CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 31 luglio 2002 n. 3245 - Pres. Trotta, Est. Saltelli - ACOP - Appalti Costruzioni Progettazioni s.r.l. (Avv.F. Francario) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato D. Ranucci) e Ditta Costruzioni Zinzi s.r.l. (Avv. G. Vitello).
Contratti della P.A. - Offerte - Offerte anomale - Verifica - Ex art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, che richiama la direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE - Va effettuata in contraddittorio - Omissione - Conseguenze - Ordine in via cautelare di procedere ad una nuova verifica dell'anomalia delle offerte, in contraddittorio con le imprese interessate - Va emesso - Riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. VI, 27 novembre 2001.
Nel caso in cui il bando di gara preveda espressamente che la valutazione delle offerte anomale venga effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 - il quale richiama espressamente l'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 - la verifica dell'anomalia va espletata in contraddittorio, come precisato con la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. VI, 27 novembre 2001 (in causa C-285/99 e C-286/99) con riguardo alle giustificazioni fornite circa la specifica composizione delle offerte (alla stregua del principio nella specie la Sez. IV, constatato che la verifica dell'anomalia delle offerte non era stata espletata in contraddittorio, ha accolto l'istanza cautelare proposta con il ricorso di primo grado e ha ordinato all'Amministrazione appaltante di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta in contraddittorio, secondo le puntuali indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia, Sez. VI, 27 novembre 2001) (1).
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(1) La sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. IV, 27 novembre 2001 è stata pubblicata in questa Rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/private/corte/cortegiust6_2001-11-27.htm ed ivi ulteriori riferimenti; la questione era stata rimessa alla Corte di Giustizia con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 1999 n. 1173, in questa Rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_1999-1173o.htm.
Per l'annullamento
Dell'ordinanza del TAR LAZIO, ROMA, Sezione I BIS n. 2747/2002, resa tra le parti, concernente APPALTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PALAZZINA VOLO ECC. C/O AEROPORTO GROSSETO;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
DITTA COSTRUZIONI ZINZI S.R.L.
MINISTERO DELLA DIFESA
Udito il relatore Cons. Carlo Saltelli e uditi, altresì, per le parti l'Avvocato dello Stato D. Ranucci, gli avvocati F. Francario e L. Di Raimondo su delega dell'avv. G. Vitello;
Rilevato che il bando di gara prevedeva espressamente che la valutazione delle offerte anomale sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 21, co. I bis della legge 11.2.1994 n. 109, il quale richiama espressamente l'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14.06.93;
Che pertanto la verifica dell'anomalia andava espletata in contraddittorio, come precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 27 novembre 2001 (in causa C-285/99 e C-286/99) con riguardo alle giustificazioni fornite circa la specifica composizione delle offerte;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5706/2002) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e ordina all'Amministrazione appaltatrice di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta in contraddittorio, secondo le puntuali indicazioni contenute nella sentenza 27 novembre 2001 della Corte di Giustizia (Sez. VI).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 30 luglio 2002.
Depositata il 31 luglio 2002.