TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II - Sentenza 20 giugno 2003 n. 2535 - Pres. ed Est. Morea D’Avolio (Avv. Di Sipio) c. Comune di Sannicadro Garganico (Fg) (Avv. Zaccagnino) e Zaccagnino (Avv. Zaccagnino) - (accoglie).
Comune e Provincia - Delibere - Deliberazione della Giunta Municipale per il conferimento di un incarico di consulenza legale esterna - Nel caso in cui l’ente locale sia dotato di un ufficio contenzioso - Violazione dei principi di economicità di gestione e buon andamento - Sussiste - Illegittimità - Fattispecie.
E’ illegittimo il conferimento di un incarico di consulenza legale affidato dalla Giunta comunale ad un soggetto esterno all’apparato burocratico del Comune, nel caso in cui la struttura pubblica locale sia dotata di un funzionante ufficio contenzioso, atteso che, da un lato, le predette funzioni esterne, oltre a doppiare inutilmente quelle legali interne all’ente, possono compromettere la funzionalità stessa dell’ufficio del contenzioso e l’unità d’indirizzo nella questione degli affari, e, dall’altro, l’esborso finanziario che ne deriva è privo di alcuna giustificazione, viola la regola di economicità di gestione che presiede alla spesa pubblica, e ne compromette il buon andamento (1).
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(1) Nel senso di ritenere illegittimo l’affidamento di un incarico di consulenza ad un legale esterno, allorchè sussiste una struttura interna (ufficio legale od avvocatura) v.:
a) Corte dei Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 19 ottobre 1999, n. 1254, in Riv. corte conti 1999, f. 6, 136, secondo cui integra gli estremi della colpa grave la condotta del presidente dell'Iacp che - su iniziativa personale, sottoposta al consiglio di amministrazione solo nella fase conclusiva dell'adempimento dell'obbligazione già assunta - abbia affidato ad un professionista esterno l'incarico di esaminare la bozza di statuto dell'istituendo consorzio Iacp Roma - Isveur, nonostante l'esistenza di apposita struttura interna dell'ente (ufficio legale o avvocatura) composta da adeguato numero di avvocati, coadiuvati da personale qualificato.
b) Corte Conti, sez. II, 14 aprile 1997, n. 40/A, in Riv. corte conti 1997, fasc. 3, 76, secondo cui sussiste colpa grave del Presidente del Comitato di gestione di una Usl per avere dato incarico ad un legale esterno all'amministrazione disattendendo l'ordinario procedimento di spesa e violando l'art. 14 comma 7 e 4 l. n. 207 del 1985 che con riferimento alla Usl pone il divieto di conferire incarichi libero - professionale, peraltro in una fase non contenziosa (nella specie si trattava di confutare rilievi formulati in sede ispettiva da un dirigente dei servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato).
c) Corte Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 6 settembre 1995, n. 302, in Riv. corte conti 1995, fasc. 5, 139, secondo cui sussiste la responsabilità amministrativa dei componenti la giunta municipale per avere affidata ad un avvocato esterno all'ente locale un incarico di consulenza legale che, invece, avrebbe dovuto essere svolto dagli organi tecnici del comune, trattandosi di materia (limiti di applicazione dell'art. 14 d.P.R. n. 5 del 1983 recante provvedimenti urgenti per la finanza locale per l'anno 1993) rientrante nell'ordinaria amministrazione e nelle competenze interne dell'ente, ed, in particolare, del segretario comunale.
d) Corte Conti, comm. contr. Lombardia, 24 aprile 1990 n. 4021, in Riv. corte conti 1990, fasc. 5, 204, secondo cui non è conforme a legge, e va perciò annullata, la deliberazione della giunta regionale con cui, in presenza di apposite strutture regionali, si affida un incarico esterno per lo svolgimento di uno studio in materia di edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica. La raccolta della documentazione giuridica relativa a tutti i settori di interesse regionale, infatti, con riferimento alla legge n. 42 del 1979, rientra tra le competenze del servizio legale e contenzioso; inoltre, secondo la previsione della l. reg. n. 14 del 1976, che fa divieto di conferire incarichi di consulenze in materia di legislazione, è compreso nelle attribuzioni del comitato consultivo il compito di fornire assistenza alla giunta e ai suoi singoli componenti sull'attività di studio e di iniziativa legislativa.
