TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 26 marzo 2003 n. 413
- Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - Tramona (Avv. Costa) c. Prefettura e Questura di Agrigento (Avv. Stato F. Bucalo) - (previa riunione di tre ricorsi, dichiara improcedibile il primo e respinge gli altri due).Autorizzazione e concessione - Licenze di P.S. - Diniego e revoca - Nei confronti del familiare di un soggetto condannato in sede penale - Nel caso in cui sussista un rischio di abuso della licenza e la concreta possibilità che l’attività del familiare possa costituire elemento di agevolazione alla commissione dei reati - Legittimità.
Il principio generale del carattere personale della responsabilità desumibile dall'art. 27 Cost., non può costituire ostacolo all’adozione di provvedimenti di diniego di rinnovo o di revoca di una licenza di P.S. (nella specie, di vendita al minuto di esplosivi e armi comuni da sparo) nei confronti di un familiare convivente di un soggetto condannato, nell’ipotesi in cui tali provvedimenti siano adottati per fatti specifici e si fondino su di una valutazione di un rischio di abuso della licenza e sulla concreta possibilità che l’attività del familiare possa costituire elemento di agevolazione alla commissione dei reati (1).
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(1) In senso diverso, come lealmente si dà atto nella sentenza in rassegna, si è orientata la giurisprudenza di secondo grado: v. in part. C.G.A., Sez. Giur., 27 aprile 1998, n. 279, in Giust. amm. sic., fasc. 2/98, p. 347, secondo cui "è illegittimo il diniego di rilascio di una licenza di P.S. facendo riferimento a comportamenti tenuti od a reati commessi dai familiari del destinatario dell'atto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale".
Ha osservato in proposito il T.A.R. Sicilia-Palermo che nella specie le valutazioni discrezionali spettanti all’autorità di P.S. erano state correttamente esercitate, atteso che:
- risulta conclamata la commissione da parte del coniuge della ricorrente di reati relativi al commercio ed alla detenzione clandestina di armi, ceduta ai fini della commissione di reati;
- risulta documentata la circostanza che detto coniuge fosse conosciuto negli ambienti malavitosi quale sostanziale titolare, o contitolare, dell’armeria, pur formalmente intestata alla moglie;
- risulta congrua la deduzione relativa al rischio di abuso delle licenze di vendita di armi ed esplosivi e/o di agevolazione nella commissione di ulteriori reati da parte del coniuge della ricorrente.
V. tuttavia in senso diverso da ult. Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2003 n. 1673, in questo numero della Rivista (che ritiene illegittimo il diniego di rinnovo di una licenza di porto d’armi motivato facendo mero riferimento alla parentela dell’interessato con un noto pregiudicato).
(omissis)
per l'annullamento
quanto al ricorso R.G. n. 2752/1996, dei provvedimenti 6.D.96 e 6.C.96 del Questore di Agrigento di sospensione a tempo indeterminato della licenza di polizia per la vendita di armi comuni da sparo e della tessera per il trasporto armi;
quanto al ricorso R.G. n. 2753/1996, del provvedimento prefettizio n. 7.D.96 di reiezione dell’istanza per il rinnovo della licenza per la vendita al minuto di esplosivi;
quanto al ricorso R.G. n. 1577/2001, del provvedimento 6.D.2001 del Questore di Agrigento di revoca della licenza di polizia per la vendita di armi comuni da sparo.
(omissis)
FATTO
Con il primo dei ricorsi in esame, notificato il 14.06.1996 e depositato il successivo 4.07, la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, fondati sulla circostanza dell’arresto del marito per gravi imputazioni, lamentando l’intervenuta violazione del principio della personalità delle licenze di polizia, nonché il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per la mancata fissazione di un termine finale alla sospensione delle licenze.
Con il secondo dei ricorsi all’esame, notificato il 26.06.1996 e depositato il successivo 4.07., la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe lamentando l’intervenuta violazione del principio della personalità delle licenze di polizia, nonché il difetto di motivazione.
Con ordinanze nn. 1910 e 1911 dell’1.08.1996, successivamente confermate dal C.G.A., sono state respinte le istanze di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con il terzo dei ricorsi all’esame, notificato il 28.03.2001 e depositato il successivo11.04., la ricorrente impugna il provvedimento di definitiva revoca della licenza di vendita di armi comuni da sparo, conseguente all’intervenuta condanna del marito, deducendo vizi di mancata avviso di avvio del procedimento, di violazione del principio della personalità delle licenze di polizia, nonché il difetto di motivazione ed eccesso di potere.
