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n. 3-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 4 marzo 2002 n. 1271 - Pres. Quaranta Est. Buonvino - Lorusso ed altro (Avv.ti Rodio e Recchia) e D'Ambrosio (Avv.ti Nico e Recchia) c. Comune di Altamura (Avv. Amorosino), Tafuni ed altri (Avv. Pisauro), Ventricelli ed altri (Avv. Notaristefano) e Popolizio ed altro (Avv. Dentamaro) - (conferma T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 14 settembre 2001, n.3684).

Elezioni - Operazioni elettorali - Presentazione delle liste - Lieve ritardo nella effettiva consegna della lista - Nel caso in cui il presentatore sia già presente nei locali entro l'orario fissato e siano state indicate le ragioni del ritardo - Irrilevanza.

Il lieve scostamento orario nella presentazione di una lista elettorale è privo di rilevanza nel caso in cui sia accompagnato dalla presenza, nell'orario prescritto, del presentatore della lista nel palazzo di città e da ragioni, indicate dal Segretario comunale con apposito verbale, giustificative del ritardo in questione (1).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2001, n. 2297, in questa Rivista, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-2297.htm.

Alla stregua del principio nella specie è stata confermata la decisione dei giudici di prime cure che avevano ritenuto irrilevante la circostanza che il contrassegno di lista, con le necessarie sottoscrizioni, era stato consegnato tardivamente (alle ore 12,08, anziché entro le ore 12,00), atteso che dal verbale redatto risultava che il presentatore della lista era già presente negli uffici comunali entro l'orario fissato (ore 12,00) e che erano state indicate le ragioni giustificative del ritardo in questione (nella specie: presenza di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali).

In questa situazione, il breve ritardo nella presentazione della lista, ad opinione della Sez. V, non appariva imputabile al presentatore della medesima, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali di cui non poteva farsi carico al presentatore stesso, che risultava presente nei locali ove doveva avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge.

 

FATTO

1) - La sentenza in epigrafe è appellata da due cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Altamura (appello n.10845/2001) nonché dal primo dei non eletti nella lista Alleanza Nazionale (appello n. 11089/2001) nella tornata elettorale del 13 maggio 2001 per il rinnovo del Consiglio comunale di Altamura.

Con tale decisione il TAR ha respinto il ricorso proposto dai cittadini elettori Lorusso, Ragone (odierni appellanti nell'appello n.10845/2001) e Loporcaro per l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio elettorale di Altamura 12 giugno 2001, n.17456, di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguente e, in particolare, del verbale n.170 della III Sottocommissione elettorale circondariale di detto Comune, con il quale è stata deliberata l'ammissione alla competizione elettorale della lista denominata "Forza Italia".

2) - Con il ricorso di primo grado gli originari ricorrenti avevano dedotto:

- che la lista Forza Italia non avrebbe potuto essere ammessa alle dette elezioni in quanto il contrassegno di lista, con le necessarie sottoscrizioni, sarebbe stato consegnato tardivamente (alle ore 12,08, anziché entro le ore 12,00) e , inoltre, ad integrazione della stessa lista, solo alle ore 14,35 sarebbe stato presentato un certificato collettivo comprovante l'iscrizione di cinque sottoscrittori; donde la violazione dell'art. 32, commi 9 e sgg., e dell'art. 33 del TU n.570/1960, a nulla valendo che il presentatore della lista fosse o meno già presente negli uffici comunali alle ore 12,00;

- che nell'individuare il momento esatto di presentazione della lista Forza Italia il Segretario comunale ha dichiarato che la stessa è avvenuta alle 12,08 e considerato che non sussisterebbero elementi idonei ad imputare tale ritardo all'Amministrazione, sarebbe evidente l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento di ammissione della lista stessa, dal momento che l'Amministrazione sarebbe stata tenuta ad approfondire attentamente quanto indicato dal Segretario comunale circa le modalità di svolgimento delle operazioni di cui si tratta;

- che vi sarebbe stata una insuperabile contraddizione tra quanto affermato dal Segretario comunale e quanto rilevato dalla detta Sottocommissione elettorale in merito alla documentazione tardivamente prodotta alle ore 14,35;

- che le dette illegittimità avrebbero imposto l'annullamento degli atti impugnati e il rinnovo delle operazioni elettorali.

3) - Il TAR ha respinto il ricorso nel merito avendo ritenuto l'infondatezza delle dette censure, prescindendo, così, dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dai resistenti.

