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Giurisprudenza
n. 3-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 18 marzo 2002 n. 1609 - Pres. Venturini, Est. Lamberti - Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli (Avv. Marotta) c. Comune di Quarto (Avv.ti Barone e Montefusco) e Regione Campania (Avv. Bocchini) - (annulla T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 12 settembre 1985, n. 408).

1. Edilizia economica e popolare - PEEP - Adozione - Motivazione in ordine alla necessità dell'adozione del piano e comunque al suo dimensionamento in relazione al fabbisogno abitativo per almeno un decennio - Necessità.

2. Edilizia economica e popolare - PEEP - Adozione - Dimensionamento del piano - Parametri da valutare - Individuazione - Incremento demografico - Ha particolare ma non esclusivo rilievo.

3. Espropriazione per p.u. - Occupazione di urgenza - Delibera autorizzativa - Competenza - Ex art. 106 D.P.R. n. 616/1977 - E' del Consiglio comunale.

1. E' illegittima la delibera di adozione di piano di zona di edilizia economica e popolare (nella specie, per un Comune con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti) senza un'articolata e ragionata motivazione in ordine alla ritenuta necessità di adottare un piano di edilizia economica e popolare e comunque priva di una specifica considerazione relativa al c.d. "dimensionamento" e cioè al fabbisogno abitativo previsto per il decennio a venire, fabbisogno che deve essere il risultato di valutazioni razionali ed attendibili, basate su dati concreti ed attuali (1).

2. La dimensione del piano per l'edilizia economica popolare deve essere stabilita in base ad una molteplicità di parametri (pregressa presentazione di domande di assegnazione alloggi insoddisfatte, frazionamento di nuclei familiari, consistenza abitativa, capacità tecnico-finanziarie dell'industria privata negli ultimi 3 anni per la realizzazione di alloggi residenziali) tra i quali l'incremento demografico ha particolare, ma non esclusivo rilievo (2).

3. La delibera di autorizzazione all'occupazione d'urgenza va adottata, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esclusivamente dal Consiglio comunale e non dal Sindaco o dalla Giunta; quest'ultima, in ogni caso, non può procedere ad una delega o attribuzione di competenza ad altro organo.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 1992, n. 698.

Sul dimensionamento del PEEP in rapporto al fabbisogno abitativo v. in questa Rivista Internet Cons. Stato, Sez. IV, sent. 20 maggio 1999 n. 858, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_1999-858.htm e Sez. IV, sent. 15 settembre 1998, n. 1156, ivi, pag. http://www.giustamm.it/cds1/constato4_1998-1156.htm.

(2) Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 1978, n. 314; id., 5 luglio 2000, n. 3730, in Riv. giur. edilizia 2001, I, 235, secondo cui, in particolare, «ai fini della determinazione del fabbisogno di alloggi da destinare ad edilizia economica e popolare non esiste un nesso necessariamente inscindibile fra fabbisogno abitativo ed incremento della popolazione, rappresentando quest'ultimo solo una componente del calcolo da effettuarsi e potendosi prendere in esame anche altri elementi quali l'esigenza del rinnovato modo di vivere della popolazione, legato all'evoluzione sociale in atto».

 

 

FATTO

Con ricorso n. 98/81 l'Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli chiedeva l'annullamento dei seguenti atti:

delibera del Consiglio Comunale di Quarto del 17 febbraio 1977, n. 9 di adozione del Piano di zona di edilizia economica e popolare;

delibera del Consiglio Comunale di Quarto del 17 febbraio 1977, n. 10 di adozione del Piano pluriennale di attuazione;

decreto del Presidente della Regione Campania 11 agosto 1980, n. 9919 di approvazione del suddetto Piano di edilizia economica e popolare.

Con successivo ricorso n. 99/81, veniva chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

decreto del Sindaco del Comune di Quarto n. 7555 dell'8 novembre 1980 di autorizzazione all'occupazione di un fondo di proprietà dell'Arciconfraternita dei Pellegrini;

delibera di Giunta Municipale del Comune di Quarto n. 534 del 20 ottobre 1980.

In punto di fatto, l'Arciconfraternita esponeva di essere proprietaria di alcuni suoli siti nel Comune di Quarto riportati nel catasto al foglio n. 14, partita 44, p.lla 5 dell'estensione di circa 99,948 mq.

A seguito della notifica del decreto n. 7555 dell'8 novembre 1980 del Sindaco di Quarto di occupazione di parte di detto suolo, l'appellante è venuta a conoscenza dell'adozione comunale e dell'approvazione regionale del Piano di zona di edilizia economica e popolare.

In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Quarto, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Il T.A.R. della Campania riuniti i ricorsi li rigettava con la sentenza di cui all'epigrafe.

Nell'appello sono stati riproposti i motivi adotti in primo grado, compresa l'istanza istruttoria con la quale si chiedeva l'acquisizione delle delibere consiliari di Quarto nn. 9 e 10 del 17 febbraio 1977 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9919 dell'11 agosto 1980.

Tale richiesta, reiterata nell'appello è stata accolta da questo Consiglio con la decisione interlocutoria n. 1076/96 che ha disposto il deposito degli atti predetti.

