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Giurisprudenza
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TAR VENETO, SEZ. I – Ordinanza 14 marzo 2001 n. 19Pres. Baccarini, Est. Gabbricci - Cooperativa Centro Socializzazione soc. coop sociale a r.l. – ONLUS (Avv.ti Guido Sirianni e Clara Rensi) c. Unità Locale Socio Sanitaria n. 22 di Bussolengo (VR) (Avv.ti Aldo ed Elisa Fichera e Giovanni Maggiolo).

Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Richiesta di ingiunzione di pagamento – Avanzata da una società che in regime di convenzione rende prestazioni nell’ambito del Servizio sanitario nazionale – Giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 33 D.L.vo n. 80/1998 – Sussiste.

Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Controversia in materia di prestazioni sanitarie - Instaurata dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 80/1998 – Anche se le vicende sono relative ad un periodo anteriore – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste.

Giustizia amministrativa – Domanda cautelare – Richiesta di ingiunzione – Ex art. 3 L. n. 205/2000 – Ammissibilità solo se accessoria ad un’azione di cognizione contestualmente o già proposta innanzi allo stesso Tribunale amministrativo regionale.

Giustizia amministrativa – Domanda cautelare – Disciplina prevista dall’art. 669 quinquies c.p.c. – Applicabilità anche nel processo amministrativo – Ragioni.

Giustizia amministrativa – Domanda cautelare – Domanda di ingiunzione  - Ex art. 669 quinquies c.p.c. – In relazione a contratto nel quale sia previsto un arbitrato rituale – Ammissibilità

Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - in quanto controversia intercorrente tra un’Amministrazione pubblica ed i gestori comunque denominati di pubblici servizi (2° comma, lett. b), e, comunque, riguardante le prestazioni rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (lett. e) – un ricorso col quale una società chiede al TAR di ingiungere ad una A.S.S.L. il pagamento di una somma da quest’ultima dovuta per prestazioni svolte dalla società ricorrente in forza di una convenzione per la gestione di servizi diurni e residenziali a favore di malati psichiatrici e persone disabili.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo una controversia riguardante prestazioni rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, anche se la vicenda da cui trae origine la controversia si riferisce a situazioni precedenti all’entrata in vigore dell’art. 33 d.lgs. n. 80, nel caso in cui la controversia sia stata instaurata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 80, atteso che, ai sensi dell’art. 45, 18° comma, dello stesso d.lgs., le controversie di cui all’art. 33 cit. sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998, restando ferma la giurisdizione prevista dalle norme all’epoca in vigore, per i giudizi già pendenti alla data del 30 giugno 1998.

Una domanda di ingiunzione a pagare una somma proposta ai sensi dell’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/00, può essere soltanto accessoria ad un’azione di cognizione contestualmente o già proposta innanzi allo stesso Tribunale amministrativo regionale.

Anche al processo amministrativo deve ritenersi applicabile, pur con i necessari adattamenti, lo strumento processuale introdotto dall’art. art. 669 quinquies c.p.c., giacché verrebbe altrimenti a mancare una tutela cautelare per le controversie devolute al giudice amministrativo e attribuite nel merito alla competenza arbitrale (competenza che esclude che lo stesso giudice amministrativo possa assumere un provvedimento cautelare ex art. 21 l. 1034/71): e tanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle analoghe controversie, devolute al giudice ordinario e compromesse in arbitri per le quali il ripetuto art. 669 quinquies trova applicazione (1).

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(1) L’art. 669 quinquies c.p.c. aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353 ed intitolato "Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale", così dispone: "Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito".

 

 

Ritenuto in fatto:

che, con il ricorso in esame, la ricorrente Centro socializzazione soc. coop. a r.l., senza proporre contestualmente o precedentemente un’azione di cognizione, chiede che il Tribunale voglia ingiungere, con un provvedimento cautelare, emesso ex artt. 669 quinquies c.p.c. e 3, l. 21 luglio 2000, n. 205, alla A.S.S.L. 22 il pagamento della somma di L. 190.182.325 quale residuo credito per prestazioni svolte nel periodo 1 aprile 1996 – 31 marzo 1997, quando vigeva, tra la stessa Cooperativa e l’Azienda, una convenzione per la gestione di servizi diurni e residenziali a favore di malati psichiatrici e persone disabili; e, altresì, il pagamento dell’ulteriore somma di L. 1.855.609.575, per i servizi dello stessa natura, comunque prestati a favore degli assistiti della stessa A.S.S.L., nel periodo 1 aprile 1997 – 31 dicembre 2000;

