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Giurisprudenza
n. 4-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 31 marzo 2003 n. 1673 - Pres. Trotta, Est. Scola - Ministero dell'Interno (Avv. Stato Ventrella) c. Capoluongo (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 244/1993).

Autorizzazione e concessione - Licenza di P.S. - Licenza di porto d'armi - Diniego di rinnovo - Per accertata parentela con pregiudicato - Illegittimità.

E' illegittimo il diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi, motivato facendo mero riferimento al fatto che è stata accertata una relazione di parentela (già esistente e non ostativa al primo rilascio della licenza) tra il titolare della licenza stessa ed un noto pregiudicato, essendo in proposito necessario che con apposita motivazione vengano indicati quali nuovi comportamenti riscontrati nell'interessato - in rapporto all'accertata parentela - avrebbero imposto un tale accentuato rigore, onde prevenire possibili abusi (1).

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(1) V. tuttavia in senso opposto T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 28 settembre 1998, n. 811, in T.A.R. 1998, I, 4258, secondo cui legittimamente l'amministrazione revoca il porto d'armi ad un soggetto, pur essendo questi incensurato, solo perchè è parente di un pregiudicato, nel timore che quest'ultimo possa esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei suoi congiunti, anche solo nella fornitura delle armi.

V. anche di recente T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 26 marzo 2003 n. 413, in questo numero della presente Rivista.
 

 

F A T T O

Capoluongo Renato impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo napoletano il provvedimento con il quale il Prefetto di Caserta gli aveva negato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, deducendo violazione del T.U.L.P.S. e vari profili di eccesso di potere.

L'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con la difesa erariale, che resisteva al ricorso ed alla connessa istanza cautelare (che peraltro veniva accolta).

Il Tribunale adìto accoglieva poi il gravame per difetto di motivazione, con sentenza prontamente impugnata dal Ministero soccombente, che prospettava (anche con memoria illustrativa) l'inammissibilità del ricorso originario per l'omessa impugnativa della presupposta circ. Min. Interno n. 559/c 20116 - 10171 del 27 settembre 1990 (recante criteri astrattamente restrittivi quanto al rilascio o rinnovo di dette licenze) e, nel merito, l'erronea valutazione insita nella pronuncia dei giudici di primo grado.

L'appellato non si costituiva in giudizio ed all'esito della pubblica udienza di discussione la controversia passava in decisione sulle sole conclusioni del Ministero appellante.

D I R I T T O

L'appello è infondato e va respinto, dovendosene disattendere la prima censura poiché nessuna inammissibilità è ravvisabile nel ricorso di primo grado, avendo il Capoluongo impugnato tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali non vi è motivo di non ricomprendere anche la citata circolare del Ministero dell'Interno.

Orbene, circa quest'ultima non potevano che esser prospettate le medesime censure dedotte nei confronti dell'atto applicativo ed ampiamente argomentate nel gravame di prima istanza, trattandosi di un atto regolamentare ad efficacia interna richiamato nell'epigrafe del provvedimento di diniego qui impugnato, il che impedisce di ritenere che debbano considerarsi omesse le specifiche doglianze concernenti l'atto presupposto e richieste dalla giurisprudenza amministrativa ai fini dell'ammissibilità del ricorso stesso, del quale risulta essere stata accolta quella attinente al difetto di motivazione.

Quanto poi al contenuto delle doglianze di merito formulate dall'appellante, è appena il caso di osservare che correttamente i primi giudici hanno ravvisato nel diniego in questione una carenza motivazionale, trattandosi di un soggetto che già fruiva del permesso di porto di pistola per difesa personale, pur essendo ovviamente da sempre parente del pregiudicato citato nel provvedimento annullato dal Tribunale campano.

Infatti, la semplice constatazione dell'esistenza di una parentela (già esistente e non ostativa al primo rilascio di un'autorizzazione per porto d'armi) con un noto pregiudicato non può, da sola, bastare a sorreggere un diniego opposto alla richiesta di un mero rinnovo di detto nulla osta, ma sarebbe stato necessario spiegare quali nuovi comportamenti del Capoluongo - in rapporto all'accertata parentela - avrebbero imposto un tale accentuato rigore onde prevenire possibili abusi.

Anche la seconda ed ultima censura qui prospettata dal Ministero appellante deve dunque essere disattesa.

Conclusivamente, l'appello va respinto, con salvezza dell'l'impugnata sentenza, mentre nulla deve disporsi per le spese del secondo grado di giudizio, non essendosi costituito l'appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,

respinge l'appello;

nulla dispone per le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Presidente Gaetano TROTTA

Consigliere Giuseppe BARBAGALLO

Consigliere Filippo PATRONI GRIFFI

Consigliere estensore Aldo SCOLA

Consigliere Bruno MOLLICA

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria in data 31 marzo 2003.

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