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n. 7/8-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 26 giugno 2002 n. 3549 - Pres. Trotta, Est. Cappugi - Agenzia delle Entrate (Avv. Stato Palmieri) c. Toffolo (n.c.) - (annulla T.A.R. Lombardia, Sez. I, 29 agosto 2001, n. 5668).

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Ricorso ex art. 25 della L. n. 241/90 - E' soggetto alla ordinaria disciplina prevista per i ricorsi d'impugnazione - Notifica oltre che all'Amministrazione anche ad almeno un controinteressato - Necessità - Fattispecie.

Il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 L. n. 241 del 1990 ha natura impugnatoria di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell'inerzia) dell'Amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni fissato dalla legge, tanto all'organo che ha emanato l'atto impugnato, quanto ai controinteressati, tali dovendosi considerare tutti quei soggetti ai quali si riferiscono i documenti richiesti (1).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 24 giugno 1999, n. 16, in questa Rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cdsadplen_1999-16.htm.

Alla stregua del principio nella specie (si trattava di un ricorso ex art. 25 L. 241/90 avverso il diniego di accesso ai "dati anagrafici - cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché della residenza in possesso dell'Amministrazione - dei funzionari che avevano sottoscritto atti impositivi e ruoli d'imposta nei propri confronti, palesemente viziati quantomeno per colpa grave", la Sez. IV, rilevato che il ricorso non era stato notificato ad almeno uno dei funzionari i cui dati anagrafici erano oggetto dell'istanza di accesso, essendo i funzionari stessi titolari dell'interesse ad evitare la divulgazione dei documenti in questione, ha dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile, con conseguente annullamento della sentenza emessa in prime cure senza rinvio.

 

 

FATTO

Il sig. Gianni Toffolo ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ex art. 25 legge 241 del 1990, avverso il diniego di accesso ai "dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché della residenza in possesso dell'Amministrazione) dei funzionari che hanno sottoscritto atti impositivi e ruoli d'imposta nei propri confronti, palesemente viziati quantomeno per colpa grave".

Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ordinando, per l'effetto, all'Agenzia delle entrate di esibire e consentire la estrazione di copia dei documenti richiesti.

Avverso tale sentenza propone appello la stessa Agenzia la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Nel merito, sostiene che non sussistono i presupposti per l'accesso in quanto l'istanza è motivata dall'esigenza del sig. Toffolo di instaurare una causa civile per il risarcimento dei danni nei confronti di alcuni funzionari, ovvero da un interesse di tipo difensivo inerente ad una lite tra privati, evidentemente non funzionale ad esigenze di tipo partecipativo o di trasparenza; inoltre i dati anagrafici richiesti sono contenuti nei registri dello stato civile i quali, ai sensi dell'art. 450 c.c., sono pubblici.

Il sig. Toffolo non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Come ha affermato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con decisione n. 16 del 24 giugno 1999), "Il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 l. n. 241 del 1990, ha natura impugnatoria di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell'ineria) dell'amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del proces

so amministrativo; ne consegue che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità tanto all'organo che ha emanato l'atto impugnato quanto ai controinteressati, i quali debbono considerarsi i soggetti a cui si riferiscano i documenti richiesti, nel termine perentorio di trenta giorni fissato dalla legge".

Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere tempestivamente notificato ad almeno uno dei funzionari (ad esempio, Salvatore Fichera presso la sua sede di servizio, trattandosi di dati in possesso del ricorrente in quanto desumibili dagli atti impositivi) i cui dati anagrafici sono oggetto dell'istanza di accesso, essendo essi titolari dell'interesse ad evitare la divulgazione dei documenti in questione. In mancanza di tale notifica, il T.A.R. avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile.

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio al giudice di primo grado.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto annulla la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2001, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Gaetano TROTTA Presidente

Domenico LA MEDICA Consigliere

Costantino SALVATORE Consigliere

Anselmo DI NAPOLI Consigliere

Maria Grazia CAPPUGI Consigliere. est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

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