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n. 1-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 10 gennaio 2002 n. 122 - Pres. Paleologo, Est. de Francisco - Regione Umbria (Avv.ra Stato) c. Bizzarri (Avv.ti A. Baldassarre e M. Rampini) e con l'intervento ad adiuvandum del S.UNI.FA.R. (Sindacato Unitario Farmacisti Rurali) (Avv. A. Mariani Marini) - (rimette all'Ad. Plen. la decisione dell'appello avverso la sentenza del T.A.R. Umbria, 14 giugno 2000, n. 463).

Giustizia amministrativa - Procedimenti abbreviati - Dimidiazione di tutti i termini processuali - Ex art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Applicabilità o meno anche ai termini di notifica e deposito previsti per l'appello - Deferimento della questione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Va rimessa alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione se il dimezzamento dei termini processuali previsto l'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, novellata dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, si riferisca tanto alla notifica, quando al deposito dell'atto di appello, ovvero se il termine (di 60 giorni) per la proposizione del ricorso di primo grado (nonché, quello di trenta giorni per il deposito dello stesso ricorso), di cui al 2° comma dell'art. 23 bis, vada anche riferito all'atto introduttivo dell'appello (1).

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(1) Sulla inapplicabilità del dimezzamento dei termini ex art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 al termine previsto per il deposito del ricorso v. nel n. 10-2001 di questa rivista TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II - Sentenza 9 ottobre 2001 n. 6697, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombmi1_2001-10-9-1.htm, con nota di commento di G. VIRGA.

 

FATTO

Viene in decisione l'appello della regione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto, dichiarando l'obbligo della Regione di provvedere nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto dall'odierno appellato per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida notificata il 15.2.2000, per l'assegnazione della sede farmaceutica n. 38 del Comune di Perugia (in località Santa Sabina-Lacugnano); nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere alla copertura di detta sede utilizzando la graduatoria esistente e del diritto del ricorrente a conseguirne l'assegnazione.

In appello, per sostenere le ragioni di parte appellante, è intervenuto in giudizio il S.UNI.FA.R. (Sindacato Unitario Farmacisti Rurali).

DIRITTO

La difesa di parte appellata (Bizzarri) ha preliminarmente sollevato un'eccezione di irricevibità del presente appello, perché depositato (il 18.10.2000) oltre il termine di giorni 15 dalla data di sua notificazione (29.9.2000), termine così ridotto ai sensi dell'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, novellata dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

La disposizione appare senz'altro applicabile alla presente fattispecie, essendo quest'ultima sussumibile nella previsione del 1° comma, lettera c), del citato art. 23 bis: il giudizio ha infatti ad oggetto un (rifiuto di) provvedimento relativo ad una procedura di affidamento di un pubblico servizio, qual'è quello farmaceutico.

La tesi di parte appellata si fonda sull'assunto che dal citato art. 23 bis, II e VII comma, derivi la riduzione di tutti i termini processuali alla metà, con la sola esclusione di quello di sessanta giorni per la notificazione del ricorso di primo grado (nonché, eventualmente, di quello di trenta giorni per il deposito dello stesso ricorso originario).

Alla stregua di un'esegesi sistematica, in effetti, l'espressa previsione (comma VII) di un termine di trenta giorni, cioè dimezzato, per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1, appare difficilmente conciliabile con il mantenimento del termine intero, di trenta giorni, per il deposito dell'atto di appello; tanto più in quanto quest'ultimo termine, pur non espressamente considerato dal comma VII, ricadrebbe comunque nella generale previsione di dimezzamento dei termini di cui al comma II, almeno ove si convenga che l'eccezione introdotta dall'inciso salvo quelli per la proposizione del ricorso è riferibile solo a quello di primo grado.

Anche sul piano teleologico pare ragionevole supporre che il legislatore abbia inteso escludere l'abbreviazione dei termini limitatamente alla fase, prodromica all'introduzione del processo, in cui è ipotizzabile che il ricorrente non sia ancora munito di difensore; mentre in ogni fase successiva (e dunque, per le due diverse tesi in quest'ottica egualmente sostenibili, a partire dalla notifica, ovvero dal deposito, del ricorso di primo grado) non è illogico affermare che il dimezzamento dei termini processuali si riferisca tanto alla notifica, quando al deposito, dell'atto di appello.

Tuttavia, secondo un'esegesi letterale (sebbene la brevità della legge n. 205/00 in rapporto alle complessità della materia sconsigli di fondarsi sempre sul mero testo delle norme), non può escludersi l'opposta conclusione. Il termine ricorso, di cui al II comma dell'art. 23 bis, andrebbe allora riferito non solo a quello di primo grado, ma anche all'atto introduttivo dell'appello. Ovvero, andrebbe argomentato, a contrario anziché a simili o a fortiori, dal fatto che il VII comma ha omesso ogni considerazione del termine per il deposito.

Poiché trattasi di questione di massima di particolare rilievo per un gran numero di affari di competenza di tutte le tre Sezioni giurisdizionali di questo Consiglio, e su tale argomento possono originarsi contrasti giurisprudenziali, il Collegio stima opportuno rimettere, d'ufficio, la decisione dell'affare all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 45, I comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - rimette la decisione dell'affare all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Depositata il 10 gennaio 2002.

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