n. 12-2000 - © copyright.
N.B.: il testo originale
della presente pronuncia è stato redatto in lingua tedesca; ringraziamo l’Avv.
Stephan Beikircher, addetto all’Ufficio centrale affari legali dell’Avvocatura
della Provincia di Bolzano, per la traduzione del testo in italiano.
T.R.G.A., SEZ. BOLZANO
– Sentenza 7 dicembre 2000 n. 335 – Pres.ff. Mosna, Est. Demattio - Objecta S.r.l. (Avv.ti
Stefan Thurin e Karl Zeller) c. Provincia Autonoma Di Bolzano (Avv.ti Maria
Larcher e Stephan Beikircher) e Pedacta Sas (n.c.).
1.
Contratti della P.A. – Offerte – Offerte anomale – Esame giustificazioni
– Comporta l’esercizio di discrezionalità tecnica – Giudizio
negativo - Adeguata motivazione
– Necessità.
2.
Giustizia amministrativa – Sindacato del G.A. – Sui provvedimenti
comportanti esercizio di discrezionalità tecnica - A seguito della L. n.
205/2000 – Deve ritenersi maggiormente esteso.
3.
Contratti della P.A. – Offerte – Offerte anomale – Esclusione di offerta
per fornitura – Riferimento alla qualità del prodotto ed omessa
considerazione del prezzo d’acquisto vantaggioso – Illegittimità.
4.
Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – A seguito di lesione di
interessi legittimi – Risarcimento in forma specifica – E’ ammissibile
solo nel caso di annullamento di atti vincolati.
5.
Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – A seguito di lesione di
interessi legittimi – Risarcimento per equivalente – A seguito di
annullamento di atti discrezionali – Presupposti ed ammontare del risarcimento
– Individuazione – Fattispecie.
1.
L’esame delle giustificazioni di una offerta anormalmente bassa in occasione
di una gara pubblica per forniture comporta l’esercizio di discrezionalità
tecnica (1). Anche se all’amministrazione compete un ampia discrezionalità in
materia, la verifica dell’anomalia delle offerte deve non di meno considerare
le giustificazioni presentate, qualora necessario anche con un procedimento in
contraddittorio e deve essere motivata in modo convincente
ed immune da vizi logici (2).
2. Il legislatore, con la legge n. 205 del 21.7.2000, tramite la generale ammissione di consulenze tecniche (prevista dall’art. 16), non solo nell’ambito della giurisdizione esclusiva (art. 7, comma 3), ha voluto aumentare l’ampiezza del controllo del giudice amministrativo riguardo alle valutazioni tecniche dell’amministrazione.
3.
E’ illegittima la esclusione per anomalia di una offerta presentata per una
gara relativa ad una fornitura, allorché la motivazione dell’esclusione abbia
fatto illogicamente riferimento alla qualità del prodotto offerto (atteso che
non era compito della commissione giudicare la qualità dei prodotti, ma quello
di giudicare se i prezzi offerti corrispondessero, sulla base delle
giustificazioni presentate – ed unicamente sulla base di queste – alla realtà
di mercato rappresentata dall’offerente) e
non abbia espressamente contestato i prezzi d’acquisto né abbia
considerato in alcun modo le giustificazioni (nella specie, prezzi d’acquisto
vantaggiosi).
4.
La possibilità di condannare la P.A. al risarcimento in forma specifica del
danno, che è omai stata introdotta dall’art.
7, comma 1, della legge n. 205/2000 per tutte le materie che rientrano nella
competenza del giudice amministrativo (sul modello dei paragrafi 42 e 113 della
procedura amministrativa tedesca -
VwGO), sussiste solo in caso di atti vincolati, nei quali il contenuto del
provvedimento è dato in modo da non potersi discostare
dalla legge o da altre norme, e non anche per gli atti discrezionali, la cui
configurazione è rimessa all’amministrazione;
opinando diversamente,
vi sarebbe un ingerenza non ammessa
del giudice amministrativo nell’attività dell’amministrazione (il giudice,
infatti, non si può sostituire
all’amministrazione).
5.
Nel caso in cui siano stati annullati atti discrezionali e sussistano i
presupposti di cui all’art. 2043 c.c. (ed in particolare sia dimostrata la
colpa dell’amministrazione, la quale può consistere anche nella violazione
delle regole della buona amministrazione), il giudice amministrativo può
condannare la P.A. al risarcimento del danno per
equivalente monetario, da determinare
secondo i criteri dell’art. 1223 c.c. (perdita subita e mancato guadagno),
stabilendo, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge n. 205/2000, nel
contempo,
i criteri per la determinazione della somma spettante per il risarcimento (3).
