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Giurisprudenza
n. 9-2002 - © copyright.

TRGA, SEZ. BOLZANO – Sentenza 23 agosto 2002 n. 390 - Pres. Widmair, Est. Falk Ebner - Schwarzer (Avv. A. Tattara) c. Comune di Appiano (Avv. P. Platter) e PERKMANN Albert Fiori S.n.c. ed altro (n.c.) - (respinge).

1. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Provvedimenti repressivi - Destinatari - Proprietario dell’immobile - E’ destinatario del provvedimento repressivo - Riferimento alla presunzione che il proprietario sia anche l’esecutore dell’opera abusiva.

2. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Ingiunzione di demolizione - Diretta al proprietario dell’immobile ancorché esso non abbia commesso l’abuso - Legittimità.

3. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Ingiunzione di demolizione - Ottemperanza - Da parte del proprietario - Nel caso in cui l’immobile sia locato - Possibilità ex art. 936 cod. civ.

1. Il proprietario di un immobile può essere legittimamente destinatario di provvedimenti e misure repressive per abusi edilizi verificatisi sull’immobile stesso, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, si deve presumere che il proprietario sia anche il trasgressore quale primo interessato alle costruzioni erette sul proprio fondo che, ancorché concesso a terzi, sarà pur sempre soggetto alla sua vigilanza ed al suo controllo (1).

2. Poiché l’ingiunzione a demolire un’opera abusiva ha natura prevalentemente ripristinatoria, legittimamente la stessa è adottata anche nei confronti del proprietario dell’immobile che non ha materialmente commesso l’abuso, anche perché lo stesso è in ogni caso in grado di ottemperare a tale ingiunzione (2).

3. Il proprietario di un immobile locato ha il potere di intervenire sulle costruzioni abusivamente eseguite dal conduttore al fine di ottemperare ad una ingiunzione di demolizione, atteso che l’art. 936 cod.civ. attribuisce al proprietario la facoltà di chiedere senz’altro la rimozione di quanto costruito dal conduttore sul fondo locato.

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(1) Cfr. T.R.G.A., Sez. Bolzano, sent. 6 marzo 2000, n. 58 e 20 luglio 1992, n. 160, nonchè Cons. Stato, sent. n. 87/1992 e n. 278/88.

(2) Cfr. TAR Piemonte, sez. I, 14 marzo 2001, n. 584 e TAR Puglia-Bari, sent. n. 571/1993.

V. tuttavia in senso diverso in questa Rivista CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE, sentenza 3 maggio 2001, n. 1191, con commento di G. SAPORITO, secondo cui in particolare "il proprietario dell’area sulla quale è stata realizzata una costruzione abusiva non risponde del reato di cui all’art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso in cui sia rimasto estraneo all’esecuzione dell’opera e non sia il committente dei lavori".

V. anche  TAR LAZIO, SEZ. II BIS, ordinanza 1 febbraio 2001, n. 830, secondo cui "va sospesa l'esecuzione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale disposta nei confronti del proprietario dell'area su cui ricade un manufatto abusivo, nel caso in cui risulti che la esecuzione del manufatto stesso non sia imputabile al proprietario dell'area, non avendo avuto quest'ultimo la disponibilità del bene ed avendo il medesimo diffidato il locatario a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, in conformità a quello esistente al momento della locazione dell'area".

V. pure TAR LAZIO, SEZ. LATINA, sentenza 20 settembre 1988, n. 610, in Foro amm. 1989, p. 1216, secondo cui "non tiene conto dell'esonero dalla responsabilità solidale introdotto dall'art. 6 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ed è, pertanto, illegittimo, il provvedimento col quale il sindaco, nel disporre la demolizione d'ufficio di un'opera edilizia abusiva, pone le relative spese a carico anche del proprietario del fondo che sia rimasto estraneo all'attività edificatoria del conduttore ed anzi abbia tentato di impedirla".

