve essere notificato – a pena d’inammissibilità – anche al proprietario dell’immobile, atteso che, ove quest’ultimo sia rimasto estraneo alla realizzazione dell’abuso edilizio e dissenziente rispetto ad esso, acquisisce la posizione di controinteressato, in quanto portatore di un interesse qualificato di segno opposto a quello fatto valere dal conduttore ricorrente (1).

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(1) Sulle opere edilizie abusive realizzate dal conduttore di un immobile, v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23 aprile 1999, n. 1107, in T.A.R., 1999, I, 2719, secondo cui il conduttore di un immobile ha un autonomo e distinto interesse ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria di un’opera edilizia abusiva, anche a prescindere dall’opposizione del proprietario dell’immobile condotto in locazione. Le sanzioni per abusi edilizi non richiedono alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico, neppure quando vengono irrogate a distanza di anni.

V. anche:

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23 aprile 1999, n.1107, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2000, I, 273, secondo cui: "La sanatoria prevista dagli artt. 31 e ss. legge n.47 del 1985, si limita a prevedere la regolarizzazione delle opere sotto il profilo amministrativo, penale e fiscale, e cioè ai soli effetti dell’interesse pubblico, ma non anche ai fini privatistici, cosicché il soggetto che sia stato in qualsiasi modo pregiudicato dall’opera illegittima, anche se sanata, conserva il diritto di ottenere il risarcimento del danno oppure la riduzione in pristino. Non può disconoscersi in capo al conduttore di un immobile un autonomo e distinto interesse a consentire la sanatoria dell’abuso edilizio realizzato, e ciò anche a prescindere dall’opposizione del proprietario dell’immobile condotto in locazione oggetto dell’edificazione abusiva".

Cons.Stato, Sez. V, 19 marzo 1984, n. 252, in CED Cass., secondo cui: "Ai sensi dell’art. 15 comma terzo della legge 28 gennaio 1977 n.10, l’acquisizione gratuita delle opere abusive con l’area su cui insistono presuppone la (volontaria) inottemperanza del proprietario alla diffida a demolire; pertanto, quando si tratti di opere abusive compiute dal conduttore, ed il proprietario dell’area non sia stato in grado di ottemperare alla diffida a demolire per il fatto di non avere la disponibilità dell’area (in quanto data in locazione), si deve disporre non l’acquisizione gratuita ma la demolizione".

V. anche O. CARPARELLI, Brevi note in tema di soggetti legittimati a richiedere la concessione edilizia, in questa Rivista n.7/8-2001.

 

 

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti comunali 5.12.2002 n. 20/02 e 15.1.2003 n. 02/03 di demolizione di opere edili.

Visto il ricorso, notificato il 10.2.2003 e depositato presso la Segreteria l’11.3.2003, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorgà, depositato il 17.3.2003;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 19 marzo 2003 , convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Lorenzo Stevanato - l’avv. Accordi per i ricorrenti e l’avv. M.Sartori per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che il manufatto abusivo è stato realizzato su un terreno di proprietà di Pesenti Caterina la quale, come risulta dal secondo provvedimento impugnato, è estranea all’abuso e dissenziente rispetto ad esso, tant’è vero che ha promosso azione giudiziaria per la risoluzione del contratto di locazione anche per tale ragione;

che, perciò, come esattamente eccepito dall’Amministrazione, la sig.ra Pesenti ha acquisito la posizione di controinteressata, avendo un interesse qualificato di segno opposto a quello dei ricorrenti ed essendo espressamente contemplata nei provvedimenti sanzionatori impugnati;

che il ricorso non è stato notificato all’anzidetta controinteressata e va perciò dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2003.

Il Presidente f.f. Estensore

Depositata in data 21 marzo 2003.

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