------------------
(1)
Cfr. T.R.G.A., Sez. Bolzano,
sentenze n. 118/99 e n. 251/98.
(2)
Cfr. TAR Sardegna 30 dicembre 1996, n. 1908 e TAR Campania, Sez. II, 2 marzo
2000, n. 586.
(3)
Ha rilevato in particolare il TRGA che
nella specie, in applicazione dell’ordinaria diligenza, l’autorità di gara
avrebbe dovuto effettuare un esame più approfondito e più attinente ai fatti,
che avrebbe comportato inevitabilmente un altro risultato e che, a tale titolo,
andava condannata al risarcimento del danno tenendo conto dei “seguenti
elementi:
1) spese per la predisposizione ed elaborazione dell’offerta, secondo
fatture e/o secondo equità sulla base di una stima di tempo e materiale. Sono
escluse le spese per la consulenza legale, in quanto già considerate nella
determinazione delle spese processuali;
2)
mancato guadagno. Secondo equo apprezzamento nelle forniture si può
partire da un utile al netto delle tasse del 5% della somma offerta (nel
presente caso la ricorrente calcola l’8,44% di utile, mentre l’autorità di
gara il 3,68%). Non è da escludere, che la ricorrente abbia potuto compensare
totalmente o parzialmente la mancata saturazione della potenzialità produttiva,
che si è verificata sulla base del mancato incarico, tramite incarichi
sostitutivi. Si deve pertanto operare una corrispettiva riduzione, che deve
essere almeno del 30%;
3) un danno per perdita di prestigio quale danno patrimoniale non è
provabile e non dovuto quale danno immateriale (art. 2059 c.c.);
4) siccome non si può escludere con una certezza del 100%, che l’autorità
di gara avrebbe potuto confermare sulla base di una nuova verifica senza errori
l’esclusione della ricorrente dalla gara, la su determinata somma di
risarcimento è da ridurre dell’ulteriore 10%”.
* * *
Traduzione
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione
autonoma per la provincia di Bolzano, n. 335/2000 del 25.10-07.12.2000
REPUBBLICA ITALIANA
Il TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Sezione autonoma per
la provincia di Bolzano
costituito
da:
Luigi
MOSNA |
- Presidente
ff |
Anton
WIDMAIR |
- Consigliere |
Hugo
DEMATTIO |
- Consigliere
relatore |
Marina
ROSSI DORDI |
- Consigliere |
ha
pronunziato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso al n. 207 del registro ricorsi 1999
presentato
da
OBJECTA
S.R.L, in persona del legale
rappresentante Schwienbacher Walter, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefan
Thurin e Karl Zeller di Merano ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. Alex Cuccurullo in Bolzano, Galeria Europa n. 26, giusta delega a
margine del ricorso;
-
ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 170 del 26.01.1998 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher e Stephan Beikircher, con elezione di domicilio in Bolzano, via Crispi 3 giusta delega a margine della comparsa di costituzione
-
resistente -
e
n e i c o n f r o n t
i
PEDACTA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Lana, Via Merano 7;
–
non costituita -
per
l’annullamento
1.
della mancata aggiudicazione per il lotto B “Professionale 9”
concernente l’arredamento della nuova scuola professionale di Merano,
comunicata con lettera dell’ufficio contratti della Provincia di Bolzano del
13.05.1999, prot. n. 21.02/CM/1330;
2.
delle presupposte deliberazioni della commissione di valutazione
dell’11.05.1999, Raccolta n. 158 e Raccolta n. 141 del 16.03.1999, ed in
particolare dell’allegata relazione riguardante l’analisi dei prezzi, con la
quale non sono state accolte le giustificazioni dei prezzi della ditta Objecta
s.r.l. ed è stata effettuata l’aggiudicazione alla ditta Pedacta, così come
della lettera dell’ufficio appalti del 18.03.1999, prot. n. 6.1.1232;
3.
di tutti gli altri atti della gara con i quali sono stati nominati gli
esaminatori per la valutazione dell’offerta anormalmente bassa riguardo al
lotto B;
4.
e di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi.
