TAR VENETO, SEZ. III - Sentenza 10 gennaio 2003 n. 202 - Pres. Zuballi, Est. Franco - Mercolino (Avv.ti Vivani, Gili e Cesari) c. Ministero dell’Interno (n.c.) e Torino Calcio s.p.a. (n.c.) - (accoglie).
1. Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure a tutela dell’ordine pubblico – Che comportano limitazioni dei diritti personali fondamentali garantiti dalla Costituzione - Rispetto rigoroso del principio di legalità - Necessità - Sussiste.
2. Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure a tutela dell’ordine pubblico - Misure di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accedere ai luoghi - Riferimento a manifestazioni e luoghi specificamente determinati, ex art. 6 comma 1°, legge 13.12.1989 n. 401 - Necessità - Sussiste.
3. Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure a tutela dell’ordine pubblico - Irrogazione della sanzione nella misura massima - Obbligo di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione - Sussiste - Mancanza – Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa - Si verifica.
1. I provvedimenti amministrativi adottati dal Questore, recanti misure di prevenzione che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione), vanno emessi nel rigoroso rispetto del principio di legalità.
2. Il provvedimento amministrativo con cui il Questore vieta, per motivi di ordine pubblico, di assistere a manifestazione sportive e di accesso ai luoghi va riferito, ex art. 6, comma 1, legge 13.12.1989, n. 401, a manifestazioni e luoghi specificatamente indicati, essendo illegittimo l’ordine impartito, in modo eccessivamente esteso e indeterminato, specialmente in ordine ai luoghi di sosta e transito, genericamente indicati e rapportati dall’intero territorio nazionale.
3. Il provvedimento amministrativo con cui il Questore irroga, per motivi di ordine pubblico, una sanzione nella misura massima, deve essere opportunamente motivato in relazione al principio di gradualità della sanzione (presente tanto nel codice penale quanto nella disciplina generale e di settore che regolano l’illecito amministrativo). E ciò in coerenza con il più generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (presente nel nostro ordinamento oltre che in quello comunitario), il quale va osservato in particolar modo quando la P.A. disponga di margini di apprezzamento discrezionale, a maggior ragione ai fini dell’emissione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario (alla stregua dei suesposti principii è stato ritenuto illegittimo un provvedimento con il quale il Questore di Venezia aveva vietato al ricorrente, per la durata di tre anni, l’accesso agli stadi in cui le squadre del Torino e dell’A.C. Venezia disputeranno incontri di calcio nazionali ed internazionali).
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Commento di
OTTAVIO CARPARELLI
Con la sentenza in rassegna, pronunciata in forma semplificata, ex art. 9, comma 1°, legge 21 luglio 2000, n. 205, afferente, tra l’altro, anche la più ampia questione - sempre attuale - della violenza negli stadi, il T.A.R. per il Veneto ha accolto il gravame proposto dal ricorrente.
Questi era insorto contro il provvedimento (misura a tutela della correttezza, e di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), con cui il Questore di Venezia - incidendo, in grado differente, sulla libertà personale del prefato ricorrente - aveva imposto nei confronti dell’istante:
per un verso, il divieto, per un torno di tempo di tre anni, di accedere:
- agli stadi ove si sarebbero disputati incontri di calcio, nazionali ed internazionali, tra le squadre di calcio del Torino e dell’A.C. Venezia;
- ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito e dal trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni agonistiche;
per altro verso, l’obbligo, quale prescrizione accessoria e strumentale al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive:
- di presentarsi al Commissariato di P.S. della città di Torino, venti minuti dopo l’inizio e venti minuti prima della fine di ciascuna partita di calcio disputata dalla squadra di calcio del Torino sul territorio nazionale.
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L’Organo giurisdizionale, nel sindacare le censure sollevate dal destinatario delle misure adottate a tutela dell’ordine pubblico, ha preventivamente dato atto che i fatti contestati dalla P.A. al ricorrente, supportati da riscontri oggettivi, potevano sicuramente trovare cittadinanza nella disposizione normativa di cui all’art.6 della legge 13.12.1989, n.401 (1), come modificato dall’art.1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (2).
Ha successivamente ravvisato la fondatezza dei motivi di ricorso, osservando che le misure adottate del Questore di Venezia erano, tuttavia, tali da incidere, in modo significativo, sulla sfera giuridica del destinatario, e, quindi, idonee a limitare diritti fondamentali di rango costituzionale (nella specie, la libertà di circolazione).
Ha dunque ritenuto che, in generale, nell’adozione di simili provvedimenti amministrativi - in materia di misure di prevenzione a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche - è assolutamente necessaria l’osservanza del rigoroso rispetto del principio di legalità.