V. infine PRETURA DI FIRENZE, sentenza 25 maggio 1989, in Giur. merito 1990, p. 730, ed in Foro it. 1990, I, c. 2372, secondo cui "non è consentito al locatore, in costanza del rapporto locatizio, di imporre al conduttore la demolizione di opere edilizie abusive da quest'ultimo realizzate sull'area locata" (alla stregua del principio è stata respinta la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata dal locatore, in costanza di rapporto, per imporre al conduttore la demolizione di opere edilizie abusive da quest'ultimo realizzate sull'area locata).

V. in generale in questa Rivista, con riferimento al sistema previsto dal T.U. edilizia (ancora non entrato in vigore), A. SCOLA, Le sanzioni amministrative e penali nei principali abusi edilizi.

 

 

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 1210/95 dd. 06.12.1995, a firma dell’Assessore delegato Adolf Spitaler, avente ad oggetto: "Demolizione delle costruzioni erette abusivamente sulle pp.ff. 527/2 e 546 C.C. Appiano in S. Michele, via Circonvallazione, ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla notifica", notificata in data 14.12.1995.

(omissis)

F A T T O

Con ordinanza dd. 06.12.1995 n. 1210/95 l’Assessore delegato del Comune di Appiano intimava al signor Erich Schwarzer ed alla ditta Perkmann Albert Fiori Snc a demolire le costruzioni erette abusivamente sulle pp.ff 527/2 e 546 C.C. Appiano, in zona destinata, secondo le previsioni dell’allora vigente PUC di Appiano, ad edifici ed impianti pubblici ed a ripristinare lo stato dei luoghi. In sede di sopralluogo effettuato in data 21.11.1995 l’ufficio tecnico comunale aveva, infatti, accertato che sull’area in questione erano stati costruiti diversi manufatti senza la prescritta concessione edilizia consistenti in un magazzino, un deposito e vano per attrezzi per la tenuta, l’elaborazione ed il deposito di fiori ed altre piante, nonché un locale caldaia e due tettoie.

Avverso tale ordinanza propone ricorso dinnanzi a questo Tribunale il signor Erich Schwarzer, deducendo il seguente motivo: "Errata interpretazione ed applicazione di norme di legge (artt. 3 e 4 della L.P. 21.01.1987, n. 4 ed art. 70 T.U. delle leggi urbanistiche vigenti della Provincia autonoma di Bolzano".

Senza contestare nella sostanza la fondatezza dell’ordinanza di demolizione, il signor Schwarzer Erich sostiene di aver concesso in locazione alla Società Perkmann Albert Fiori Snc gli immobili sui quali sarebbero state erette le costruzioni abusive e di essere quindi totalmente estraneo all’abuso edilizio.

Con atto dd. 04.03.1996 si è costituito in giudizio il Comune di Appiano, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.

Con ordinanza n. 53/96 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con memoria dd. 26.04.2001 il ricorrente, oltre a contestare la legittimità dell’ordinanza n. 1210/95 con specifico riferimento alla propria personale situazione, ha rilevato, inoltre, l’illegittimità della stessa sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione sul pubblico interesse alla demolizione e per contraddittorietà dell’ordinanza di demolizione rispetto all’atteggiamento di piena tolleranza delle costruzioni in precedenza tenuto dal Comune di Appiano.

All’udienza del 12.06.2002 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità degli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente in memoria 26.04.2001, in quanto tardivamente proposti.

2. Con l’unico motivo dedotto nel ricorso dd. 8.2.1996 il ricorrente fa valere l’errata interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e 4 della L.P. 21.01.1987, n. 4 e dell’art. 70 T.U. delle leggi urbanistiche, sostenendo in particolare che l’ordinanza di demolizione lo avrebbe illegittimamente individuato come soggetto passivo e destinatario della stessa, in quanto le costruzioni abusive sarebbero state fatte dalla società Perkmann Albert Fiori Snc, con mezzi e per finalità proprie, la quale conduce in locazione gli immobili sin dal 1989 per uso aziendale.