Visto
il ricorso notificato il 5.6.1999 e depositato con i relativi allegati il
10.6.1999;
Vista
la comparsa di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano del 21.6.1999;
Viste
le memorie prodotte;
Vista
la propria ordinanza n. 136/99 del 22.06.1999, con la quale è stata respinta la
domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato
relatore per la pubblica udienza del 25.10.2000 il consigliere Hugo Demattio e
l’avv. A. Cuccurullo in sostituzione dell’avv. Stephan Thurin per la
ricorrente e l’avv. M. Larcher per la Provincia autonoma di Bolzano;
FATTO
Oggetto
dell’impugnazione è il verbale aggiuntivo (al verbale n. 141 del 1° marzo
1999) del 11.5.1999, n. 158 dell’autorità di gara, con il quale non è stato aggiudicato alla ricorrente il lotto B “Professionale
9” e con il quale lo stesso lotto è stato aggiudicato alla controinteressata
Pedacta SAS, ed in particolare la relazione riguardante l’analisi dei prezzi,
fatta propria dall’autorità di gara, di data 27.4.1999, così come la lettera
dell’ufficio appalti del 18.3.1999.
Vengono
fatti valere i seguenti motivi:
1)
Eccesso di potere per motivazione illogica, mancante, rispettivamente
contraddittoria. Errata rappresentazione di fatti: i prodotti della Objecta sono
stati valutati “molto buoni”, i prezzi offerti sono giustificati ed in ogni
caso non sono anormalmente bassi. Eclatante disparità di trattamento delle
offerte Pedacta e Objecta. Violazione dell’articolo 27 della direttiva CE
93/36 del 14.6.1999: un utile troppo basso non è un criterio di valutazione;
prima dell’esclusione si devono considerare tutte le giustificazioni;
2)
Eccesso di potere per motivazione mancante: non si motiva, perché si utilizzi
il criterio del ribasso del 20% della media;
3) Violazione dell’articolo 9 del
capitolato generale d’appalto per le forniture (decreto dell’Assessore del
24.3.1998, n. 126/6.1): l’aggiudicazione non è stata effettuata entro i 60
giorni dalla data fissata per la gara;
4) Violazione dell’articolo 6, comma 8,
legge provinciale n. 17/1993: la commissione di valutazione per il lotto B era
composta da un solo esperto. Comportamento contraddittorio e illogico: la
valutazione non è stata effettuata dalla commissione permanente.
L’attrice
chiede inoltre, in via subordinata, il risarcimento del danno per mancato
guadagno, per le spese amministrative sorte, per il mancato sfruttamento della
struttura (copertura delle spese fisse), il mancato prestigio e le spese per la
consulenza legale.
La
Provincia autonoma di Bolzano si è costituita nel processo e ha chiesto il
rigetto dello stesso con condanna alle spese.
La
ditta Pedacta non si è costituita.
Alla
pubblica udienza del 25 ottobre 2000 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
In
data 31.10.2000 è stato depositato, ai sensi dell’art. 4 della legge n.
205/2000, il dispositivo di sentenza nella segreteria di questo Tribunale.
DIRITTO
Il
ricorso è fondato.
Si
premette quanto segue:
Con
bando di gara del 14 ottobre 1998 l’Assessore provinciale ai lavori pubblici
ha bandito la gara per la fornitura ed il montaggio dell’arredamento per la
nuova scuola professionale in Merano suddiviso in diversi lotti nella forma
della procedura aperta.
La
gara concerneva tra l’altro il lotto “B” (mobili di serie con una base
d’asta di lire 2.286.491.670), per il quale la ditta ricorrente, insieme ad
altre 7 ditte, ha presentato nei termini la propria offerta.
L’aggiudicazione
doveva avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ove il prezzo era da valutare con 51 punti e la qualità con 20, il
valore tecnico-qualitativo con 20 e l’estetica con 19 (quindi complessivamente
49 punti per la valutazione tecnica).
In
data 15.12.1998 si è riunita l’autorità di gara e ha ammesso tra l’altro
alla gara per il lotto “B” 8 offerte, tra cui anche quella della ricorrente.
Successivamente
tutta la documentazione tecnica veniva trasmessa alla competente commissione di
valutazione, che esprimeva, per tutte le otto offerte dal punto di vista della
qualità, della tecnica e dell’estetica, la valutazione “molto buono”.
Su
un possibile punteggio massimo di 49, la ricorrente otteneva 46,22 punti e la
ditta Pedacta 48,41 punti.
