TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II – Sentenza 9 ottobre 2001 n. 6697 – Pres. Guerrieri, Est. Savoia - Capra (Avv. Bertacco) c. Comune di Cavargna (Avv. Tumbiolo).
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Deposito - Termini - Nel caso di ricorso in una delle materie previste dall’art. 4 della L. n. 205/2000 - E’ quello ordinario di 30 giorni - Dimidiazione dei termini - Deve intendersi riferita a tutti i termini processuali previsti, eccezion fatta non solo per il termine per la notifica ma anche per quello di deposito.
Espropriazione per p.u. - Decreto di occupazione di urgenza - Non preceduto da apposito avviso di inizio del procedimento agli interessati - Illegittimità.
E' da ritenere ammissibile un ricorso soggetto alla particolare procedura prevista dall’art. 4 della L. n. 205/2000 (nella specie, si trattava di un ricorso avverso atti espropriativi connessi all’esecuzione di oo.pp.) depositato entro il termine di 30 giorni dall’ultima notifica, atteso che il disposto dell'art. 23 bis, comma 2°, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge n. 205/2000, va interpretato nel senso che tale disposto finisce per escludere dalla dimidiazione dei termini non solo i termini per ricorrere, ma anche quelli per il deposito del ricorso stesso, dato che la mera notifica non comporta la proposizione del ricorso (1).
E' illegittimo un decreto di occupazione di urgenza ove risulti che della procedura espropriativa non sia stata data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, in modo tale da consentire la partecipazione al procedimento, da considerarsi rilevante ai fini dell'apporto eventualmente conseguibile in ordine alla valutazione che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare per rendere, ove possibile, compatibile la realizzazione dell'opera pubblica con l'edificabilità dell'area.
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(1) Dispone l’art. 23 bis, comma 2°, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della L. 21 luglio 2000 n. 205 che (per i c.d. procedimenti speciali) «i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso».
Diversa era la disciplina dei procedimenti speciali prevista dal c.d. decreto salvacantieri (art. 19, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modifiche in legge 23 maggio 1997, n. 135) il quale genericamente prevedeva che i termini processuali erano ridotti alla metà (in sede di conversione del decreto legge era stato precisato che "tutti" i termini processuali erano ridotti alla metà).
Come si ricorderà, della previgente disciplina si era occupata prima la Corte costituzionale (con sentenza 10 novembre 1999 n. 427, in questa rivista, pag. http://www.giustamm.it/corte/ccost_1999-427.htm ) e poi il Consiglio di Stato (v. la decisione dell’Adunanza Plenaria, 14 febbraio 2001 n. 2, in questa rivista, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cdsadplen_2001-2.htm ).
Con la sentenza della Corte Costituzionale appena citata la disciplina dei termini prevista dal decreto salvacantieri (che riguardava anche i termini per la proposizione del ricorso) era stata ritenuta costituzionalmente legittima, atteso che «la previsione di un termine di trenta giorni per notificare il ricorso non comprime, oltre i limiti di ragionevolezza ed effettività, il diritto di cui all’art. 24 della Costituzione, poiché non riduce i tempi di preparazione delle necessarie difese al punto da pregiudicarne l’efficacia e la completezza, lasciando al ricorrente un congruo margine di valutazione».
Con la successiva decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 14 febbraio 2001 n. 2 (ma v. anche nello stesso senso da ult. Sez. V, 28 agosto 2001 n. 4526, in questa rivista, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-08-28-1.htm ), era stato inoltre precisato che la disposizione di cui all'art. 19, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, con la quale è stata prevista la riduzione alla metà dei termini processuali relativa a ricorsi in materia di appalti di opere pubbliche e connesse espropriazioni per p.u., era applicabile anche al termine di notificazione del ricorso di cui all'art. 21 L. 1034/1971, tenuto conto anche del contenuto precettivo della legge di conversione n. 135/97, che ha premesso alla formulazione del decreto legge ("i termini processuali sono ridotti della metà") un significativo "tutti".
L’originaria disciplina dei c.d. procedimenti speciali (tra i quali ricadono ormai tutte le controversie in materia di appalto, di espropriazione per pubblica utilità, nonchè tutti gli altri provvedimenti - di carattere spesso eterogeneo - che sono stati elencati dall’art. 4 della L. n. 205/2000) è stata modificata dalla legge appena citata, la quale - per ciò che concerne i termini - espressamente esclude dalla dimidiazione dei termini processuali prevista dalla stessa norma, i termini per la «proposizione del ricorso».
Il legislatore si è probabilmente accorto che, al di là delle considerazioni svolte dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 427/1999, la previsione di termini dimezzati anche per la proposizione dei ricorsi finiva per rendere oltremodo difficile la tempestiva proposizione dei ricorsi stessi.