Non contestando quindi il ricorrente - come già detto sopra - la sostanziale legittimità dell’intervento repressivo del Comune, lo stesso si duole del solo fatto che il provvedimento sia stato notificato oltre che alla conduttrice Perkmann Albert Fiori Snc, nella sua qualità di autore dell’abuso edilizio, anche ad esso proprietario che avrebbe dovuto, invece, essere considerato totalmente estraneo all’abuso, in quanto non avrebbe a suo dire, contribuito in alcun modo nè materialmente, nè prestando il suo assenso all’illegittima edificazione.

Ne discenderebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato, poiché, oltre la sua estraneità al compimento dell’illecito amministrativo, esso proprietario non si troverebbe neanche nella giuridica possibilità di ottemperare all’ordine di demolizione senza incorrere in violazione dei diritti della ditta Perkmann Albert Fiori Snc, anzi, la fattispecie sarebbe persino sanzionata in sede penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Le censure non sono fondate.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tutti i casi di abusi edilizi ricadono in qualche modo nella sfera di responsabilità del proprietario dell’immobile, sia perché egli è il soggetto legittimato a richiedere la concessione edilizia e di regola è anche il committente dell’opera, sia perché egli – nel caso che sia rimasto estraneo all’abuso – abbia omesso di impedire o di reprimere l’abuso stesso. Secondo l’id quod plerumque accidit si deve, infatti, presumere che il proprietario sia anche il trasgressore quale primo interessato alle costruzioni erette sul proprio fondo che, ancorché concesso a terzi, sarà pur sempre soggetto alla sua vigilanza ed al suo controllo. Per tale ragione il proprietario può essere legittimamente destinatario di provvedimenti e misure repressive per abusi edilizi verificatesi sull’immobile di sua proprietà. In proposito si richiamano le sentenze di questo Tribunale (06.03.2000, n. 58; n. 251 del 1996; 20.07.1992, n. 160) nonché del Consiglio di Stato (n. 87/1992, n. 278/88).

Inoltre, si rileva che l’ingiunzione a demolire ha natura prevalentemente ripristinatoria per cui è legittimamente adottata anche nei confronti del proprietario dell’immobile, che non ha materialmente commesso l’abuso; anche perché lo stesso è in ogni caso in grado di ottemperare a tale ingiunzione (cfr. TAR Piemonte 14.03.2001, n. 584, sez. I; TAR Bari n. 571/1993).

Per quanto riguarda poi l’affermazione del signor Erich Schwarzer di non aver avuto notizia dell’attività edificatoria svolta sul suo proprio fondo ad opera della ditta Perkmann Albert Fiori Snc, se non prima della notifica della diffida di demolizione da parte del Comune di Appiano, si rileva che la stessa appare poco credibile, posto che non è molto verosimile che egli non abbia adottato quel minimo di diligenza propria del proprietario e che non abbia pertanto vigilato quantomeno saltuariamente, su come il conduttore utilizzi i beni locati. In altre parole, è difficile credere che il ricorrente Erich Schwarzer non abbia avuto modo di accorgersi della costruzione dei manufatti abusivi sul proprio fondo, e che tali opere non siano state quindi realizzate con il suo consenso, quantomeno tacito.

Parimenti infondata è l’affermazione del ricorrente di non aver avuto il potere di intervenire sulle costruzioni abusivamente erette in ottemperanza all’ingiunzione di demolizione poiché, oltre a poter invocare l’esimente dell’adempimento ad un preciso obbligo impartitogli dalla pubblica autorità, il ricorrente avrebbe avuto - al momento della ingiunzione - anche la possibilità di essere tutelato ai sensi dell’art. 936 C.C. che attribuisce la facoltà di chiedere senz’altro la rimozione di quanto costruito dal conducente sul fondo locato.

Da quanto detto risulta la infondatezza del ricorso che deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono - come è di regola - la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali a favore del Comune di Appiano, spese che vengono liquidate in Euro 3.000,00 (tremila) oltre all’IVA e CAP, come per legge.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 12.06.2002.

IL PRESIDENTE L'ESTENSORE

Anton WIDMAIR Margit FALK EBNER

Depositata in cancelleria in data 23 agosto 2002.

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