L’autorità
di gara faceva propria tale valutazione e poi ha esaminato l’offerta
economica.
La
ricorrente otteneva, con un offerta di Lire 1.362.885.300, un punteggio pari a
47,15 e la ditta Pedacta, con un offerta di Lire 1.515.710.000, 42,39 punti.
Complessivamente
questo si traduceva per la ricorrente in 93,37 (46,22+47,15) punti, e per la
ditta Pedacta in 90,8 (48,41+42,39) punti.
Constatato
che l’offerta della ricorrente, così come quella della ditta Paolo Politi
s.r.l. (questa aveva presentato l’offerta più bassa ed aveva per questo
ottenuto 51 punti e complessivamente 100 punti), in quanto contrassegnata da
ribasso di più del 20% della media aritmetica delle offerte ammesse erano da
considerare anomale, le stesse sono state invitate con lettera dell’ufficio
appalti dd. 18 marzo 1999 a voler fornire entro 10 giorni l’analisi dei prezzi
di tutti i prezzi unitari offerti.
Inoltre
venivano invitate a voler trasmettere come referenza, corredata da idonea
documentazione, un elenco di tutte le forniture analoghe eseguite negli ultimi
tre anni, incluse quelle eseguite a favore della Provincia autonoma di Bolzano.
La
ricorrente con lettera dd. 24.3.1999 ha inviato nei termini il suo calcolo dei
prezzi con elencazione analitica dei prezzi d’acquisto, aumenti e spese delle
singole posizioni offerte.
Ha
specificato il fatto che le spese di trasporto dei montatori e le spese di
trasporto dal magazzino al cantiere non erano state calcolate, in quanto il
magazzino era nelle immediate vicinanze della nuova costruzione.
La
direzione dei lavori ha quindi esaminato l’analisi dei prezzi ed è giunta
alla conclusione (verbale del 27.4.1999), che in base alla sua esperienza i
prodotti nella classe di qualità richiesta non fossero fornibili ai prezzi
offerti e che pertanto l’analisi dei prezzi dell’attrice non era da
considerare realistica bensì “consapevolmente fuorviante”, per quanto
concerne il calcolo dei costi di lavoro.
L’autorità
di gara ha fatto propri questi accertamenti (verbale del 11.5.1999) ed ha
effettuato l’aggiudicazione in favore della ditta Pedacta terza in graduatoria
(evidentemente è stata esclusa anche la prima classificata ditta Politi, che
pare si sia a ciò rassegnata).
Ora
la ricorrente si duole (primo motivo) della contraddittorietà e insufficienza
della motivazione, anche in considerazione delle giustificazioni presentate,
della violazione dell’art. 27 della direttiva CE 93/36, dell’applicazione di
criteri di valutazione errati e di disparità di trattamento.
Le
doglianze sono – con le successive limitazioni – fondate.
La
questione giuridica riguarda qui principalmente la misura dell’ampiezza del
controllo del giudice amministrativo, che può essere esercitato in caso di
esame delle giustificazioni di un offerta anormalmente bassa in occasione di una
gara pubblica per forniture.
Secondo
giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale (Cfr. sentenza n. 118/99 e
n. 251/98), in questo caso si tratta di discrezionalità tecnica, e pertanto di
accertamenti di fatto risp. di valutazioni fattuali, che in via di principio si
sottraggono al controllo di legittimità del giudice amministrativo.
Anche
se all’amministrazione compete un ampia discrezionalità, la verifica deve non
di meno considerare le giustificazioni presentate e, qualora necessario anche
con un procedimento in contraddittorio, e deve essere motivata in modo
convincente.
Questo
non esclude che, con riguardo alle
valutazioni tecniche discrezionali, possano essere fatti valere sia errori
logici, oppure il porre a base di accertamenti di fatti inconferenti. Questi
vizi vengono alla luce tramite le espressioni usate nella motivazione, o
attraverso la sua insufficienza o anche per la sua mancanza.
In
questo contesto è da considerare, che il legislatore della riforma (legge n.
205 del 21.7.2000) tramite la generale ammissione di consulenze tecniche (art.
16), voleva evidentemente aumentare l’ampiezza del controllo del giudice
amministrativo riguardo alle valutazioni tecniche dell’amministrazione, e
questo non solo nell’ambito della giurisdizione esclusiva (art. 7, comma 3).
Sotto
tale punto di vista in futuro dovrà essere riveduta la succitata giurisprudenza
restrittiva.