Già in sede di prima esegesi delle nuove norme concernenti i procedimenti speciali, chi scrive aveva avuto modo di rilevare ( v. l’articolo «I procedimenti abbreviati previsti dalla L. 21 luglio 2000, n. 205», in questa rivista, n. 10/2000, pag. http://www.giustamm.it/articoli/virgag_procedabbrev.htm ) che era da chiarire se l’esenzione (dalla dimidiazione dei termini) riguardava il solo termine per la notifica del ricorso ovvero anche quello per il suo successivo deposito.
In quella sede si era osservato che la dizione letterale della norma (che fa riferimento alla "proposizione" del ricorso) poteva indurre a ritenere che il legislatore avesse inteso riferirsi al termine per la notifica, anche se - si aggiungeva - appariva
abbastanza incongruo che fosse stato previsto il termine ordinario (di 60 giorni) per la notifica ed un termine di 15 giorni per il deposito.In realtà, così come osservato - sia pure succintamente - dal T.A.R. Lombardia con la sentenza in rassegna, il riferimento ai termini «per la proposizione del ricorso» induce a ritenere che la esenzione dalla dimidiazione dei termini riguardi non solo il termine per la proposizione, ma anche quello per il successivo deposito del ricorso, «dato che la mera notifica non comporta la proposizione del ricorso».
L’osservazione coglie nel segno.
Senza volersi addentrare in discussioni semantiche circa il significato da attribuire alla parola «proposizione» del ricorso, e senza neppure fare riferimento al dato (pur rilevante) della dizione letterale impiegata (e cioè al fatto che la disposizione stessa fa riferimento non già "al termine" ma "ai termini" per la proposizione del ricorso), non vi è dubbio che l’instaurazione del rapporto giuridico-processuale nell’ambito del giudizio amministrativo ha luogo solo con il deposito del ricorso (v. in tal senso per tutti ALB. ROMANO, Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, II ed., Padova 2001, pag. 744, ove si osserva che «la costituzione del rapporto processuale si identifica con il deposito del ricorso presso la segretaria del T.A.R., poichè solo in tale momento il giudice viene investito del giudizio»; in giurisprudenza v. Cons. Stato, Ad. Plen, n. 35 del 1980, in Il Cons. Stato 1980, I, 834 ed Ad. Plen., n. 3 del 1978, ivi, 1978, I, 141).
Sembra quindi corretta l’interpretazione seguita dal T.A.R. Lombardia nel ritenere che, nel caso di ricorso riguardante una delle materie elencate dall’art. 4, 1° comma, della L. n. 205/2000, il ricorso è ritualmente proposto nel caso in cui non solo sia stato notificato nel termine ordinario di 60 giorni, ma sia stato depositato nell’altrettanto ordinario termine di 30 giorni dall’ultima notifica, non essendovi ragioni logiche per non ritenere estesa l’esenzione prevista dall’art. 4, 2° comma cit., anche al termine previsto per il deposito (G.V., 30-10-2001).
PER L'ANNULLAMENTO
Del decreto 1826 del 18.10.2000 di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per realizzare la strada d'accesso all'immobile di proprietà comunale case popolari; del successivo decreto di occupazione, della comunicazione di deposito degli atti del procedimento, delle delibere: n. 32; 47; 18.
Visto il ricorso in epigrafe;
visto l'atto di costituzione dell’amministrazione resistente;
vista la propria ordinanza cautelare 24 gennaio 2001;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 i procuratori delle parti, relatore il Cons. Riccardo Savoia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso;
vista l'eccezione di irricevibilità, per essere stato il ricorso depositato scaduto il termine per lo stesso, alla luce del disposto dell'art. 23 legge n. 1034/71 come modificato dalla legge n. 205/2000, pari a 15 giorni dalla notifica del ricorso;
rilevato:
che l'eccezione è infondata, posto che laddove la legge fa salvi i termini per la proposizione del ricorso intende ricomprendervi anche quelli per il deposito dello stesso, dato che la mera notifica non comporta, appunto la proposizione del ricorso;
che, del resto, la norma in parola fa giustizia di quell'orientamento, anche avallato in sede costituzionale, volto a estendere il contenuto acceleratorio della reazione giurisdizionale all'atto ritenuto illegittimo, fissando, invece, come termini ragionevoli quello ordinario sia per la notifica del ricorso che per l'adempimento successivo del deposito dello stesso;
che il ricorso è fondato, in relazione alla mancata partecipazione al procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, da considerarsi rilevante ai fini dell'apporto eventualmente conseguibile in ordine alla valutazione che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare per rendere, ove possibile, compatibile la realizzazione dell'opera pubblica con l'edificabilità dell'area dei ricorrenti;
che conseguentemente devono essere annullati gli atti della procedura ablatoria adottati in difetto della ridetta partecipazione procedimentale previa;
rilevato che sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa, in relazione ai tempi procedimentali seguiti;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale Amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7.03.01, con intervento dei seguenti Magistrati:
Pio Guerrieri - Presidente
Riccardo Savoia - Consigliere estensore
Nicola Russo - Referendario
Pubblicata nei modi di legge (art. 55, L. 27.4.82, n. 186) mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 ottobre 2001.