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Giurisprudenza
n. 7/8-2001 - © copyright.

TAR VENETO – Sentenza 24 luglio 2001 n. 2221 – Pres. ff. ed Est. Stevanato - Scudellari (Avv.ti Sardos Albertini, Scaglia, Coronin e Zimbelli) c. Comune di Verona (Avv.ti Caineri, Squadroni, Moretto, Mondadori e Michelon) e Lucchi (Avv.ti Gobbi e Bianchini).

Edilizia ed urbanistica – Concessione ed autorizzazione edilizia – Rilascio – Presupposti – Proprietà dell’area – Non occorre – Titolarità di un diritto reale od obbligatorio che dia titolo ad utilizzare l’area – Sufficienza – Fattispecie.

Edilizia ed urbanistica – Concessione ed autorizzazione edilizia – Rilascio – Dovere per l’Autorità comunale di verificare l’inesistenza di controversie sulla titolarità dell’area ovvero di altri diritti, reali o di obbligazione, di terzi – Non sussiste.

Ai sensi dell’art. 4 L. n. 10/77 (secondo cui la "concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla"), deve ritenersi che sono legittimati a richiedere la concessione o l’autorizzazione edilizia i soggetti che hanno la disponibilità giuridica dell'area e la titolarità di un diritto reale o di obbligazione che dia facoltà di eseguire le opere, senza che occorra necessariamente la relativa proprietà (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che un contratto di locazione del piazzale antistante un distributore di carburanti costituiva titolo idoneo per il rilascio di una autorizzazione edilizia relativa ad alcune opere da realizzare nel piazzale stesso) (1).

In sede di rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia, l’Amministrazione è tenuta ad accertare solo se la disponibilità dell'area da parte del richiedente derivi da un titolo astrattamente idoneo, indipendentemente dalla sussistenza di contestazioni o controversie sulla titolarità dell’area ovvero sull'esistenza di altri diritti, reali o di obbligazione, di terzi (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 1997 n. 1227; T.A.R. Veneto, sez. II, 22 dicembre 1994 n. 943; id., sez. I, 16 febbraio 1995 n. 297; Cons. Stato, II, 14.3.1990 n. 1208.

Il principio è stato affermato con riferimento all’art. 4 L. n. 10/1977 ed è stato ribadito nella specie dal TAR Veneto tenuto peraltro conto del fatto che l’art. 77, co. 1, della L.reg. Veneto n. 61/1985 include tra i titoli sufficienti al rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia anche ogni "diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare".

(2) V. in termini T.A.R. Molise 3 giugno 1993, n. 118; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 1985 n. 279 e T.A.R. Lazio, sez. II, 1 dicembre 1982 n. 949, secondo cui l’autorità comunale, in sede di rilascio dei provvedimenti permissivi in materia edilizia, è tenuta solo ad accertare se il richiedente abbia la disponibilità delle aree interessate, e non anche a verificare se sussistano contestazioni o controversie circa la titolarità del terreno.

Alla stregua del principio nella specie il TAR Veneto ha ritenuto irrilevante la circostanza che la clausola n. 8 del contratto di locazione, sulla scorta del quale era stata rilasciata l’autorizzazione edilizia, prevedeva che "rimane salvo il diritto di passaggio con automezzi e pedonale degli inquilini del fabbricato cui il piazzale è antistante", atteso che l’autorizzazione stessa era stata rilasciata "senza pregiudizio dei terzi", conformemente al principio appena esposto secondo cui l’Autorità amministrativa non è tenuta a verificare se sussistano contestazioni o controversie circa la titolarità del terreno.

 

per l'annullamento

del provvedimento del dirigente del Settore X – Edilizia privata 25.11.1998 con cui è stato archiviato il procedimento amministrativo per il diniego dell’autorizzazione edilizia richiesta dalla controinteressata e della conseguente autorizzazione edilizia n. 879/97/SK rilasciata alla controinteressata il 16.12.1998.

(omissis)

FATTO

La ricorrente espone di essere proprietaria di un appartamento e di una quota pro indiviso del sottostante piazzale in Verona, via Fincato 180.

Sul piazzale c’è l’impianto di distribuzione di carburanti della controinteressata.

La ricorrente è intervenuta nel procedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’impianto, con modifiche degli accessi.

Inizialmente, l’Amministrazione comunale ha subordinato il rilascio dell’autorizzazione edilizia al consenso di tutti i proprietari, poi ha archiviato il procedimento con l’atto impugnato, nel rilievo che sarebbe sufficiente, come titolo legittimante, il contratto di locazione del piazzale per la distribuzione di carburanti ed ha rilasciato l’autorizzazione edilizia alla controinteressata.

