TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 16 marzo 2002 n. 1099 - Pres. Baccarini, Est. Buricelli - Poli (Avv. Azzarini) c. Provincia di Venezia (Avv.ti Chinaglia e Cecchinato) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.c.) - (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione).
Giurisdizione e competenza - Lavoro - Provvedimenti di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nelle liste di collocamento - Controversie in materia - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con cui un lavoratore impugna l’iscrizione, la cancellazione o la reiscrizione nelle liste di collocamento, trattandosi di atti che, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico né, quindi, l’esercizio di un potere da parte della P.A., formano oggetto di diritti soggettivi dei privati interessati (1).
------------------
(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna si ricorda che la Cassazione, a Sezioni unite, ha statuito in proposito:
a) che l’iscrizione e la permanenza nelle liste dei disoccupati non comporta alcun apprezzamento dell’interesse pubblico né l’esercizio di un potere da parte della P. A., con la conseguenza che rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, e non in quella dei giudici amministrativi, la lite promossa da un lavoratore avverso il provvedimento di cancellazione dello steso dalle liste di collocamento (sent. 26 novembre 1996 n. 10489);
b) che rispetto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio i soggetti che si trovano nelle condizioni prescritte vantano un diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi, con la conseguenza che le controversie in materia appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (sent. 17 dicembre 1999 n. 911).
Alla stregua di tali principi è stato pertanto ritenuto che spetta alla cognizione del giudice ordinario la lite promossa da un soggetto che contesti la legittimità della reiscrizione alle liste di collocamento disposta ai sensi del d. lgs. n. 181 del 2000, emanato in attuazione dell’art. 45, lettera a), della l. n. 144 del 1999, in tema di revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, atteso che la normativa su citata, non diversamente rispetto alla normativa previgente (l. n. 56 del 1987), tutela in via generale ed immediata gli aspiranti lavoratori e che la violazione della normativa stessa incide, quindi, su una posizione giuridica soggettiva dell’aspirante lavoratore avente natura e consistenza di diritto soggettivo perfetto.
per l'annullamento
della reiscrizione della ricorrente alle liste di collocamento presso la Provincia di Venezia –Centro per l’impiego di Mirano, al settimo posto con il punteggio di 1011 anziché al primo posto con il punteggio di 932;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno;
visto il ricorso, notificato il 4 gennaio 2002 e depositato in Segreteria il successivo 18 gennaio, con i relativi allegati;
vista l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, notificata l’11 febbraio 2002 e depositata in Segreteria il successivo 18 febbraio;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia, con i relativi allegati;
vista la domanda cautelare presentata dalla ricorrente;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002, fissata per l’esame e la decisione della domanda cautelare (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Cappelletto, su delega di Azzarini, per la ricorrente e Geremia, su delega di Chinaglia, per la Provincia di Venezia;
rilevata, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuto, a scioglimento della riserva formulata al riguardo, di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata e succintamente motivata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e negli scritti difensivi;
premesso in fatto che la ricorrente ha impugnato la reiscrizione alle liste di collocamento del Centro per l’impiego di Mirano, nella parte in cui è stata disposta la perdita dell’anzianità di iscrizione, maturata dall’aprile del 1996, in seguito alla stipulazione, nel 2001, di un contratto avente durata superiore a 120 giorni, con conseguente riconoscimento alla Poli del punteggio di 1011 anziché di 932 punti e classificazione al settimo posto della graduatoria anziché al primo;
che la ricorrente ha sottolineato che la reiscrizione sarebbe stata erroneamente eseguita applicando l’art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, anziché l’art. 4, comma 3, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181;
che la Provincia di Venezia si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso;
considerato in diritto che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella odierna controversia;
che spetta alla cognizione del giudice ordinario la lite promossa da un soggetto che contesti la legittimità della reiscrizione alle liste di collocamento disposta ai sensi del d. lgs. n. 181 del 2000, emanato in attuazione dell’art. 45, lettera a), della l. n. 144 del 1999, in tema di revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, atteso che la normativa su citata, non diversamente rispetto alla normativa previgente (l. n. 56 del 1987), tutela in via generale ed immediata gli aspiranti lavoratori e che la violazione della normativa stessa incide, quindi, su una posizione giuridica soggettiva dell’aspirante lavoratore avente natura e consistenza di diritto soggettivo perfetto;
che, più in generale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con cui un lavoratore impugna l’iscrizione, la cancellazione o la reiscrizione in dette liste, trattandosi di atti che, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico né, quindi, l’esercizio di un potere da parte della P.A., formano oggetto di diritti soggettivi dei privati interessati;
che le suesposte conclusioni sulla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo trovano sostegno in alcune sentenze con cui la Cassazione, a Sezioni unite, ha statuito:
a) che l’iscrizione e la permanenza nelle liste dei disoccupati non comporta alcun apprezzamento dell’interesse pubblico né l’esercizio di un potere da parte della P. A., con la conseguenza che rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, e non in quella dei giudici amministrativi, la lite promossa da un lavoratore avverso il provvedimento di cancellazione dello steso dalle liste di collocamento (sent. 26 novembre 1996 n. 10489); e
b) che rispetto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio i soggetti che si trovano nelle condizioni prescritte vantano un diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi, con la conseguenza che le controversie in materia appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (sent. 17 dicembre 1999 n. 911);
che dunque il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione ma che concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002.
Il Presidente L'Estensore
Pubblicata il 16 marzo 2002.