TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 20 marzo 2003 n. 333 - Pres. ed Est. Catoni - Montanaro (Avv. Polidori) c. Comune di Francavilla al mare (Avv. De Carolis) e nei confr. della ATER di Chieti (n.c.) - (respinge).
1. Giustizia amministrativa - Fase cautelare del giudizio - Domanda di esecuzione di una misura cautelare già concessa - Possibilità in quella sede di decidere anche il merito del ricorso - Sussiste.
2. Edilizia economica e popolare - Assegnazione alloggi - Decadenza - Per abbandono - Nel caso in cui l’abbandono sia stato adeguatamente provato - Legittimità - Fattispecie.
1. Ai sensi dell’art. 21, 9° comma, della legge n. 1034 del 1971, nel testo novellato dall’art. 3 della L. n. 205 del 2000, è possibile definire il giudizio nel merito anche in sede di decisione sulla domanda di esecuzione della misura cautelare.
2. Va respinto il ricorso volto all’annullamento della decadenza dall’assegnazione di alloggio popolare, disposto ai sensi dell’art. l’art. 34, commi 4 e 5, L. reg. Abruzzo n. 96 del 1996 qualora lo stesso risulti compiutamente motivato e corredato dei necessari atti istruttori che hanno potuto accertare la effettiva esistenza degli elementi posti a base del provvedimento di decadenza. (nella specie, l’abbandono dell’alloggio per un periodo superiore a sessanta giorni era stato accertato dalla Polizia Municipale e risultava altresì che non era stata più pagata l’utenza del gas e non risultava intestata alcuna utenza per la fornitura di acqua potabile).
omissis
per l'annullamento
previa sospensione, delle provvedimento del dirigente di segreteria, protocollo n. 215 del 9 agosto 2002, con il quale è stata disposta a decadenza della ricorrente dall'assegnazione di un alloggio ATER;
omissis
Considerato in fatto e diritto che la ricorrente ha richiesto la esecuzione del provvedimento cautelare;
ritenuto che, in virtù di quanto previsto dal IX comma dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, il collegio ravvisa la possibilità di definire il giudizio nel merito;
date per conosciute le circostanze di fatto;
il collegio osserva in
DIRITTO
Nei due motivi di ricorso la ricorrente sostiene che delle provvedimento impugnato vi è un difetto di motivazione, un travisamento dei fatti ed una omessa istruttoria.
A suo dire, gli accertamenti disposti sono del tutto inattendibili e basati su presupposti inesistenti, frutto di mere presunzioni senza riscontri effettivi.
Invero, osserva il collegio, che dagli atti risulta confermato quanto già la sezione aveva avuto modo di controllare in sede di decisione sulla istanza cautelare, la quale era stata concessa limitatamente al rilascio dell'alloggio e solo per i danni gravi ed irreparabili che questo provocava; d'altro canto all’atto della concessione del provvedimento cautelare l'amministrazione aveva già provveduto ad immettere nel possesso dell'alloggio, altro aspirante.
Va considerato che alle contestazioni mosse dal comune, come ha osservato la competente commissione, la ricorrente non ha affatto replicato in merito alle circostanze di fatto esistenti ma ha presentato giustificazioni del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro oggettivo circa la prolungata assenza dall'alloggio. Risulta anche che l'interessata non aveva più provveduto al pagamento dell'utenza del gas, mentre nello stesso verbale della commissione si da atto che non risulta intestata alla ricorrente alcuna utenza per la fornitura di acqua potabile.
Tali elementi sono sufficienti a confermare che l'alloggio, così come hanno accertato i vigili urbani nei loro molteplici accertamenti, non risulta stabilmente utilizzato.
Il provvedimento, quindi, al contrario di quanto afferma la ricorrente, risulta compiutamente motivato e corredato dei necessari atti istruttori che hanno potuto accertare la effettiva esistenza degli elementi posti a base del provvedimento di decadenza.
Va, di conseguenza, disattesa la richiesta di esecuzione del provvedimento cautelare, a suo tempo disposto.
Il ricorso deve perciò, essere respinto, mentre sussistono ragionevoli motivi che consigliano l'integrale compensazione delle spese ed onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi deciso in Pescara il 6 marzo 2003.
Dr. Antonio Catoni Pres. Est.
Depositata in data 20 marzo 2003.