considerato in diritto:

che la pretesa sostanziale della Cooperativa attiene a diritti di credito, il cui accertamento giudiziale cognitorio rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto controversia intercorrente tra un’Amministrazione pubblica e i gestori comunque denominati di pubblici servizi (II comma, lett. b), e, comunque, riguardante le prestazioni rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (lett. e): né ha rilievo che, in parte, la vicenda si riferisca a situazioni precedenti all’entrata in vigore della precitata disposizione, poiché, a sensi dell’art. 45, XVIII comma, dello stesso d. lgs. 80/98, le controversie di cui all’art. 33 sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998, restando ferma la giurisdizione prevista dalle norme all’epoca in vigore, per i giudizi già pendenti alla data del 30 giugno 1998;

che la domanda cautelare in esame è stata proposta: a’ sensi dell’art. 3 della l. 205/00, presumibilmente nella parte in cui questa, novellando l’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, consente al giudice amministrativo di emanare le misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso; nonché a’ sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c., secondo il quale, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito;

che, nella fattispecie, quanto alla richiesta di provvedimenti cautelari ex art. 21 cit., la domanda va giudicata inammissibile, poiché, nel processo amministrativo, questa può essere soltanto accessoria ad un’azione di cognizione contestualmente o già proposta innanzi allo stesso Tribunale: presupposto che, nel caso, non si realizza;

che, con riguardo alla domanda ex art. 669 quinquies c.p.c., la richiamata convenzione tra l’A.S.S.L. e la ricorrente contiene effettivamente una clausola compromissoria, che il Tribunale di Verona, con sentenza 7 ottobre 1998, n. 1836 - da cui non v’è motivo di discostarsi - ha qualificato per arbitrato rituale;

che, poiché ex art. 6, II comma, l. 205/00, «le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto», la clausola compromissoria in questione va ritenuta valida: appare perciò ammissibile, nei limiti di cui ultra, l’azione cautelare proposta, dovendosi ritenere applicabile anche al processo amministrativo, pur con i necessari adattamenti, lo strumento processuale introdotto dal ripetuto art. 669 quinquies, giacché verrebbe altrimenti a mancare una tutela cautelare per le controversie devolute al giudice amministrativo e attribuite nel merito alla competenza arbitrale (competenza che esclude, come già detto, che lo stesso giudice amministrativo possa assumere un provvedimento cautelare ex art. 21 l. 1034/71): e tanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle analoghe controversie, devolute al giudice ordinario e compromesse in arbitri per le quali il ripetuto art. 669 quinquies trova applicazione;

che la domanda cautelare, ex art. 669 quinquies, qui proposta, appare comunque ammissibile soltanto quanto al credito che troverebbe fondamento nelle prestazioni effettuate sino al 31 marzo 1997, e cioè sino alla scadenza della rammentata convenzione, essendo riferibile la clausola compromissoria in questione esclusivamente a tale specifico ambito;

che, in tali limiti, la domanda è tuttavia infondata, giacché la ricorrente non ha fornito, a provare l’esistenza e la misura del credito, elementi di prova che si possano giudicare adeguati, anche in relazione alle circostanze emergenti dalla documentazione presentata dall’Amministrazione resistente (in particolare docc. 6, 7, 8, 12 e 13), alla condotta processuale della Cooperativa - che, ad oltre due anni dalla sentenza del Tribunale di Verona non risulta aver attivato il giudizio arbitrale – ed alla presumibile irreversibilità di una pronuncia cautelare favorevole, attesa l’esposizione debitoria della ricorrente;

che, in conclusione, la domanda cautelare va dichiarata infondata con riferimento ai presunti crediti maturati sino al 31 marzo 1997, ed inammissibile per quelli successivi, in difetto di un’azione di cognizione relativa agli stessi;

che, quanto alle spese del procedimento cautelare, su cui si deve provvedere giusta art. 669 septies c.p.c. e 21 l. 1034/71, le stesse possono essere compensate, attesa la novità delle questioni proposte:

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile ed in parte rigetta la domanda di misure cautelari proposta.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2001.

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