TAR VENETO, SEZ. III – Sentenza 8 febbraio 2002 n. 490 – Pres. Zuballi, Est. Springolo – Rudi (Avv. P. Piva) c. Prefettura della Provincia di Venezia (Avv. Stato Berillo) – (accoglie nei limiti di cui in motivazione).
Circolazione stradale – Patente di guida – Sospensione – Disposta facendo mero riferimento ad una condanna penale ovvero ad una misura di prevenzione – Illegittimità – Motivazione autonoma che faccia riferimento alla pericolosità sociale dell’interessato – Necessità.
Il provvedimento prefettizio di revoca della patente disposto in relazione ad una condanna penale ovvero ad una misura di prevenzione (nella specie, si trattava di un foglio di via) richiede una comparazione degli interessi pubblici e privati e, dunque, una congrua motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell'interessato ed al possibile utilizzo della patente per commettere ulteriori reati rispetto a quelli per i quali era stato in precedenza condannato o sottoposto a misura di prevenzione.
E’ pertanto illegittimo il provvedimento di sospensione della patente adottato dal Prefetto facendo mero riferimento all'irrogazione di una misura di prevenzione (nella specie consistente nel foglio di via), senza alcuna autonoma valutazione, soprattutto in relazione agli interessi coinvolti (1).
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(1) Cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 17 agosto 1998, n. 658.
Secondo il TAR Veneto, inoltre, ulteriore conseguenza dell’autonomia da riconoscere al giudizio del Prefetto è quella dell’impossibilità di dichiarare inammissibile un ricorso avverso la sospensione della patente disposta in base al mero riferimento ad un foglio di via, ove non sia stata impugnata anche la misura di prevenzione.
FATTO
Il ricorrente, rammentate le proprie vicissitudini personali, espone di essere stato fermato da una pattuglia della Polizia di Stato nei pressi di una discoteca del pordenonese in compagnia di un conoscente, come lui pregiudicato.
In ragione dei loro precedenti penali, entrambi si sono visti rinviare al comune di residenza con foglio di via obbligatorio ex art. 2, L. 27.12.1956 n. 1423.
Successivamente, con il provvedimento impugnato in via principale, il Prefetto di Venezia disponeva le revoca della patente di guida in applicazione degli artt. 120 e 219, D.L.vo 30.4.1992 n. 285.
Con una lunga premessa il ricorrente evidenzia la ricevibilità e l'ammissibilità del gravame nonostante che l'impugnazione della misura di prevenzione sia intervenuta dopo la scadenza dei termini di legge, nella considerazione, per un verso, che l'interesse ad impugnare detto provvedimento è sorto solo in relazione alla revoca della patente e dunque i termini di decorrenza per l'impugnazione di entrambi i provvedimenti avrebbero lo stesso dies a quo, per un altro, che il provvedimento di revoca ha comunque carattere autonomo e ben può essere affetto da specifici vizi di legittimità.
In relazione a quest'ultimo aspetto il ricorrente, dopo aver dedotto l'illegittimità derivata del provvedimento di revoca per i vizi che presenta la misura di prevenzione adottata (violazione degli artt. 1 e 2 L: n. 1423/1956, violazione degli artt. 13, 16, 25 e 27 Cost., carenza di motivazione e violazione degli artt. 3, 7 e 8 L. 241/1990), deduce altresì, in via autonoma, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, ingiustizia ed illogicità manifesta, mancata ponderazione degli interessi privati e pubblici in gioco, motivazione insufficiente.
Il ricorrente, citando una giurisprudenza asseritamente favorevole del T.A.R. Liguria, sostiene che la revoca della patente determinata dall'irrogazione della misura di prevenzione consistente nel foglio di via, non discende automaticamente dall'adozione di quest'ultimo provvedimento, ma avrebbe carattere autonomo e pertanto necessiterebbe di un' autonoma valutazione soprattutto in relazione agli interessi coinvolti, vale a dire alla stregua del pericolo paventato dalla P.A. e, per contro, dell'interesse del privato ad usufruire autonomamente del proprio mezzo di trasporto.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, la quale, oltre a chiedere la reiezione del gravame in quanto infondato, ha preliminarmente eccepito la sua inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento di prevenzione in quanto presupposto necessario e sufficiente per l'adozione dell'atto di revoca, priva di una specifica autonomia in quanto atto dovuto da parte del Prefetto.