In
primo luogo la ricorrente censura la contraddittorietà delle conclusioni
dell’esaminatore, che dai prezzi bassi, come offerti, vorrebbe dedurre una
scadente qualità dei prodotti.
Questa
argomentazione è effettivamente in contrasto con gli accertamenti e le
valutazioni del 15.3.1999 della commissione di valutazione integrata da
insegnanti delle singole materie, che dopo l’esame delle singole offerte
“sulla base della documentazione tecnica presentata dagli offerenti
(prospetti, descrizione)” aveva dato alla ricorrente per la qualità 19,95
punti (di 20 possibili) assegnando il voto “molto buono”.
La
qualità, per la quale la ricorrente aveva ottenuto quasi il voto massimo, non
poteva quindi essere messa in discussione senza ulteriore motivazione, tanto
meno con l’asserzione – contro la quale la ricorrente si opporrebbe, e
probabilmente legittimamente – che lei non fornirebbe i prodotti classificati
dalla commissione di valutazione come qualitativamente ineccepibili, ma altri,
di qualità più scadente.
A
prescindere dal fatto che non era compito dell’esaminatore giudicare la qualità
dei prodotti, ma quello di giudicare se i prezzi offerti corrispondessero, sulla
base delle giustificazioni presentate – ed unicamente sulla base di queste –
alla realtà di mercato rappresentata dall’offerente o meno, ed in
quest’ultimo caso, per quali motivi.
Una
simile valutazione pare non essere stata effettuata.
In
ogni caso quest’ultima non ha avuto alcuna ripercussione nel parere del
27.4.1999, per cui sotto questo profilo la censura dell’insufficienza della
motivazione è fondata.
La
ricorrente ha pur sempre indicato come giustificazione della realtà dei prezzi
per ogni singolo prodotto il prezzo d’acquisto effettivo e l’aumento da essa
praticato, variando tra il 25 ed il 43% ed ha fatto presente il risparmio di
spese per i montatori e per i trasporti a causa della vicinanza del cantiere
alla propria sede.
A
tale riguardo ha assolto all’onere della prova incombente sull’offerente
anomalo (cfr. sentenza n. 118/99).
L’esaminatore
risp. l’autorità di gara non hanno espressamente contestato i prezzi
d’acquisto, ma non hanno considerato in alcun modo le giustificazioni (prezzi
d’acquisto vantaggiosi).
Non
è stata neanche considerata la giustificazione della circostanza
eccezionalmente favorevole, ai sensi dell’art. 27, comma 2, della direttiva CE
93/38, della circostanza della vicinanza della sede della ricorrente al luogo di
fornitura.
Era
invece obbligo dell’autorità considerare tutte le giustificazioni (cfr. TAR
Sardegna n. 1908 del 30.12.1996 e TAR Campania, II Sezione n. 586 del 2.3.2000).
Essa
ha invece accertato un ribasso del 60-80% sul prezzo a base d’asta in 8
posizioni di prezzi scelti arbitrariamente tra circa 70-80 posizioni e da questo
ha tratto la conclusione, che i prezzi offerti erano troppo bassi.
Una
simile argomentazione non è sufficiente, per motivare l’anomalia toût
court di tutti i prezzi offerti.
Un
evidente discostamento verso il basso dei prezzi offerti rispetto ai prezzi a
base d’asta, può determinare il sospetto di una configurazione dei prezzi non
seria, questo sospetto deve però resistere anche alle giustificazioni
presentate dall’offerente in modo anomalo, in quanto non si può escludere che
i prezzi fissati per la base d’asta siano risultati troppo alti avuto riguardo
all’attuale situazione di mercato, mentre i prezzi offerti corrispondano
maggiormente a questa situazione.
Questo
pare qui effettivamente, almeno parzialmente, essere avvenuto, in quanto risulta
dagli atti – come espone giustamente la ricorrente nei propri atti – che
anche altri offerenti, non soggetti alla verifica delle giustificazioni, in
particolare la ditta Pedacta, hanno offerto gli stessi prodotti allo stesso
prezzo della ricorrente (addirittura ad un prezzo più basso).
Complessivamente
la motivazione del direttore dei lavori risp. dell’autorità di gara che la fa
propria non è in alcun modo convincente, né in alcun modo sufficiente.
Questo
vale anche riguardo al calcolo delle paghe orarie, rispetto alle quali, senza
riferimento a valori di riferimento, viene unicamente detto che sono “molto
basse”.
