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n. 3-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 17 marzo 2003 n. 1002 - Pres. Trotta, Est. Mollica - D'Ammaco ed altri (Avv.ti Balzano e Bellini) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri (Avv.ra Stato), Regione Puglia (Avv. Portaluri), Regione Emilia Romagna (Avv. Russo Valentini), Regione Veneto (Avv.ti Manzi, Vidotti e Morra).

Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale - Piano regionale di riordino rete ospedaliera - Strutture sanitarie private accreditate - Determinazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dall'art. 6 D.Lgs. n. 502/92 - A seguito dell'entrata in vigore dell' art. 54 L. 27 dicembre 2002 n. 289 - Domanda di sospensione - Non può essere accolta.

A seguito del sopravvenuto art. 54 L. 27 dicembre 2002 n. 289 (che reca disposizioni confermative, dal 1° gennaio 2001, dei livelli essenziali di assistenza previsti dall'art. 6 D.Lgs. n. 502/92, nonché di individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli medesimi e delle relative esclusioni e limitazioni con specifico richiamo alle prestazioni definite dal DPCM 29 novembre 2001, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo), deve considerarsi superato dell'iniziale orientamento in materia, originato da un diverso contesto normativo; d'altra parte, i profili di incostituzionalità sollevati non appaiono sorretti da elementi che possano indurre, prima facie, a ritenerne la non manifesta infondatezza (1).

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(1) Breve nota di PIER LUIGI PORTALURI (Associato di diritto amministrativo nell'Università di Lecce)

Con l'ordinanza in rassegna la Sezione quarta prende prima facie posizione sulla legittimità della legislazione sopravvenuta in materia di LEA, e cioè sull'art. 54, 1° e 2° comma, l. 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), preceduta in Puglia dall'art. 18, l.r. n. 20 del 9.12.2002.

In particolare, in sede cautelare il Consiglio di Stato non ha condiviso la tesi degli appellanti, secondo cui quella normazione primaria si risolverebbe non solo e non tanto in una legge-provvedimento, quanto, nella sostanza, in una sanatoria dei presunti vizi di legittimità del d.p.c.m. 29.11.2001 (in argomento, cfr. anche TAR Puglia - Bari, 5 marzo 2003, n. 1070, in questa Rivista n. 3-2003).

Il Giudice d'appello ha infatti affermato che la legislazione sopravvenuta non appare in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento.

Nell'ordinanza in questione, peraltro, la Sezione richiama il proprio precedente orientamento, anteriore alla legislazione sopra citata - si tratta delle pronunce cautelari nn. 4485/02 e 4825/02 - secondo cui la determinazione dei LEA mediante atto amministrativo poteva creare dubbi di costituzionalità in base al nuovo riparto di competenze fra Stato e Regioni ex art. 117, 2°, lett. m) e 3° comma Cost., donde la necessità «del maggior approfondimento in sede di merito».

 

 

Per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO-ROMA, Szione III TER 10101/2002, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE LIVELLI EDSSENZIALI DI ASSISTENZA (L.E:A.).

Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE PUGLIA E REGIONE VENETO

Udito il relatore Cons. Bruno Mollica e uditi altres', per le parti gli avvocati V. Bellini, P.L. Portaluri, R. Russo Valentini e A. Manzi.

- Visti i precedenti della Sezione in materia (ord.ze nn. 4485/02 e 4285/02);

- Visto il sopravvenuto art. 54 L. 27 dicembre 2002 n. 289, che reca disposizioni confermative, dal 1° gennaio 2001, dei livelli essenziali di assistenza previsti dall'art. 6 D.Lgs. n. 502/92 (1° comma) nonché di individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli medesimi e delle relative esclusioni e limitazioni con specifico richiamo alle prestazioni definite dal DPCM 29 novembre 2001, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (2° comma);

- Considerato che i profili di incostituzionalità sollevati avverso tale disposizione legislativa non appaiono sorretti da elementi che possano indurre, prima facie, a ritenerne la non manifesta infondatezza;

- Ritenuto che il precitato jus superveniens (art. 54, 1° e 2° comma) sia di portata tale da consentire il superamento, alla stregua di una sommaria delibazione propria della presente fase di giudizio e con specifico riferimento alla questione in questa sede proposta, dell'iniziale orientamento della Sezione, originato da un diverso contesto normativo;

- Ritenuto altresì che le censure odiernamente dedotte dalla parte appellante non appaiono assistite, ad un primo esame, dai prescritti connotati di fumus;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero 566/2003).

Compensa in via provvisoria le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 14 marzo 2003.

Depositata il 17 marzo 2003.

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