Nel senso di ammettere l’affidamento a legali esterni di attività di consulenza, quando manchi o sia vacante il posto di legale in pianta organica v.:
a) Corte Conti, sez. III, 24 febbraio 1998, n. 53/A, in Ragiusan 1998, f. 170-1, 98, secondo cui, nella fattispecie in cui una Usl, senza porre in essere un rapporto d'impiego a titolo precario, abbia conferito a un legale esterno all'ente un incarico di consulenza continuativa, con un compenso ragionevole, al fine di assolvere a compiti cui la struttura interna - in assenza di un servizio legale - non avrebbe potuto far fronte, i provvedimenti in questione, in concreto emanati dall'amministratore straordinario anche per corrispondere alle necessità della delicata fase di passaggio verso una gestione di tipo privatistico, non soltanto sono conformi agli art. 7 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, e 2 l. 24 dicembre 1993 n. 537, ma non sono comunque connotati neppure da colpa grave.
b) Corte dei Conti reg. Sardegna, sez. giurisd., 18 settembre 1996, n. 562, in Riv. corte conti 1996, fasc. 5, 145, secondo cui non sussiste la responsabilità amministrativa dei componenti del Comitato di gestione di una Usl che, essendo vacante il posto in organico per la specifica qualifica, abbiano conferito ad un legale esterno un incarico professionale non correlato ad una lite pendente bensì allo studio di situazioni giuridiche particolarmente complesse, quali quelle della gestione stralcio dei disciolti Enti ospedalieri.
Nel senso genericamente di ritenere ammissibile gli incarichi di consulenza a legali esterni v. invece:
T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 25 febbraio 1986 n. 59, in T.A.R. 1986, I, 1380, secondo cui è legittimo l'atto del comune che affida ad un legale esterno un incarico di consulenza professionale in materia urbanistica, non essendo ciò vietato dalla vigente legislazione, nè incidendo l'incarico sulle funzioni spettanti al segretario comunale.
(omissis)
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della G. M. n. 60 del 7.3.2003, recante "Consulenza legale dell’Amministrazione comunale. Nomina fiduciaria dell’Avv. Giammario Zaccagnino", comunicata mediante consegna al ricorrente in data 2.4.2003;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro Garganico e Zaccagnino Gianmario;
Uditi gli Avv.ti Anna Rita Di Sipio e l’Avv. Gianmario Zaccagnino in proprio e in delega dell’Avv. Alfonso Zaccagnino;
Fatta applicazione dell’art. 9 della L. 205/2000 previa informativa datane alle parti;
Viste le proprie ordinanze n. 841/2002 e 220/2003;
Considerato che un incarico di consulenza legale affidato e soggetto esterno all’apparato burocratico non è consentito ex art. 7 c. 6 del D.to L.vo 30.3.2001 n. 165 in quanto nella struttura pubblica locale è funzionante un ufficio contenzioso diretto dall’Avv. Michele D’Avolio (odierno ricorrente) e dipendente dell’ente;
che le predette funzioni esterne, oltre a doppiare inutilmente quelle legali interne all’ente, possono compromettere la funzionalità stessa dell’ufficio del contenzioso e l’unità d’indirizzo nella questione degli affari;
che l’esborso finanziario che ne deriva è privo di alcuna giustificazione, viola la regola di economicità di gestione che presiede alla spesa pubblica e ne compromette il buon andamento;
che alla stregua di quanto precede il ricorso è accolto;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Sannicandro Garganico al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1500/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19.06.2003 con l’intervento dei Magistrati:
PIETRO MOREA PRESIDENTE, Rel.
DORIS DURANTE COMPONENTE
MARIA ABBRUZZESE COMPONENTE
Depositata in segreteria il 20 giugno 2003.