CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 12 settembre 2001 n. 4776 - Pres. Quaranta, Est. Branca - Comune di Cinisiello Balsamo (Avv. Guido Bardelli) c. D.DB. Ecologia (Avv.ti Annibale Porrone e Simone Lazzarini) e Colombo Spurghi Lombardia s.n.c. (n.c.) - (conferma TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 31 luglio 2000, n. 5130, in questa rivista, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombmi3_2000-5130.htm).
Contratti della P.A. - Trattativa privata - Ingiustificata rottura delle trattative con una impresa che era stata prima inviatata a sottoporre il contratto da sottoscrivere - Risarcimento del danno subito dalla impresa - Per responsabilità precontrattuale - va riconosciuto.
Va condannata la P.A. appaltante al risarcimento dei danni cagionati ad una impresa a titolo di responsabilità precontrattuale allorchè risulti che la P.A. stessa nel corso di una trattativa privata indetta per l'affidamento di un servizio (nella specie, di smaltimento dei rifiuti ingombranti, urbani e assimilati), dopo avere invitato una impresa a trasmettere una copia dell'accordo da sottoscrivere, con una nota - allegando "incertezze normative" circa la classificazione dei rifiuti da smaltire - abbia chiuso la trattativa con l'impresa, senza disporre di alcun valido motivo per farlo (1).
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(1) La sentenza del TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III 31 luglio 2000 n. 5130, confermata dalla Sez. V del Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna era stata pubblicata in precedenza nel n. 9/2000 di questa rivista, con nota di G. CIARAVINO, La giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici.
Sulla responsabilità precontrattuale della P.A. v. in questa rivista:
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 9 marzo 2000 n. 1869 (che, nel caso di revoca di una gara d'appalto, ammette la risarcibilità degli interessi legittimi a titolo di responsabilità precontrattuale e nei limiti del c.d. interesse negativo) con nota di FRANCESCA MAZZONETTO, Riflessioni sulla possibilità per le associazioni di volontariato di partecipare ad una pubblica gara e sulla responsabilità della P.A. nella fase procedimentale prodromica all'approvazione di un atto amministrativo o alla stipulazione di un contratto.
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III, decreto 26 settembre 2000 n. 307 (che si pronuncia su di una domanda cautelare con la quale si chiedeva la concessione di una provvisionale in relazione ad un ricorso con il quale era stato chiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale della P.A. ed il risarcimento del danno).
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 31 maggio 2000 n. 3830 (.pdf) (sulla responsabilità precontrattuale di una P.A. che non aveva stipulato il contratto di appalto).
TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 6 luglio 2001* (il principio generale stabilito dall'art. 1337 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della P.A.; condanna un Comune al risarcimento dei danni provocati a seguito di annullamento di un bando di una gara d'appalto).
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stata affermata la responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c., del Comune di Cinisiello Balsamo nei confronti della s.r.l. D.DB. Ecologia in relazione al comportamento tenuto dall'Ente nel corso della procedura per l'affidamento a trattativa privata del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, urbani e assimilati, residui di pulizia delle strade e corone funebri, per il quale è stata preferita altra Impresa.
Avverso la decisione il detto Comune ha proposto appello deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma.
L'appellante sostiene che non sussistevano i presupposti affermati dal primo giudice, posto che l'Impresa appellata era stata tempestivamente informata dell'impossibilità di dar corso alla sua proposta, essendo la stessa Ditta sprovvista della prescritta autorizzazione per il tipo di rifiuti in questione, e non potendo quindi nutrire alcun affidamento sulla aggiudicazione del servizio.
La D.DB. Ecologia si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2001 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Comune appellante rileva, come primo motivo di impugnazione, che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, posto che la ricorrente, in quanto sprovvista della prescritta autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti del tipo in questione, non avrebbe potuto, in ogni caso, aggiudicarsi l'appalto, ed era pertanto sprovvista della posizione legittimante al giudizio.
Il motivo è infondato, posto che, in prime cure, oltre alla dichiarazione dell'obbligo del Comune di concludere il contratto, che il giudice non ha riconosciuto, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale, tutelando, così, un interesse non condizionato dalla concreta possibilità di ottenere l'appalto, ed anzi alla stessa antitetico e alternativo.
