TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 4 febbraio 2002 n. 431 - Pres.ff. Stevanato, Est. La Guardia - Ferro (Avv. Claudio Michelon) c. Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Stato Gerardis) - (accoglie).
1. Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Ex art. 132 D.P.R. n. 3/1957 - Potere discrezionale della P.A. - Limite - Adeguata motivazione nel caso di diniego - Necessità.
2. Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Ex art. 132 D.P.R. n. 3/1957 - Diniego - Facendo riferimento al superamento del limite di età - Illegittimità - Abolizione del limite di età ex L. 127/97 - E’ espressione di un principio generale applicabile non solo ai concorsi.
1. La riammissione in servizio dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 132 T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale della P.A. in ordine alla attuale utilità dell’apporto dell’ex dipendente ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell’apparato amministrativo di riferimento, con la conseguenza che la posizione vantata dall’aspirante alla riammissione non può essere qualificata in termini di diritto soggettivo neppure nell’ipotesi in cui si abbia carenza di organico e si ravvisi la necessità di ricoprire i posti vacanti (1); tuttavia, proprio in considerazione dell’ampiezza della discrezionalità di cui la P.A. dispone in materia, la motivazione del provvedimento di diniego di riammissione deve evidenziare una seria e attenta valutazione, esternando compiutamente le ragioni ed i presupposti rilevanti atti a giustificare il diniego (2).
2. E’ illegittimo il provvedimento con il quale si nega la riammissione in servizio di un pubblico dipendente facendo riferimento al superamento del limite di età previsto per l'accesso al posto, atteso che la abolizione del limite di età prevista dalla legge 15 maggio 1997 n. 127 non è esclusivamente riferita ai concorsi, ma contiene un principio generale di eliminazione di automatismi legati al fattore età; principio che deve trovare applicazione anche nel caso di (ri)accesso ai ruoli per riammissione in servizio.
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(1) V. per tutte Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2000 n. 2787; v. anche TAR Sicilia-Catania, Sez. I, 22 luglio 1995, n. 1866, in Giur. amm. sic., fasc. 3/95, p. 598, secondo cui "il provvedimento di riammissione in servizio del pubblico dipendente ha natura discrezionale e può essere sindacato in sede di legittimità solo per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione".
(2) V. sul punto TAR Campania-Napoli, Sez. I, 25 maggio 1995, n. 166, in Il Foro amm. 1996, 230, secondo cui "se è vero che nell'adottare il provvedimento di riammissione in servizio la pubblica amministrazione gode di amplissimi margini di discrezionalità, è altrettanto vero che quando non adduca a motivo di diniego ragioni ostative oggettive, quali l'indisponibilità di posti per completezza dei ruoli, o la sopravvenienza di disposizioni che ne impediscono l'adozione, l'amministrazione può legittimamente rifiutare la riammissione in servizio solo con una motivazione congrua e aderente alla situazione rappresentata dal ricorrente, con esplicitazione delle ragioni della negativa valutazione di questa".
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia, Dip. dell’Amministrazione penitenziaria, del 18.2.1998, con il quale si nega la riassunzione in servizio del ricorrente.
(omissis)
F A T T O
Il ricorrente, ex agente di polizia penitenziaria in quiescenza su sua domanda dal 10.5.1994, ha chiesto la riammissione in servizio una prima volta con domanda del 28.9.1996, disattesa dal dipartimento di Amministrazione penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia, in riferimento alla circolare n. 997916/Riam. del 19.5.94, per superamento del quarantaseiesimo anno di età; tanto con provvedimento del 30.10.1996, non impugnato.
Con altra domanda di data 4.7.1997 egli chiedeva nuovamente la riammissione in servizio, segnalando la frattanto intervenuta legge 15.5.1997 n. 127 che abrogava i limiti di età per l’accesso al pubblico impiego.
L’amministrazione rispondeva, con il provvedimento ora impugnato, ancora negativamente con al motivazione che "… non risulta applicabile la normativa da lei citata poiché la S.V. ha proposto istanza di riammissione in servizio e non di partecipazione a pubblici concorsi".
Il ricorrente lamenta, denunciando la violazione del combinato disposto dagli artt. 132 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, 2 D.L.vo 443/92 e 3 l. 127/97, che la riammissione sia stata negata per una limitazione non prevista dalla legge ma da una mera circolare che – ponendo come elemento ostativo il superamento del "vecchio" limite d’età per accesso all’impiego pubblico (40 anni) – deve, comunque, considerarsi superata dalla soppressione normativa di limiti massimi di età.
