CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 31 gennaio 2001 n. 482 - Pres. Rosa, Est. Meschino - Contessa (Avv. F. Mastroviti) c. Comune di Bari (Avv. R. Verna) - (conferma TAR Puglia-Bari, Sez. II, 13 novembre 1993, n. 590).
1. Comune e Provincia - Sindaco - Delega di firma agli assessori - Prevista dall'art. 67 del R.D. n. 297 del 1911 - A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 142/90 - Applicabilità fino all'approvazione dello Statuto - Fattispecie relativa al Comune di Bari.
2. Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Vincolo di inedificabilità di 300 metri dalla battigia - Previsto dall'art. 51, lettera f), della L. reg. Puglia n. 56 del 1980 - Costruzioni abusive eseguite nelle predetta fascia - Concessione edilizia in sanatoria - Non può essere rilasciata - Adozione di varianti di recupero - Impossibilità.
3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo di inedificabilità di 300 metri dalla battigia - Previsto dall'art. 51, lettera f), della L. reg. Puglia n. 56 del 1980 - Termine di efficacia quinquennale previsto per i vincoli di carattere urbanistico - Inapplicabilità.
1. L'articolo 67 del R.D. n. 297 del 1911, che consentiva al Sindaco di delegare all'Assessore competente la firma di atti, è applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 64 della legge n. 142 del 1990 (che ha soppresso la norma) e fino all'adozione dello Statuto comunale, atteso ai sensi dell'articolo 59, comma 2, della stessa legge n. 142 del 1990, la normativa previgente a tale legge restava applicabile sino alla entrata in vigore dello Statuto del Comune (nella specie è stata peraltro aggiunto che l'art. 28 dello Statuto del Comune di Bari, approvato successivamente alla emanazione del provvedimento impugnato, prevedeva tale la delega della firma agli Assessori).
2. Il divieto di edificazione nella fascia dei 300 metri dalla costa, previsto dall'articolo 51, lettera f), della L.reg. Puglia n. 56 del 1980, non è rapportabile alla disciplina di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 ma a quella di cui all'articolo 33, relativa a opere non suscettibili di sanatoria e, di conseguenza, non è possibile provvedere con le varianti di recupero, stante l'articolo 5, u. c., della L.R. n. 26 del 1985, per il quale "Non è possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985" (1).
3. Nei riguardi del divieto di edificazione nella fascia dei 300 metri dalla costa, previsto dall'articolo 51, lettera f), della L.reg. Puglia n. 56 del 1980, non è applicabile il termine quinquennale di efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1187 del 1968, atteso che il vincolo di inedificabilità posto dall'articolo 51 della L.R. n. 56 del 1980 non è soggetto a termine di decadenza e la sua violazione è insuscettibile di sanatoria (2).
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(1) Cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 300 (secondo cui "il divieto di edificazione nella fascia costiera di cui all'art. 51, lett. f, l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 non rappresenta una misura di salvaguardia ma un vincolo d'inedificabilità assoluta preclusivo del rilascio della concessione edilizia fino all'adozione del piano territoriale") e Sez. IV, 23 aprile 1993, n. 458 (secondo cui: "L'art. 51, lett. f), l.reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 vieta qualsiasi edificazione entro la fascia costiera di trecento metri, per cui è legittimo il diniego di sanatoria espresso dal comune per abusi edilizi realizzati entro tale fascia, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, atteso che in forza dell'art. 5 l.reg. n. 56 del 1980 cit. non è possibile formare varianti per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell' art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47").
(2) In materia di efficacia di vincoli v. da ult.Cons. Stato, Sez. V - Sentenza 6 ottobre 2000 n. 5327, in Giustizia amministrativa n. 2/2001 ed in www.giustamm.it n.1/2001, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2000-5327.htm con nota di PIETRO VIRGA, Il "verde attrezzato" qualificato come vincolo conformativo.
FATTO
1.Con ricorso n. 991 del 1991, proposto al TAR per la Puglia, la signora Filomena Contessa ha chiesto l'annullamento del provvedimento dell'Assessore all'Edilizia privata e all'Urbanistica del 7 maggio 1991, prot. 25236, di diniego di condono edilizio, n. 91 del 1991 (pratica n.1195), e di ogni altro atto comunque connesso, avente ad oggetto un fabbricato realizzato in località Torre a Mare, alla via della Marina. Il provvedimento di diniego è così motivato "verificato che le opere abusive consistono in un villino ricadente in area destinata dal P.R.G. a verde urbano, nei 300 metri dalla costa, nega la sanatoria ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 56/80".
2. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3. Con l'appello in esame la signora Filomena Contessa ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado e, per l'effetto, del provvedimento impugnato con il ricorso originario.
