CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 6 giugno 2001 n. 3074 - Pres. Venturini, Est. de Francisco - Scipione (Avv. A. Violante) c. Prefettura di Bari (n.c.) e A.N.A.S. - Ente Nazionale per le Strade (n.c.) - (annulla T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 13 settembre 2000, n. 3574).
Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Necessità - Nel caso di procedura espropriativa riguardante poche decine di proprietari - Comunicazione personale - Necessità - Sussiste - Pubblicità ex art. 8, comma 3, della L. n. 241/90 - Inapplicabilità.
Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Pubblicità ex art. 8, comma 3, della L. n. 241/90 - Riguarda soli i procedimenti di massa - Sindacabilità in sede giurisdizionale della scelta di utilizzare tale forma di pubblicità - Sussiste.
Deve ritenersi che la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui, nel caso in cui "per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"), non trova di norma applicazione allorchè si tratti di occupazione ed espropriazione di terreni appartenenti a poche decine di proprietari, ben potendosi effettuare, in tali casi, la comunicazione personale a ciascuna ditta interessata al procedimento (1).
Quella di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge n. 241/90 è fattispecie che introduce una "norma di chiusura dell'ordinamento", destinata ad operare solo in presenza di ipotesi marginali di procedimenti di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio all'interesse pubblico; la scelta dell'Amministrazione di applicare il citato III comma che consente la c.d. comunicazione di massa resta comunque soggetta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 1999, n. 14, in questa rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cdsadplen_1999-14.htm con nota di M. BORGO, Il "giusto procedimento espropriativo"
Sulle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e sui casi in cui è necessario l'avviso di inizio del procedimento v. di recente Cons. Stato, Sez. V - Sentenza 22 maggio 2001 n. 2823, in questa rivista, n. 6-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-05-22-1.htm
FATTO
Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso dell'odierna appellante per l'annullamento del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza n. 432 del 7 luglio 1997, relativo a porzioni di suolo di proprietà della ricorrente in relazione ai lavori per il recupero funzionale della S.S. 96, al Km. 119,100; nonché della determinazione A.N.A.S. n. 1096 del 2 agosto 1996, di approvazione del progetto n. 6011 del 31 marzo 1992, relativo ai predetti lavori.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È fondato ed assorbente - e può pertanto essere trattato per primo ed a prescindere dagli altri motivi di gravame - il secondo motivo di appello, con il quale la società in epigrafe ripropone la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 4 del D.M. 2 febbraio 1993, n. 284.
In primo grado tale motivo è stato disatteso, avendo ritenuto la sentenza del T.A.R. che la "legge 241, in caso di procedimento di massa (e tale è quello inteso alla pubblica utilità di strada che interessa pluralità di suoli e proprietari) all'art. 8, terzo comma, dispone per forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla stessa Amministrazione", e che nella specie tali forme pubblicitarie sarebbero state assolte in conformità alla previsione regolamentare di cui all'art. 4 del D.M. n. 284/93, mediante affissione all'albo dell'Amministrazione e pubblicazione sul B.U. del Ministero; aggiunge ancora il primo giudice che "tutti gli atti preparatori del progetto finale si sono svolti in epoca anteriore alla legge n. 241/90".
L'argomentazione del primo giudice non può essere condivisa in alcuna delle sue riferite articolazioni.
Va premesso, in punto di fatto, che il progetto dei lavori di cui si sta trattando è del 31 marzo 1992, e che la sua approvazione da parte dell'A.N.A.S. è avvenuta il 2 agosto 1996.
È dunque ovvio che, del tutto a prescindere dalle date in cui si siano svolti gli atti preparatori, la fattispecie in esame ricade nel periodo di vigenza della legge n. 241/90.
Ciò posto, per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del citato art. 7 è sufficiente richiamarsi ai principi posti dalla decisione di A.P., 15 settembre 1999, n. 14.
Né può aderirsi all'assunto del primo giudice, secondo cui nel caso in esame ricorresse la fattispecie speciale di cui al III comma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90 (a tenore del quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"; "forme di pubblicità" che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento adottato con il D.M. n. 284/93, sono "da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero" dell'interno).
Infatti, come è stato chiarito dalla stessa A.P. nella decisione n. 14/99, quella di cui al III comma dell'art. 8 della legge n. 241/90 è fattispecie che introduce una "norma di chiusura dell'ordinamento", destinata ad operare solo "in presenza di ipotesi marginali di procedimenti di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio all'interesse pubblico"; l'A.P., ove occorresse, chiarisce che la scelta dell'Amministrazione di applicare il citato III comma che consente la c.d. comunicazione di massa resta comunque "soggetta al controllo giurisdizionale" del giudice amministrativo.
Ricondotta entro tale alveo esegetico la normativa di riferimento, va certamente escluso che nel caso di specie - in cui si trattava di occupare ed espropriare il terreno necessario "per il recupero funzionale dal Km. 117,700 al Km. 121,400" (corrispondente ad un intervento su circa 4 Km. di strada statale, al quale, nella verosimile affermazione di parte appellante, sono interessate 38 porzioni di suolo corrispondenti a 24 ditte proprietarie) - potesse trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 8, III comma, della legge n. 241/90, la cui applicabilità, rettamente intesa, postula di norma un procedimento espropriativo avente un numero di soggetti passivi certamente maggiore di poche decine.
Ad abundantiam, peraltro, può osservarsi che anche l'art. 4 del D.M. n. 284/93, ove pure fosse stato applicabile, avrebbe richiesto non già la mera pubblicazione del progetto, bensì "l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero": tale atto, che avrebbe dovuto recare la specifica motivazione della sussistenza delle ragioni di deroga, non risulta invece essere stato né mai confezionato, né dunque pubblicato.
In conclusione, in accoglimento del riferito motivo di appello e con assorbimento degli altri, il gravame va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, di cui in narrativa.
Si ravvisa, tuttavia, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti originariamente impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 3 aprile 2001, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
- Lucio Venturini - Presidente
- Domenico La Medica - Consigliere
- Anselmo Di Napoli - Consigliere
- Dedi Rulli - Consigliere
- Ermanno de Francisco -Consigliere estensore.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Depositata il 6 giugno 2001.