Il gravame è sorretto dai seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 4 l. 10/77 e dell’art. 77 L.R. 61/85, nel rilievo che gli interventi progettati dalla controinteressata (spostamento delle aiole e degli accessi carrai) sono opere innovative incompatibili col diritto personale del conduttore;

2) eccesso di potere sotto vari profili, nel rilievo che l’accertamento svolto dall’Amministrazione sulla disponibilità del piazzale da parte della controinteressata, sulla base di un contratto di locazione che reca una clausola di riserva a favore degli inquilini, per il passaggio con automezzi e pedonale, non appare sostenuta da un’adeguata istruttoria.

 Il Comune di Verona e la controinteressata, costituiti in giudizio, hanno contestato la fondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione.

DIRITTO

Forma oggetto di giudizio il provvedimento del dirigente del Settore X – Edilizia privata 25.11.1998, con cui è stato archiviato il procedimento, cui ha partecipato la ricorrente, che stava per concludersi col diniego dell’autorizzazione edilizia richiesta dalla controinteressata.

E’ inoltre impugnata la conseguente autorizzazione edilizia n. 879/97/SK rilasciata alla controinteressata il 16.12.1998, per la realizzazione di interventi (spostamento delle aiole e degli accessi carrai) funzionali all’esercizio del distributore di carburante sul piazzale antistante l’edificio di via Fincato 180, dov’è l’appartamento della ricorrente.

Secondo la ricorrente, sarebbero state illegittimamente autorizzate opere aventi carattere di innovazione, incompatibili col titolo di legittimazione della controinteressata (contratto di locazione) che inoltre reca una riserva che tutela il diritto di accesso degli inquilini.

Tali censure, svolte con i due motivi di ricorso, sono però infondate.

Il titolo privatistico che legittima la ricorrente a detenere il piazzale, cioè il contratto di locazione pattiziamente destinato alla distribuzione di prodotti petroliferi (doc. n. 4 prodotto dalla ricorrente), appare idoneo a legittimare anche il rilascio dell’autorizzazione edilizia per tutti gli impianti, le opere e gli accessi funzionali a tale destinazione.

Infatti, l’art. 77, co. 1, della L.R. 61/85 include tra i titoli sufficienti al rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia anche ogni "diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare". La norma costituisce svolgimento dell’art. 4 l. 10/77 che prevede: la "concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla". Anche la norma statale ha fatto ritenere (vd., ad es.: Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 1997 n. 1227) che è legittimato a richiedere la concessione edilizia, non solo il titolare del diritto di proprietà sul fondo, ma anche chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione

Quindi, sono legittimati a richiedere la concessione o l’autorizzazione edilizia i soggetti che hanno la disponibilità giuridica dell'area e la titolarità di un diritto reale o di obbligazione che dia facoltà di eseguire le opere, senza che occorra necessariamente la relativa proprietà (cfr.: T.A.R. Veneto, sez. II, 22 dicembre 1994 n. 943; id., sez. I, 16 febbraio 1995 n. 297; Cons. Stato, II, 14.3.1990 n. 1208).

Nella fattispecie all’esame, come già detto, il contratto di locazione del piazzale costituisce un titolo idoneo per il tipo di opere autorizzate, di carattere non irreversibile e temporalmente collegate alla gestione del distributore di carburanti.

Né sembra rilevante la clausola n. 8 del contratto di locazione, secondo cui "rimane salvo il diritto di passaggio con automezzi e pedonale degli inquilini del fabbricato cui il piazzale è antistante".

A prescindere dalla circostanza che la ricorrente non ha dimostrato che tale diritto sia impedito dalle opere autorizzate, è assorbente il rilievo che l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata "senza pregiudizio dei terzi" (prescrizione n. 8).

Tale clausola, invero, è conforme ad una prassi riconosciuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 1985 n. 279; T.A.R. Lazio, sez. II, 1 dicembre 1982 n. 949), conforme al principio secondo cui l’autorità comunale, in sede di rilascio dei provvedimenti permissivi in materia edilizia, è tenuta solo ad accertare se il richiedente abbia la disponibilità delle aree interessate, e non anche a verificare se sussistano contestazioni o controversie circa la titolarità del terreno. 

 Infatti, in sede di rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia, l’Amministrazione è tenuta ad accertare solo se la disponibilità dell'area da parte del richiedente derivi da un titolo astrattamente idoneo, indipendentemente dalla sussistenza di contestazioni o controversie sulla titolarità dell’area ovvero sull'esistenza di altri diritti, reali o di obbligazione, di terzi (cfr. T.A.R. Molise 3 giugno 1993, n. 118).

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 28 giugno 2001.

Il Presidente f.f., estensore

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2001.

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