La
fondatezza delle censure sin qui esaminate porta all’accoglimento del ricorso
ed all’annullamento dei provvedimenti impugnati, per cui nel quadro del
ricorso impugnatorio è superfluo considerare gli ulteriori motivi di
impugnazione.
Esclusa
dall’annullamento rimane la lettera dell’ufficio appalti del 18.3.1999,
contro il quale non è stato proposto alcun motivo di impugnazione specifico.
Rimane
da esaminare la domanda di risarcimento.
Si
pone preliminarmente la questione, se sia possibile una condanna dell’autorità
amministrativa al ripristino dello stato precedente ai sensi dell’art. 2058
c.c. – dicasi condanna all’amministrazione all’aggiudicazione della
fornitura alla ricorrente.
Con
l’art. 7, comma 1, della legge n. 205/2000 questa possibilità di ordinare la
restituzione in natura è stata introdotta in tutte le materie, che rientrano
nella competenza del giudice amministrativo, una sorta di azione di condanna,
sul modello dei paragrafi 42 e 113 della procedura amministrativa tedesca (VwGO),
nel sistema del diritto amministrativo italiano.
È
però da ritenere, che la condanna dell’amministrazione ad un facere
è possibile solo in caso di atti vincolati, nei quali il contenuto del
provvedimento è dato in modo da non potersi scostare dalla legge o da altre
norme, e non anche per gli atti discrezionali, la cui configurazione è rimessa
all’amministrazione.
In
quest’ultimo caso vi sarebbe un ingerenza non ammessa del giudice
amministrativo nell’attività dell’amministrazione (il giudice non si può
sostituire all’amministrazione).
Nel
presente caso la restituzione in natura sarebbe teoricamente possibile, in
quanto sulla base delle prescrizioni di gara l’amministrazione sarebbe
obbligata senza alcuna discrezionalità, ad assegnare alla ricorrente, che
ottiene il maggior punteggio l’incarico (la valutazione tecnica, nella quale
sarebbe possibile una discrezionalità, non è oggetto di impugnazione), visto
che la sua esclusione per l‘offerta anormalmente bassa è stata giudicata
illegittima.
Nel
presente caso la certezza (nella cornice del giudicato della presente sentenza)
circa la definitività dell’illegittimità è data ampiamente, in quanto
l’annullamento non avviene sulla base di un difetto di motivazione in via di
principio sanabile – con la ripetizione del provvedimento – ma sulla base di
un difetto di funzione dell’atto impugnato (gli organi deputati all’esame
hanno travisato la propria funzione – esame delle giustificazioni), che si
manifesta nella motivazione data e nella mancanza della stessa.
Una
sanatoria con la ripetizione del provvedimento, che è il caso in presenza di
difetti motivazionali formali, sarebbe stata difficilmente possibile.
Per
questo è necessario valutare anticipatamente, se l’autorità di gara, sulla
base di un nuovo esame dell’offerta bassa della ricorrente e con
l’osservanza dei criteri stabiliti in questa sentenza, avrebbe potuto giungere
senza errori alla decisione della conferma dell’esclusione della ricorrente.
Una
simile decisione è difficilmente pensabile, in quanto la ricorrente ha provato
i prezzi più vantaggiosi con la produzione di ulteriori documenti (vedi
allegati 10-52 nel fascicolo della ricorrente).
Non
è però da escludere con una certezza del 100%.
Una
restituzione in natura nel presente caso non viene in considerazione, in quanto
manca la rispettiva domanda e in ogni caso questa si dimostrerebbe troppo
onerosa per l’amministrazione (art. 2058 c.c.), perché, come sembra,
l’incarico è stato eseguito per la maggior parte o completamente.
Pertanto
per la ricorrente viene in considerazione unicamente il risarcimento del danno
per equivalente, dicasi con pagamento di una somma di denaro.
La
fondatezza in via di principio di una tale pretesa, anche per la violazione di
interessi legittimi, è attualmente fuori discussione (sentenza Sezioni Unite
della Cassazione n. 500 del 22.7.1999 e ordinanza dell’adunanza plenaria del
Consiglio di Stato n. 1 del 30.3.2000).
Devono
però sussistere i presupposti di cui all’art. 2043 c.c.. In particolare
l’illegittimità del provvedimento causativo del danno non è da solo
sufficiente, si deve dimostrare anche la colpa (dolo o negligenza)
dell’amministrazione.
