TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 1 agosto 2002 n. 3837 – Pres. ff. De Zotti, Est. Gabbricci - Impresa Corteggiano Costruzioni s.r.l. (Avv.ti Cancrini, De Portu e Grimani) c. Provincia di Padova (n.c.) e Rampazzo s.n.c. (n.c.) – (accoglie).
Contratti della P.A. – Gara – Capacità tecnica – Possesso della categoria OG11 – Assomma in sé le attuali categorie OS28 ed OS30 – Esclusione dalla gara di una impresa che aveva dimostrato di essere in possesso della categoria OG11 – Nel caso in cui il bando preveda il possesso delle categorie OS28 ed OS30 – Illegittimità
.La "tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie", allegata al d.P.R. 34/2000, precisa che la categoria OG11 corrisponde cumulativamente alle precedenti categorie 5a e 5c, di cui al d.m. 770/82 e che le categorie OS28 ed OS30 equivalgono rispettivamente alle stesse categorie 5a e 5c; deve pertanto ritenersi, secondo una semplice operazione di logica transitiva, che la categoria OG11 assommi in sé le attuali categorie OS28 ed OS30 (1).
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(1) Alla stregua del principio, nella specie, è stata ritenuta illegittima la decisione dell’Amministrazione di escludere dalla gara una impresa, perché "non è risultata in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria di opere speciali OS28 – classifica I, e per la categoria di opere speciali OS30 – classifica I" prevista dal bando.
Ha ritenuto il T.A.R. Veneto che, possedendo l’impresa de quo un’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A., per le categorie OG1 ed OG11, la stessa non poteva essere esclusa, stante la piena fungibilità tra le diverse categorie considerate; e ciò anche senza necessità di un’espressa previsione del bando, il quale, pur non facendo espressamente riferimento alla categoria OG11, andava interpretato estensivamente, rilevando, ai fini di gara, l’effettivo possesso delle competenze tecniche necessarie.
per l’annullamento
a) del provvedimento, di cui alla comunicazione 1 luglio 2002, n. 64895, della Provincia di Padova, di esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento dei lavori da eseguirsi al piano primo di Palazzo S. Stefano, sede della Provincia e della Prefettura;
b) del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto al controinteressato raggruppamento Rampazzo s.n.c., Elesse s.r.l. e Si.R.C. Impianti s.n.c.;
c) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi, e, segnatamente, per quanto occorra, dei verbali di gara e del bando, in parte qua;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione
e per la condanna della stazione appaltante a risarcire il danno in forma specifica, aggiudicando la gara alla ricorrente, ovvero per equivalente.
(omissis)
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio – verificata la regolarità e la tempestività della notificazione dell’ atto introduttivo alla Provincia di Padova ed all’a.t.i. controinteressata, non costituiti - ha comunicato alla ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. La documentazione prodotta, e segnatamente la nota 1 luglio 2002, n. 64895, della Provincia di Padova, attestano, senza necessità di ulteriori verifiche istruttorie, che la Impresa Corteggiano Costruzioni s.r.l. è stata esclusa dalla gara de qua perché «non è risultata in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria di opere speciali OS28 – classifica I, e per la categoria di opere speciali OS30 – classifica I, come invece richiesto a pena di esclusione dal relativo bando di gara.
2. La Corteggiano costruzioni ha prodotto in giudizio un’attestazione di qualificazione, datata 21 dicembre 2001, rilasciata da una S.O.A., per le categorie OG1 (classifica V fino a L. 10.000.000.000) ed OG11 (classifica II fino a L. 1.000.000.000).
Orbene, la "tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie", allegata al d.P.R. 34/2000, precisa che la categoria OG11 corrisponde cumulativamente alle precedenti categorie 5a e 5c, di cui al d.m. 770/82, e che la categoria OS28 ed OS30 equivalgono rispettivamente alle stesse categorie 5a e 5c: ne segue, mediante una semplice operazione di logica transitiva, che la categoria OG11 assomma in sé le attuali categorie OS28 ed OS30.
3. La ricorrente afferma di aver presentato domanda di partecipazione alla gara, allegando la documentazione richiesta: e, in mancanza di difese aventi segno diverso, si può ritenere, atteso anche il tenore della richiamata nota della Provincia, che la Corteggiano abbia consegnato anche il certificato S.O.A. poi prodotto in giudizio, o altro equivalente.
La decisione dell’Amministrazione di escludere la ricorrente dalla gara, si presenta pertanto illegittima, possedendo essa l’attestazione di qualificazione richiesta, stante la piena fungibilità tra le diverse categorie considerate, e ciò senza necessità di un’espressa previsione del bando, il quale, pur non facendo espressamente riferimento alla categoria OG11, va interpretato estensivamente, rilevando, ai fini di gara, l’effettivo possesso delle competenze tecniche necessarie.
Il ricorso va dunque accolto, ed annullata sia l’esclusione che, per conseguenza, il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata.
4. Poiché nulla induce a ritenere che, nel breve intervallo intercorrente, l’Amministrazione abbia già stipulato il contratto ed affidato i lavori, si può affermare che la presente pronuncia di annullamento sia interamente satisfattiva, anche per il suo effetto conformativo, determinando l’improcedibilità delle domande di accertamento e risarcitoria proposte, sottolineando che, peraltro, soltanto dopo la rinnovazione della procedura potrà essere verificato se l’offerta Corteggiano sia effettivamente la più conveniente, come essa sostiene.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati sub a) e b).
Dichiara improcedibili le domande di accertamento e risarcimento proposte.
Condanna la Provincia di Padova alla rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente, liquidandole in €. 3.500,00, di cui €. 1200,00 per spese e la parte residua per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.; spese compensate nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 luglio 2002.
Il Presidente f.f. l’Estensore
Depositata in segretaria il 1° agosto 2002.