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n. 10-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 26 settembre 2001 n. 5068 - Pres. Paleologo, Est. Di Napoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato Greco) c. Forcone ed altri (n.c.) - (annulla le sentenze del T.A.R. Abruzzo-Pescara, 26 gennaio 2001 nn. 95, 96, 98 e 102).

Militare e militarizzato - Obiettori di coscienza - Servizio sostitutivo civile - Avviamento - Termine di 9 mesi previsto dall'art. 1 del D.L.vo n. 504/1997 - Si applica solo a coloro che sono stati chiamati a visita di leva a partire dall'anno 2000 - Inapplicabilità ai coloro che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 1999.

Il termine di nove mesi per l'avviamento al servizio civile previsto dall'art. 1, commi 2 e 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504, trova applicazione solo nei confronti di coloro che, chiamati a visita di leva a partire dall'anno 2000 e riconosciuti abili ed arruolati, abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza nei 15 giorni successivi, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1998 n. 230; detto termine, viceversa, non si applica a coloro che hanno presentato domanda di avviamento al servizio sostitutivo civile entro il 31 dicembre 1999, nei confronti dei quali si applica invece il regime transitorio previsto dall'art. 9, comma 2, della L. 8 luglio 1998, n. 230 (che prevede per l'assegnazione al servizio sostitutivo civile il termine di un anno dall'accoglimento della domanda) (1).

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(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. IV ha annullato le appellate sentenze con le quali il T.A.R. di Pescara aveva ritenuti illegittimi i provvedimenti di chiamata alle armi, sotto il profilo che, avendo presentato domanda di ammissione al servizio civile entro il 31 dicembre 1999, i ricorrenti in primo grado non erano stati avviati a detto servizio entro il 30 settembre dello stesso anno, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504.

Ha osservato in proposito la Sez. IV che «i termini del procedimento di avviamento al servizio civile sanciti dalla legge per la fase transitoria ("fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti . . .": art. 9, comma 2, della L. 8 luglio 1998, n. 230) devono essere distinti da quelli previsti a regime come limite massimo per l'impiego (nove mesi ex art. 1, comma 5, del D.Lgs n. 504 del 1997, comprensivi del periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza)».

Da tali disposizioni risulta infatti - secondo la Sez. IV - che «il legislatore, volendo rendere omogenei i tempi massimi di disponibilità del cittadino militare o obiettore, rispetto al servizio obbligatorio militare o civile, ha differito l'applicazione del termine di nove mesi, sancito dal citato art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1997, al 1° gennaio 2000, come risulta univocamente dall'art. 13 del medesimo decreto, che rinvia l'entrata in vigore della disposizione normativa in esame rispetto a tutte le altre».

In senso opposto si è invece finora espressa la giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali: v. da ult. TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I - Sentenza 20 agosto 2001 n. 640, in questa rivista Internet n. 9/2001 (secondo cui il termine di 9 mesi si applica anche a coloro che hanno presentato domanda prima dell'1.1.2000) ed ivi ulteriori riferimenti.

 

 

(omissis)

Visti gli artt. 21, nono comma, e 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotti dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti per l'applicazione delle suddette norme e che il giudizio risulta maturo per la decisione definitiva;

Premesso che:

i ricorsi di cui in epigrafe possono essere riuniti essendo oggettivamente connessi;

con le decisioni indicate in epigrafe il T.A.R. di Pescara ha accolto i ricorsi degli odierni appellati che, avendo presentato domanda di ammissione al servizio civile entro il 31 dicembre 1999, non sono stati avviati a detto servizio entro il 30 settembre dello stesso anno ai sensi dell'art. 1, 5° comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504;

l'Amministrazione appellante sostiene che nei confronti di quanti chiedono l'ammissione al servizio sostitutivo civile la norma di cui all'art. 1, commi 2 e 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 trova applicazione solo nei confronti di coloro che, chiamati a visita di leva a partire dall'anno 2000 e riconosciuti abili ed arruolati, abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza nei 15 giorni successivi, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1998 n. 230;

Considerato che:

i termini del procedimento di avviamento al servizio civile sanciti dalla legge per la fase transitoria ("fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti . . .": art. 9, comma 2, della L. 8 luglio 1998, n. 230) devono essere distinti da quelli previsti a regime come limite massimo per l'impiego (nove mesi ex art. 1, comma 5, del D.Lgs n. 504 del 1997, comprensivi del periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza);

il legislatore, volendo rendere omogenei i tempi massimi di disponibilità del cittadino militare o obiettore, rispetto al servizio obbligatorio militare o civile, ha differito l'applicazione del termine di nove mesi, sancito dal citato art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1997, al 1° gennaio 2000, come risulta univocamente dall'art. 13 del medesimo decreto, che rinvia l'entrata in vigore della disposizione normativa in esame rispetto a tutte le altre,

pertanto, i termini per l'avviamento al servizio civile previsti dal citato art. 1 D.Lgs. n. 504, in quanto relativi ad un procedimento unitario, debbono riferirsi a soggetti chiamati alla leva dopo il 1° gennaio 2000;

Ritenuto, in conclusione, che gli appelli devono essere accolti, con la riforma delle sentenze impugnate;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, previa riunione, accoglie gli appelli e, per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi proposti in primo grado.

Condanna gli appellati a rimborsare all'Amministrazione le spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida in lire tre milioni (un milione per il primo grado e due milioni per il secondo grado) per ciascun appellato, senza vincolo di solidarietà fra gli stessi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso a Roma, il 5 giugno 2001, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Giovanni Paleologo Presidente

Anselmo Di Napoli Consigliere, estensore

Marcello Borioni Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Vito Poli Consigliere

Depositata il 26 settembre 2001.

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