Ciò premesso, la doglianza dell'appellante poggia su due proposizioni complementari: a) l'Impresa è stata avvertita fin dal 28 dicembre 1998 che il contratto non avrebbe potuto essere concluso; b) la stessa Impresa non può accampare alcuna pretesa risarcitoria perché, non essendo in possesso della prescritta autorizzazione allo smaltimento di quei determinati rifiuti, era a conoscenza della invalidità della proposta, e, quindi, non versava in una situazione tutelata dall'art. 1337 c.c., per difetto di buona fede.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
E' opportuno trascrivere i passi essenziali della nota comunale del 28 dicembre 1998. " .comunichiamo che il Servizio scrivente ha in corso approfondimenti normativi, circa le tipologie di rifiuto per cui risulta autorizzato il Vs. impianto di Limbiate. Si chiederanno, in tal senso, ulteriori chiarimenti, agli organi competenti in materia. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile formalizzare una collaborazione con la Vs. Spettabile Società. Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti .".
Osserva il Collegio che ad una nota siffatta non poteva ragionevolmente attribuirsi significato diverso dalla temporanea interruzione della procedura, in attesa dell'acquisizione di un parere circa l'idoneità dell'autorizzazione posseduta dall'appellata in relazione ai tipo dei rifiuto da smaltire. Tanto più che appena sei giorni prima il Comune aveva mostrato di non nutrire alcun dubbio in proposito, comunicando all'Impresa, con nota del 22 dicembre 1998, l'approvazione del conferimento alla stessa del servizio, e chiedendo "di trasmetterci una copia dell'accordo da sottoscrivere".
Se ne deve dedurre, non soltanto che il Comune non poteva legittimamente ritenere di aver comunicato, con la nota del 28 dicembre, la chiusura della trattativa con l'Impresa appellata, ma altresì che manca qualunque elemento per affermare che la stessa Impresa fosse a conoscenza del difetto del requisito, se anche presso il Comune le denunciate "incertezze normative" circa la classificazione dei rifiuti da smaltire, lungi dal risultare ictu oculi fin dalla presentazione della domanda, sono emerse in una fase avanzatissima della procedura.
Se poi il Comune avesse inteso, con la nota del 28 dicembre, chiudere la trattativa con l'appellata, può affermarsi che non disponeva di alcun valido motivo per farlo, denunciando lo stesso Comune la semplice esigenza di svolgere un approfondimento normativo, evidentemente senza pregiudizio per l'esito finale della vicenda.
Va anche precisato che la richiesta da parte dell'Impresa dell'integrazione dell'autorizzazione per la categoria di rifiuti mancante, è vicenda che non può incidere sullo stato di buona fede al momento della presentazione della domanda, nel quale non era ancora sorto alcun dubbio circa l'idoneità del titolo posseduto.
Chiarito, dunque, che le proposizioni da cui muove l'appellante sono prive di consistenza, la responsabilità del medesimo è stata affermata in prime cure in base al comportamento tenuto nei mesi successivi al dicembre 1998, caratterizzato da atti non consoni al dovere di lealtà e chiarezza che deve guidare i contraenti.
Basti la citazione della nota del 22 gennaio 1999, con la quale il Comune, in risposta ad argomentate e documentate richieste di chiarimenti avanzate dall'Impresa, comunicava di essere in attesa della risposta ai quesiti di ordine tecnico-normativo "inoltrati" al Servizio Regionale competente, chiaramente ricollegandosi a quanto significato il 28 dicembre 1998, e con ciò lasciando intendere che, in caso di parere favorevole, non si intravedevano altri ostacoli alla conclusione del contratto. Ma proprio negli stessi giorni il 26 gennaio 1999, il medesimo Settore Pianificazione del Territorio adottava la determinazione di affidamento del servizio ad altra impresa.
L'ambiguità del Comune si consumava ulteriormente con la nota del 16 marzo 1999 con la quale, in relazione ad altre formali richieste di notizie da parte dell'Impresa, ci si limitava a preannunciare una risposta in corso di predisposizione, che veniva poi effettivamente spedita l'8 aprile successivo.
L'assenza nella lettera di un qualunque ogni riferimento alla richiesta di parere rivolta alla Regione, ancora pendente, rende palese che ogni approfondimento sarebbe stato superfluo avendo il Comune già provveduto altrimenti due mesi prima.
Ritiene quindi il Collegio che la decisione di primo grado meriti conferma, e che, pertanto, l'appello debba essere rigettato.
La spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giungo 2001 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere .
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marzio Branca f.to Alfonso Quaranta
Depositata il 12 settembre 2001.