4. All'udienza del 31 ottobre 2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la asserita preclusività della sanatoria per effetto del vincolo posto a tutela delle coste marine dall'articolo 51, lettera f), della L.R. Puglia 31 maggio 1980, n. 56, si ha soltanto in quanto il vincolo sia stato imposto prima della esecuzione delle opere risultando, altrimenti, retroattivo. Nel caso in esame perciò il vincolo è inapplicabile essendo stato realizzato il fabbricato prima della approvazione della legge regionale citata.
2. Il motivo, comportante nuova censura di illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, è inammissibile in quanto non proposto nel relativo giudizio.
3. Riguardo al provvedimento impugnato si ripropongono quindi le seguenti censure, già dedotte in primo grado: a) vizio di incompetenza, per essere stato il provvedimento adottato dall'Assessore all'edilizia privata e all'urbanistica e non dal Sindaco, in violazione dell'articolo 64 della legge n. 142 del 1990 abrogativo dell'articolo 67 del R.D. n. 297 del 1911 che consentiva tale delegazione di funzioni; b) illegittimità, per effetto della scadenza del vincolo di inedificabilità recato dal P.R.G., stante l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 1187 del 1968; c) illegittimità, per irrazionalità e illogicità dell'azione amministrativa; considerato infatti che l'ipotesi di edificazione abusiva nelle aree soggette al vincolo di inedificabilità nei 300 metri dalla costa, posto dal citato articolo 51, L.R. n. 56 del 1980, è assimilabile a quella regolata dall'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, che prevede la possibilità di sanatoria, e rilevato che il manufatto in questione è inserito in un preesistente insediamento abusivo, suscettibile di disciplina in sede di formazione della variante di recupero (articoli 29 della legge n. 47 del 1985 e 3 della L.R. n. 26 del 1985), ne consegue che il Comune non avrebbe potuto negare la sanatoria nell'attesa di tale variante di recupero.
4. Tali motivi sono infondati.
Quanto al motivo di cui in a) si devono confermare le statuizioni della sentenza di primo grado, alle quali nessuna specifica censura è portata in appello, dove è correttamente osservato che, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, della legge n. 142 del 1990, la normativa previgente a tale legge resta applicabile sino alla entrata in vigore dello Statuto del Comune, approvato successivamente alla emanazione del provvedimento impugnato (con deliberazione del Consiglio comunale n. 251 del 15 luglio 1991) in cui, peraltro, ai sensi dell'articolo 28, il Sindaco può delegare all'Assessore competente la firma di atti.
Quanto ai restanti motivi si ritiene di esaminare anzitutto quello sintetizzato al punto c).
Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che la fattispecie della edificazione nella fascia dei 300 metri dalla costa, di cui al più volte citato articolo 51, lettera f), della L.R. n. 56 del 1980, non è rapportabile alla disciplina di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 ma a quella di cui all'articolo 33, relativa a opere non suscettibili di sanatoria e che, di conseguenza, non è possibile provvedere con le varianti di recupero, stante l'articolo 5, u. c., della L.R. n. 26 del 1985, per il quale " Non è possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all' art. 33 della legge n. 47 del 1985". Ciò è stato .specificato affermando che "il divieto di edificazione nella fascia costiera di cui all'art. 51, lett. f, l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 non rappresenta una misura di salvaguardia ma un vincolo d'inedificabilità assoluta preclusivo del rilascio della concessione edilizia fino all'adozione del piano territoriale" (Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 300)" e che " L'art. 51, lett. f), l.reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 vieta qualsiasi edificazione entro la fascia costiera di trecento metri, per cui è legittimo il diniego di sanatoria espresso dal comune per abusi edilizi realizzati entro tale fascia, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, atteso che in forza dell'art. 5 l.reg. n. 56 del 1980 cit. non è possibile formare varianti per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell' art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47" (Sez. IV, 23 aprile 1993, n. 458).
Da questi principi non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame al quale si applicano compiutamente.
5. Ciò considerato non risulta rilevante la censura sull'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2 della legge n. 1187 del 1968 restando in ogni caso efficace il vincolo di inedificabilità posto dall'articolo 51 della L.R. n. 56 del 1980 non soggetto a termine di decadenza e la cui violazione è, come visto, insuscettibile di sanatoria.
6. Per le ragioni esposte l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.
Condanna la signora Filomena Contessa, appellante, al pagamento a favore del Comune di Bari, appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in lire 3.000.000 (tre milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 31 ottobre 2000, con l'intervento dei signori
Salvatore Rosa Presidente
Stefano Baccarini Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Meschino F.to Salvatore Rosa
Depositata il 31.01.2001.