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TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II – Sentenza 14 dicembre 2000 n. 2395Pres. Passanisi, Est. Leotta – Attardi (Avv. Agatino Cariola) c. Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa (Avv. Stato Raffaela Barone) – (accoglie).

Militare e militarizzato – Obiettori di coscienza – Termine di 9 mesi previsto dall’art. 1, comma 5°, d.lgs. 30.12.1997 n. 504 – Applicabilità anche nei confronti di tutte le posizioni non ancora definite alla data dell'1.1.2000 – Fattispecie.

Il termine di 9 mesi previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto leg.vo 30 dicembre 1997, n.504 entro il quale vanno esitate le domande di obiezione di coscienza, si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2000 (1). Pertanto, gli obiettori di coscienza che abbiano presentato la relativa domanda anteriormente all'1 gennaio 2000 debbono essere assegnati al servizio sostitutivo civile entro il termine massimo di nove mesi da quest'ultima data (ovvero entro il termine contemplato dalla pregressa normativa, se più favorevole) (1).

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(1) Cfr. TAR Abruzzo-Pescara, sent. 30 dicembre 2000 n. 863, pubblicata in www.giustamm.it, n. 1/2001.

Ha precisato analogamente il TAR Catania nella motivazione della sentenza breve in rassegna che "l'interpretazione fatta propria dal Collegio garantisce la parità di trattamento tra i giovani avviati alle armi ed i giovani obiettori di coscienza, conformemente al principio di eguaglianza contemplato dall'art.3 della Costituzione".

In applicazione del principio nella specie è stato osservato che, avendo il ricorrente presentato la domanda per l'espletamento dei servizio sostitutivo civile in data 20 ottobre 1999, egli avrebbe dovuto essere chiamato ad espletare il servizio sostitutivo civile entro e non oltre il 30 settembre 2000; onde è stato ritenuto illegittima, perché tardiva, la nota del 18 ottobre 2000, pervenuta il 3 novembre 2000, con la quale l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva assegnato il ricorrente presso il Consorzio SOL.CO. di Catania per la prestazione del servizio sostitutivo civile.

 

 

per l’annullamento

previa sospensione, della cartolina precetto del 19 ottobre 2000, con la quale il ricorrente è stato precettato a presentarsi giorno

il 31 ottobre 2000 presso il Consorzio SOL.CO. di Catania, al fine dell’espletamento del servizio sostitutivo civile;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la Camera di consiglio del 6 dicembre 2000 il Consigliere Dott. Ettore Leotta;

Uditi il Prof. Avv. A. Cariola per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Raffaela Barone per le Autorità intimate;

Visto l'art.26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall'art.9 della L. 21 luglio 2000, n.205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso stesso;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria,

Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, notificato il 16 novembre 2000, depositato il 18 novembre 2000;

Visto il decreto presidenziale n.85 del 22 novembre 2000, con il quale è stata disposta la

Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla pronuncia del Collegio, da adottarsi nella prima Camera di consiglio utile,

Premesso che con istanza dei 20 ottobre 1999, prodotta presso il Distretto militare di Catania, il Dott. Attardi Salvatore ha chiesto dì espletare il servizio sostitutivo civile;

Premesso che con nota del 18 ottobre 2000, pervenuta il 3 novembre 2000, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato il richiedente presso il Consorzio SOL.CO. di Catania per la prestazione del servizio sostitutivo civile con l'effetto dal 31 ottobre 2000;

Visto l'art.1 del decreto Leg.vo 30 dicembre 1997, n.504, che, ai cornrni 2 e 5, così dispone:

"2. 1 cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze

funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa.

Omissis…

5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l’impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772";

Ritenuto che la disciplina prima richiamata va applicata anche ai procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2000 (Cfr. C.G.A. 4 novembre 1992, n. 340; Tar Lazio, Sez. III, 17 luglio 1995, n.1253);

Ritenuto pertanto che gli obiettori di coscienza che abbiano presentato la relativa domanda anteriormente all'1 gennaio 2000 debbono essere assegnati al servizio sostitutivo civile entro il termine massimo di nove mesi da quest'ultima data (ovvero entro il termine contemplato dalla pregressa normativa, se più favorevole);

Rilevato che l'interpretazione fatta propria dal Collegio garantisce la parità di trattamento tra i giovani avviati alle armi ed i giovani obiettori di coscienza, conformemente al principio di eguaglianza contemplato dall'art.3 della Costituzione;

Atteso che, avendo il Dott. Attardi presentato la domanda per l'espletamento dei servizio sostitutivo civile in data 20 ottobre 1999, l'interessato avrebbe dovuto essere chiamato ad espletare il servizio sostitutivo civile entro e non oltre il 30 settembre 2000;

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso in epigrafe, essendo stato l’interessato chiamato a prestare il servizio sostitutivo civile a decorrere dal 3 ottobre 2000, e, quindi dopo il termine prescritto dalla normativa richiamata,

Ritenuto, attesa la novità della questione, di.dover compensare ìntegralmente tra le parti le spese e gli onorari dei giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento di chiamata al servizio sostitutivo civile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2000.

L’estensore (dott. Ettore Leotta)

Il Presidente (dott. Luigi Passanisi

Il Segretario

Depositata nella Segreteria del T.A.R. – Sez. di Catania, oggi 14 dicembre 2000.

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