DIRITTO
Con il ricorso in esame Rudi Bosello impugna il provvedimento di revoca della patente, prot. 90/2000/RES/Sett., disposto dal Prefetto di Venezia in data 18 gennaio 2000 nonché, "laddove occorra" il provvedimento del Questore di Pordenone che ha disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.
Il ricorrente, dunque, impugna in via principale la revoca della patente disposta ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, altresì noto come "nuovo codice della strada" mentre contesta la legittimità del provvedimento di prevenzione solo al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di revoca.
A sua volta l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché quest'ultimo sarebbe atto meramente consequenziale a quello, che non risulta impugnato in termini.
Il ricorso risulta fondato in relazione al motivo dedotto avverso l'atto del Prefetto di Venezia, laddove si sostiene che la revoca della patente determinata dall'irrogazione della misura di prevenzione consistente nel foglio di via, non discende automaticamente dall'adozione di quest'ultimo provvedimento, ma avrebbe carattere autonomo e pertanto necessiterebbe di un' autonoma valutazione soprattutto in relazione agli interessi coinvolti.
Il Collegio condivide tale impostazione mentre ritiene infondata l'eccezione in rito prospettata dall'Avvocatura dello Stato: il ricorso merita pertanto di essere accolto per le ragioni che verranno di seguito esposte e dalle quali emergono, altresì, i motivi per cui va respinta l'eccezione di inammissibilità, la cui disamina può essere dunque posposta per ragioni di esposizione.
Invero, con sentenza n. 427 del 18 ottobre 2000, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., dell'art. 120, comma 1, e 130, comma 1, del citato nuovo codice della strada, là dove dispongono la revoca automatica della patente di guida anche a carico di chi sia semplicemente assogettato alla misura del foglio di via obbligatorio, in quanto l'innovazione sostanziale così apportata al precedente codice (autorizzante la revoca solo per le misure più gravi e per i diffidati) non è stata sorretta dai necessari principi e criteri direttivi nell'art. 2, comma 1, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190.
Il Collegio non dubita che la decisione in parola, sia pure attraverso l'espediente argomentativo dell'eccesso di delega, si collochi in quell'ampio filone giurisprudenziale, coerentemente e continuativamente alimentato dalla Corte, volto a limitare fortemente, se non direttamente ad espungere, nell' ambito dell'ordinamento vigente, ogni ipotesi di automatismo normativo, in quanto idonee a comprimere, spesso gravemente, la sfera giuridica del cittadino senza che questi, proprio per il loro automatismo, possa porre in essere adeguati strumenti defensionali avverso il provvedimento finale posto in essere da detto meccanismo giuridico, spesso più immediatamente ed incisivamente lesivo dei suoi diritti di quello iniziale.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che, alla stregua dell'attuale legislazione, va condivisa l'impostazione data alla questione dal T.A.R. Liguria con la sentenza citata in ricorso (sez. II, 17 agosto 1998, n. 658): vale a dire che il provvedimento prefettizio di revoca della patente richiede una comparazione degli interessi pubblici e privati e dunque una congrua motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell'interessato ed al possibile utilizzo della patente per commettere ulteriori reati rispetto a quelli per i quali era stato in precedenza condannato.
Ulteriore conseguenza delle argomentazioni appena svolte è quella del carattere autonomo del provvedimento del Prefetto rispetto a quello del Questore, così che viene a cadere l'ipotesi di inammissibilità del gravame prospettata dall'Avvocatura dello Stato; peraltro, il fatto che il ricorrente abbia dichiarato che l'interesse all'impugnazione della misura di prevenzione si pone nei limiti del conseguito annullamento della revoca della patente di guida, esime il Collegio da ogni indagine in ordine all'effettiva tardività dell'impugnazione di quell'atto.
Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti appena esposti e va pertanto annullato il solo atto del Prefetto di Venezia, prot. 90/2000/RES/Sett., dd. 18 gennaio 2000.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo ACCOGLIE come da motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 28 marzo 2001.
Il Presidente L'Estensore
Depositata in data 8 febbraio 2002.