Con ordinanza n. 758 del 3.05.2001 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta distruzione delle armi di proprietà della ricorrente.
Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, l’amm.ne ha dedotto l’infondatezza dei gravami rilevando che il marito convivente della ricorrente aveva riportato condanne penali per fatti relativi a detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi.
Alla pubblica udienza del 24.10.2002 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi in esame, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Deve, quindi, dichiararsi l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del primo di essi giacchè i provvedimenti di sospensione dei titoli di polizia – impugnati con detto gravame - sono stati superati dalla revoca della licenza di polizia, impugnato con il terzo dei ricorsi all’esame nei confronti del quale si è spostato l’interesse all’impugnazione.
Il secondo ed il terzo dei ricorsi all’esame sono, invece, infondati e devono, quindi, essere respinti.
Osserva il Collegio che il principio della personalità delle licenze di polizia, dalla ricorrente invocato per contestare la legittimità dei provvedimenti di diniego di rinnovo della licenza di vendita al minuto di esplosivi e di revoca della licenza di vendita di armi comuni da sparo – fondate sulla circostanza dell’arresto e condanna del marito convivente per gravi fatti relativi a detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi - non può trovare utile applicazione al caso in esame proprio in ragione della incontestata convivenza dei coniugi e della specificità degli addebiti penali.
In particolare dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente in occasione della camera di consiglio del 31.07.1996, e relativa agli stralci di interrogatori penali, risulta che il coniuge della ricorrente fornisse a più soggetti armi per la commissione di reati e che da tali soggetti fosse conosciuto quale sostanziale titolare, o contitolare, dell’armeria, pur formalmente intestata alla moglie.
In tale contesto – se la diretta estraneità della moglie al commercio clandestino di armi gestito dal marito le è valsa l’estraneità alle contestazioni penali ed ha escluso l’adozione di provvedimenti "sanzionatori" quali la revoca della licenza per abuso della stessa – non può ritenersi che i provvedimenti impugnati siano illegittimi in quanto fondati su un rischio specifico di abuso della licenza e sulla concreta possibilità che l’attività della moglie possa costituire elemento di agevolazione alla commissione dei reati da parte del marito.
Se è, infatti, vero che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che "è illegittimo il diniego di una licenza di pubblica sicurezza motivato con riguardo a comportamenti tenuti da familiari del richiedente, atteso il principio generale del carattere personale della responsabilità desumibile dall'art. 27 cost." (Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 27 aprile 1998, n. 279) e che "il diniego delle licenze o autorizzazioni di polizia, contemplate dall'art. 11 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, pur fondato su un ambito di discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, non esclude l'esigenza di un'adeguata motivazione ed il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle ragioni poste a fondamento del provvedimento negativo". (Cons. Stato Sez. IV, 27 febbraio 1996, n. 183), deve comunque ritenersi che le valutazioni discrezionali che in materia spettano all’autorità di P.S. siano state correttamente esercitate nella presenta fattispecie.
Ed invero:
risulta conclamata la commissione da parte del coniuge della ricorrente di reati relativi al commercio ed alla detenzione clandestina di armi, ceduta ai fini della commissione di reati;
risulta documentata la circostanza che detto coniuge fosse conosciuto negli ambienti malavitosi quale sostanziale titolare, o contitolare, dell’armeria, pur formalmente intestata alla moglie;
risulta congrua la deduzione relativa al
rischio di abuso delle licenze di vendita di armi ed esplosivi e/o di
agevolazione nella commissione di ulteriori reati da parte del coniuge della
ricorrente.
Rileva, infine, il Collegio che la natura di atti tra loro
procedimentalmente collegati, desumibile dalla motivazione dell’ultimo di essi,
esclude la esistenza del vizio di mancato avviso di avvio del procedimento e/o
di difetto di motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dei tre giudizi.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso recante il n. 2752/1996 di R.G. e respinge i ricorsi recanti i nn. 2753/1996 e 1577/2001 di R.G.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2002, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere Estensore
- Nicola Maisano - Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 26.03.2003.