L'istruttoria è stata adempiuta dalla Regione Campania e del Comune di Quarto con nota 26.11.1996 e 16.12.1996 contenenti anche i provvedimenti di adozione e l'approvazione del Piano di edilizia economica e popolare.

A seguito del deposito, torna in discussione l'appello di che trattasi, ove sono stati riproposti i motivi dedotti in primo grado avverso i provvedimenti.

Anche nel presente giudizio si è costituito il Comune chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata chiamata innanzi al Collegio all'udienza del 30.10.2001.

DIRITTO

Dei motivi di censura riferiti ai distinti ricorsi in primo grado avverso i provvedimenti di cui in narrativa, precede in via logica, l'esame di quelli adotti nel gravame n. 98/81 nei confronti del Piano di zona "167" del Comune di Quarto.

Le censure si palesano fondate, alla luce della documentazione istruttoria depositata in atti, e, in particolare dalla relazione a supporto del piano di zona progettato dall'Architetto Migliorino.

Dei motivi da esaminare sono invero fondati i primi due, di omessa motivazione in ordine alla necessità di adottare il Piano di edilizia economica e popolare da parte di un Comune che ha una popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Non può essere condiviso quanto l'impugnata sentenza deduce, in merito alla non necessità di una specifica motivazione. Tale affermazione è smentita dalla relazione illustrativa del piano medesimo che contiene le ragioni per cui il Comune ha proceduto alla sua adozione, ragioni che peraltro non lo giustificano come il ricorrente afferma nel secondo motivo.

Ed invero, poichè il Comune di Quarto ha una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, occorreva nella specie un'articolata e ragionata motivazione in ordine alla ritenuta necessità di adottare un piano di edilizia economica e popolare. In proposito, invece, nulla si dice di pertinente ad una tale necessità, onde ancora una volta non c'è alcuna possibilità per intravedere una valida motivazione per relationem.

Nella relazione manca, invero, ogni considerazione relativa al c.d. "dimensionamento", cioè al "fabbisogno abitativo previsto per il decennio a venire", fabbisogno che "deve essere il risultato di valutazioni razionali ed attendibili, basate su dati concreti ed attuali" (Cons. Stato, IV, 11 giugno 1992, n. 698; 20 maggio 1999, n. 858).

E, d'altro canto, non solo la relazione non tiene alcun conto del fabbisogno abitativo previsto per il decennio a venire, ma non tiene conto anche di altri concorrenti e fondamentali parametri di riferimento, secondo cui "la dimensione del piano per l'edilizia economica popolare deve essere stabilita in base ad una molteplicità di parametri (pregressa presentazione di domande di assegnazione alloggi insoddisfatte, frazionamento di nuclei familiari, consistenza abitativa, capacità tecnico-finanziarie dell'industria privata negli ultimi 3 anni per la realizzazione di alloggi residenziali) tra i quali l'incremento demografico ha particolare, ma non esclusivo rilievo" (Cons. Stato, IV, 7 aprile 1978, n. 314 5 luglio 2000, n. 3730).

Nella relazione è invero dato leggere l'affermazione che il piano di edilizia economica e popolare in oggetto si pone come "variante" rispetto all'esistente piano di fabbricazione. Ma nessuna logica motivazione è dato riscontrare a sostegno di una variante del genere: non è quindi sostenibile una valida ed adeguata motivazione per relationem della delibera di approvazione del p.e.e.p. .

Sono pertanto da accogliere i motivi dal terzo al sesto del ricorso di primo grado, con assorbimento di quelli ulteriori.

Va conseguentemente accolto anche l'appello avverso la prima decisione, nella parte in cui rigetta il secondo ricorso, n. 99/81, nei confronti del decreto di occupazione.

In particolare, appare fondato il secondo motivo, avverso il decreto di occupazione perchè emanato dal Sindaco di Quarto e non dal Consiglio comunale, in violazione dell'art. 106 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. In ogni caso, anche la Giunta municipale era carente del potere di autorizzare l'occupazione di urgenza; di tal chè la delibera n. 534 del 1980 di G.M. era parimenti illegittima e andava annullata.

Diversamente da quanto ha ritenuto il T.A.R. circa la legittimità sia della delibera di Giunta municipale con la quale il Sindaco è stato incaricato di eseguire l'occupazione sia il conseguenziale decreto di occupazione, il potere si occupazione può essere esercitato, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, esclusivamente dal Consiglio comunale e non dal Sindaco o dalla Giunta, la quale non può comunque procedere ad una delega o attribuzione di competenza ad altro organo.

Va infine rilevato che la delibera di Giunta municipale non autorizza l'occupazione ma delega il Sindaco all'emanazione del provvedimento stesso; di tal chè il decreto sindacale può considerarsi solo quale atto conseguenziale, ma non mero atto esecutivo, cioè conferma di espressione di volontà già manifestatasi in altra sede.

L'appello deve pertanto essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato - Quarta sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in premesse, accoglie l'appello proposto dall'Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli e, per l'effetto annulla l'impugnata sentenza.

Accoglie i ricorsi originari.

Condanna gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in lire cinquemilioni in favore dell'appellante.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Lucio VENTURINI Presidente

Domenico LA MEDICA Consigliere

Cesare LAMBERTI Consigliere, est.

Aldo SCOLA Consigliere

Ermanno DE FRANCISCO Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata il 18.3.2002.

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