A tal proposito, ha chiarito che il provvedimento emesso dalla Questura veneta - misura che, come noto, prescinde da una valutazione in concreto della pericolosità del prevenuto, limitandosi a consentire un "accorgimento" genericamente preventivo (3) - non poteva considerarsi legittimo, alla stregua del seguente triplice ordine di ragioni:
I) il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi di relativo svolgimento - nella specie impartito in misura eccessivamente estesa ed indeterminata - non può essere imposto genericamente, ma deve riferirsi, ovvero deve almeno indicare, segnatamente, le manifestazioni e i luoghi in relazione ai quali è inibito, al soggetto destinatario della misura, di recarsi; e ciò tanto più, ove nel provvedimento amministrativo, si faccia riferimento a luoghi di sosta e di transito sommariamente individuati nell’intero territorio nazionale;
II) che la valutazione della P.A. in relazione ad illecito amministrativo, di irrogare la sanzione massima (nella specie tre anni), necessita di una puntuale e specifica motivazione - insussistente nel caso vagliato - in ossequio al principio di gradualità della sanzione (4);
III) che, il provvedimento impugnato - caratterizzato dagli illegittimi elementi sanzionatori di cui sub n. I) e II) - era viziato, perché adottato in aperta violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; principio da osservare - secondo le norme dell’ordinamento nazionale e secondo le norme dell’ordinamento comunitario - rigorosamente, in ipotesi, come quella sindacata, in cui la P.A. gode di un certo potere discrezionale, ed il provvedimento è destinato a produrre effetti restrittivi della sfera giuridica del destinatario.
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Si segnala, infine, per completezza di annotazione, che in relazione all’impugnazione di provvedimenti con cui il Questore dispone l’interdizione di accesso a luoghi di competizione sportiva (nella specie, stadi), si è posta anche una questione di giurisdizione, trattandosi di misure che limitano la sfera giuridica personale, e, pertanto, soggette alla cognizione del G.O. (5).
Note:
(1) "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche", in G.U., 18 dicembre 1989, n. 294.
(2) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n.717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche", in G.U., 25 febbraio 1995, n. 47.
(3) v. Cass. Pen., Sez. I, 6 febbraio 1996, in Cass. Pen., 1996, 362;
(4) Sul principio della gradualità e/o proporzionalità della sanzione, v., in questa Rivista, T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 19 gennaio 2001, n. 48.
(5) V.
T.A.R. Lombardia, Milano, 6 febbraio 2002, n.454, in I T.A.R., 2001,
3925, secondo cui: “Il provvedimento col quale il Questore prescrive di
comparire personalmente in un ufficio o comando di polizia, in orario compreso
nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive per le quali
opera il divieto di accesso, è soggetto a convalida da parte del Giudice per le
indagini preliminari, a richiesta del Pubblico ministero, e poiché contro
l’ordinanza di convalida è proponibile ricorso per cassazione, il provvedimento
stesso sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo, concretandosi in
misure limitative della libertà personale soggetto al controllo esclusivo
dell’Autorità giudiziaria ordinaria”.
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Venezia del 23.7.2002, n. QII72/Crim-2002 M.P., notificato il 30.8.2002, con il quale il Questore di Venezia ha vietato al ricorrente, per la durata di tre anni, l’accesso agli stadi in cui le squadre del Torino e dell’A.C. Venezia disputeranno incontri di calcio nazionali ed internazionali, l’accesso ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito e dal trasporto di coloro che partecipano o assistono alle suddette competizioni calcistiche, ha imposto al medesimo di presentarsi al Commissariato di P.S. sito in Torino C.so Spezia, n. 26, venti minuti dopo l’inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro calcistico disputato dalla squadra di calcio del Torino sul territorio nazionale.
(omissis)
considerato
che le misure assunte dal Questore di Venezia nei confronti dell’odierno ricorrente trovano giustificazione negli eventi riportati nel provvedimento impugnato, ove si riferisce della condotta tenuta dal medesimo in occasione di un incontro di calcio svoltosi a Venezia il 28 aprile 2002, con il sostegno di riscontri oggettivi di esso comportamento;
che detta condotta violenta ricade indubbiamente nella previsione dell’art. 6 della legge 13.12.89 n. 401;
che, tuttavia, trattandosi di misure che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione), provvedimenti del genere di quello qui avvertito vanno emessi nel rigoroso rispetto del principio di legalità;
che, pertanto, il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati (art. 6, comma 1), laddove l’ordine impartito appare eccessivamente esteso e indeterminato, specialmente in ordine ai luoghi di sosta e di transito, genericamente indicati e rapportati all’intero territorio nazionale;
che, sotto altro profilo, nessuna motivazione viene addotta a sostegno della scelta di irrogare la sanzione nella misura massima prevista (anni tre), in palese violazione dell’obbligo di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione (presente tanto nel codice penale quanto nella disciplina generale e in quella di settore che regolano l’illecito amministrativo);
che tanto quest’ultimo rilievo, quanto quello precedente mostrano che il provvedimento impugnato è stato assunto in violazione del generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (presente nel nostro ordinamento oltre che in quello comunitario), il quale va osservato in particolar modo quando la P.A. disponga di margini di apprezzamento discrezionale, a maggior ragione ai fini dell’emissione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario;
che, per le ragioni esposte, conclusivamente, il provvedimento questorile impugnato si manifesta illegittimo, ragion per cui il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dello stesso povvedimento;
che non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie. Per l’effetto è annullato il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2002.
Il Presidente L’Estensore
Depositata in segreteria il 10 gennaio 2003.