Questa
è da cercare nel presente caso nella violazione delle regole della buona
amministrazione. In applicazione dell’ordinaria diligenza l’autorità di
gara avrebbe dovuto effettuare un esame più approfondito e più attinente ai
fatti, che avrebbe comportato inevitabilmente un altro risultato.
L’ammontare
dei danni è da determinare secondo i criteri dell’art. 1223 c.c. (perdita
subita e mancato guadagno). Nell’interesse di una celere definizione della
causa il Collegio, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge n. 205/2000,
ritiene opportuno determinare i criteri per la determinazione della somma
spettante per il risarcimento.
Pertanto
l’amministrazione è tenuta a formulare alla ricorrente una proposta di
liquidazione che dovrà considerare i seguenti elementi:
5)
spese per la predisposizione ed elaborazione dell’offerta, secondo
fatture e/o secondo equità sulla base di una stima di tempo e materiale. Sono
escluse le spese per la consulenza legale, in quanto già considerate nella
determinazione delle spese processuali;
6)
mancato guadagno. Secondo equo apprezzamento nelle forniture si può
partire da un utile al netto delle tasse del 5% della somma offerta (nel
presente caso la ricorrente calcola l’8,44% di utile, mentre l’autorità di
gara il 3,68%). Non è da escludere, che la ricorrente abbia potuto compensare
totalmente o parzialmente la mancata saturazione della potenzialità produttiva,
che si è verificata sulla base del mancato incarico, tramite incarichi
sostitutivi. Si deve pertanto operare una corrispettiva riduzione, che deve
essere almeno del 30%;
7)
un danno per perdita di prestigio quale danno patrimoniale non è
provabile e non dovuto quale danno immateriale (art. 2059 c.c.);
8)
siccome non si può escludere con una certezza del 100%, che l’autorità
di gara avrebbe potuto confermare sulla base di una nuova verifica senza errori
l’esclusione della ricorrente dalla gara, la su determinata somma di
risarcimento è da ridurre dell’ulteriore 10%.
Le spese
processuali sono a carico dell’Amministrazione nell’ammontare di cui al
dispositivo.
Le
spese tra ricorrente e ditta Pedacta sono da compensare, in quanto
quest’ultima non ha dato adito all’illegittimità dei provvedimenti
impugnati e per l’assenza dal processo non ha causato nessun dispendio di
difesa da parte dell’attrice.
il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma per la
provincia di Bolzano, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed
annulla i provvedimenti impugnati come da motivazione.
Condanna
la Provincia autonoma di Bolzano a risarcire il danno della ricorrente.
Ai
sensi dell’art. 7, comma 2 della legge n. 205 del 21 luglio 2000 la Provincia
autonoma di Bolzano è tenuta a proporre entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della motivazione della
sentenza alla ricorrente una proposta vincolante relativamente all’ammontare
del risarcimento del danno, sulla base dei criteri indicati nella motivazione
della sentenza.
In
caso di mancato accordo il Tribunale regionale può essere adito per la
determinazione della somma di risarcimento con il ricorso in ottemperanza di cui
all’articolo 27, comma 1, numero 4) del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Condanna
la Provincia autonoma di Bolzano alla rifusione delle spese di lite a favore
della ricorrente, che liquida in Lire 10.000.000, più IVA e CAP.
Dispone
la compensazione delle spese tra ricorrente e la controinteressata Pedacta SAS.
Ordina
che il presente dispositivo di sentenza venga eseguito dall’Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 25.10.2000.
IL
PRESIDENTE ff. L’ESTENSORE
Luigi
MOSNA
Hugo DEMATTIO
T.R.G.A.
– Sez. Aut. di Bolzano
SENTENZA
DEPOSITATA in segreteria il
Copia
conforme della stessa si invia in data odierna a norma dell’art. 87 del R.D.
17 agosto 1907, n. 642, e se del caso, dell’art. 14 della legge 03.04.1979, n.
103 alle seguenti Amministrazioni:
Presidente
della Giunta provinciale
Il Segretario
generale
- Dr.
Siegmund Winkler -
***************************************************************
Per
traduzione fedele dal testo in lingua tedesca:
Il
collaboratore addetto all’Ufficio centrale affari legali dell’Avvocatura
della Provincia
- avv. Stephan Beikircher -
Bolzano,
lì 27 dicembre 2000