Si è costituita l’Amministrazione di Grazia e Giustizia chiedendo la reiezione del ricorso in considerazione della natura meramente confermativa del provvedimento impugnato rispetto al precedente diniego e comunque della sostenuta ragionevolezza della previsione di un limite di età per la riammissione in servizio di ex dipendenti.
Il ricorrente ha dimesso memoria.
D I R I T T O
Il provvedimento impugnato non risulta meramente confermativo del precedente diniego in data 30.10.1996, di riammissione del ricorrente in servizio per superamento del 40° anno di età, in quanto la risposta alla nuova istanza dell’ex dipendente prende in considerazione l’aspetto di novità, da questi segnalato, costituito dall’abolizione disposta con la l. 127/97 di qualsiasi limite massimo di età per l’accesso al pubblico impiego, reputandolo, peraltro, irrilevante in quanto riferito alla partecipazione a concorsi.
Si tratta, quindi, di stabilire se l’Amministrazione abbia o meno correttamente inteso la portata dell’art. 3 l. cit., e, così, se sussistono o non – come affermato dal ricorrente – limiti di età ostativi alla riammissione in servizio dell’ex dipendente pubblico.
Il ricorso appare fondato.
L’art. 42 del D.Leg.vo 30.10.1992 n. 443 prevede che la riammissione in servizio del personale del Corpo di Polizia penitenziaria è disciplinata dall’art. 132 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 1957. Salvo aggiungere una previsione preclusiva della riammissione in servizio del personale dispensato per infermità, la norma specifica rinvia alla normativa generale valevole per gli impiegati civile dello Stato.
Secondo costante giurisprudenza, la riammissione in servizio ex. art. 132 T.U. cit., costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale della P.A. in ordine alla attuale utilità dell’apporto dell’ex dipendente ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell’apparato amministrativo di riferimento, con la conseguenza che la posizione vantata dall’aspirante alla riammissione non può essere qualificata in termini di diritto soggettivo neppure nell’ipotesi in cui si abbia carenza di organico e si ravvisi la necessità di ricoprire i posti vacanti (cfr., per tutte Cons. Stato, VI Sez. 15.5.2000 n. 2787). Nondimeno, proprio in considerazione dell’ampiezza della discrezionalità di cui dispone, la motivazione del provvedimento deve evidenziare una seria e attenta valutazione, esternandone compiutamente le ragioni, dei presupposti rilevanti.
Orbene, nella specie, il requisito evidenziato come mancante è quello dell’età ed il diniego ne è fatto discendere in via automatica, non in base a una valutazione della rilevanza funzionale, nella peculiare situazione di specie, del superamento del quarantesimo anno di età.
L’amministrazione ha ritenuto che l’abolizione del limite di età prevista dalla l. 127/97 sia esclusivamente riferita ai concorsi, implicitamente evidenziando che nel caso di riammissione il limite sia ancora vigente.
Il Collegio reputa che l’art. 3 l. 127/97 i quale stabilisce che "la partecipazione a concorsi non è soggetta a limiti di età", salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio e alla oggettiva necessità della amministrazione, evidenzi un principio in materia di accesso a posti nella pubblica amministrazione di eliminazione di automatismi legati al fattore età; principio che deve trovare applicazione anche nel caso di (ri)accesso ai ruoli per riammissione in servizio.
Non avrebbe, d’altronde, senso riconoscere la possibilità di copertura di posti vacanti con personale, in ipotesi, di età avanzata assunto in seguito a concorso e precludere in assoluto la riammissione, di personale della medesima età (ferma restando, nel secondo caso, la discrezionalità dell’amministrazione nel valutare gli aspetti specifici, caso per caso).
L’automatica esclusione del ricorrente dal vaglio ai fini della eventuale riammissione in servizio non potrebbe neppure discendere dalla circolare 19 maggio 1994 dell’amministrazione penitenziaria (lo si osserva marginalmente in quanto il provvedimento impugnato non la menziona, a differenza del precedente provvedimento del 30.10.1996).
Trattasi infatti di circolare (e non di uno dei regolamenti cui fa cenno l’art. 3 l. 127/97) che semplicemente prevedeva un limite allora vigente e poi superato, senza autonomamente assumere il profilo dell’età avanzata come elemento che sconsigliasse, per ragioni di interesse pubblico connessi alla tipologia di servizio, la riammissione dell’ex dipendente.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si ravvisano in considerazione della natura interpretativa della controversia, giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio l’1.2.2001.
Il Presidente f.f. L'Estensore
Pubblicata il 4 febbraio 2002.