4) - Per gli appellanti la sentenza sarebbe erronea in quanto:

- nessuno degli elementi in fatto che hanno indotto i primi giudici a propendere per l'infondatezza del primo mezzo di gravame avrebbe trovato conforto documentale negli atti esibiti in giudizio che, al contrario, dimostrerebbero la fondatezza dell'originario ricorso; secondo gli appellanti, in particolare, dai verbali del Segretario comunale emergerebbe che alle ore 12.00 del 14 aprile 2001 la lista F.I. non sarebbe stata materialmente predisposta e, quindi, non avrebbe potuto essere consegnata; tutto quanto sopra si dedurrebbe anche dal fatto che nel verbale delle ore 12.08 il Segretario ha precisato che "manca la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa", mentre solo nel verbale delle ore 14,35 è stata cancellata la dizione - contenuta nel precedente verbale - secondo cui manca la detta dichiarazione; a far escludere che alle ore 12.08 fosse stato presentato l' "atto principale" della lista stessa varrebbe, del resto, proprio quanto attestato dal Segretario comunale e le dichiarazioni rese dal presentatore di lista al momento della produzione documentale delle ore 14.35; secondo gli appellanti, del resto, sottraendo i cinque sottoscrittori delle ore 14.35 la lista in questione non avrebbe raggiunto il minimo prescritto di 200 sottoscrittori;

- per gli stessi motivi avrebbe errato il TAR nel ritenere ampiamente motivata e giustificata l'ammissione della lista senza ulteriori indagini istruttorie;

- avrebbe errato il TAR anche nel ritenere priva di rilevanza e frutto di un mero errore materiale la dedotta contraddittorietà tra quanto dichiarato dal Segretario comunale e quanto rilevato dalla Sottocommissione elettorale;

- i numerosi profili di illegittimità rilevati dagli originari ricorrenti avrebbero infine dovuto indurre il TAR ad accogliere l'ultimo motivo di ricorso, disatteso, invece, in modo sostanzialmente immotivato.

5) - Si sono costituiti, nei due giudizi, con separati atti, e svolgendo separate memorie, il Comune Altamura, la Sig.ra Popolizio Rachele (eletta Sindaco), nonché altri appellati, meglio in epigrafe indicati, che ribadiscono le eccezioni di inammissibilità svolte in primo grado e assorbite dal TAR, deducono l'inammissibilità di censure nuove che sarebbero state svolte per la prima volta con i presenti appelli e insistono, comunque, per il rigetto degli stessi nel merito perché infondati.

DIRITTO

1) - Gli appelli in epigrafe (nn. 10845/2001 e 11089/2001), in quanto proposti avverso la stessa sentenza, debbono essere riuniti.

Gli stessi sono infondati; può, quindi, prescindersi anche in questa sede dall'esame delle eccezioni pregiudiziali svolte in primo grado dalle parti resistenti e qui dalle stesse ribadite.

2) - Anzitutto occorre rilevare che nel ricorso di primo grado i ricorrenti si erano limitati a dedurre soltanto che la lista "Forza Italia" non avrebbe potuto essere ammessa alle dette elezioni in quanto il contrassegno di lista, con le necessarie sottoscrizioni, sarebbe stato consegnato tardivamente (alle ore 12,08, anziché entro le ore 12,00) e , inoltre, ad integrazione della stessa lista solo alle ore 14,35 sarebbe stato presentato un certificato collettivo comprovante l'iscrizione di cinque sottoscrittori; donde la violazione dell'art. 32, commi 9 e sgg., e dell'art. 33 del TU n. 570/1960, a nulla valendo che il presentatore della lista fosse o meno già presente negli uffici comunali alle ore 12,00; e che, inoltre, nell'individuare il momento esatto di presentazione della lista medesima il Segretario comunale ha dichiarato che la stessa è avvenuta alle 12,08 e considerato che non sussisterebbero elementi idonei ad imputare tale ritardo all'Amministrazione, sarebbe evidente l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento di ammissione della lista stessa, dal momento che la Sottocommissione elettorale sarebbe stata tenuta ad approfondire attentamente quanto indicato dal Segretario comunale circa le modalità di svolgimento delle operazioni di cui si tratta.

Ebbene, correttamente i primi, giudici, richiamandosi, tra l'altro, alla decisione di questa Sezione n. 2297 del 12 aprile 2001, hanno ritenuto privo di rilevanza il lieve scostamento orario nella presentazione della lista in questione, in quanto accompagnato dalla presenza, nell'orario prescritto, del presentatore della lista nel palazzo di città e da ragioni, indicate dallo stesso Segretario comunale, giustificative del ritardo in questione.

3) - Negli appelli, peraltro, non viene contestato - come fatto, invece, in primo grado - che il predetto scostamento orario avrebbe dovuto portare, in se e per se considerato, all'esclusione della lista, ma vengono svolte nuove doglianze tese ad una ricostruzione affatto diversa della vicenda e, in particolare, a sostenere:

- che la chiusura del cancello di accesso alle ore 12,00 sarebbe stata priva di rilevanza, sussistendo altri ingressi;

- che non sarebbe stata certa la presenza del Venturo (presentatore della lista "Forza Italia") nel palazzo di città alle ore 12,00;

- che, in realtà "l'atto principale" della lista da presentare sarebbe stato prodotto solo alle ore 14,35 in quanto, in precedenza, non ancora completato;

- che il ritardo nel deposito della lista non sarebbe stato imputabile al deposito in corso di altre liste.

Così facendo, peraltro, l'originaria censura, incentrata solo sulla rilevanza del predetto scostamento orario ai fini della inammissibilità della lista, è stata convertita in una nuova e diversa serie di censure volte a fornire dei fatti una ricostruzione che tende ad avvalorare l'ipotesi per cui, in realtà, non alle ore 12,08 sarebbe stata presentata la lista F.I. (o, almeno, parte determinante, ai fini dell'ammissione, della stessa), bensì solo alle ore 14,35; si tratta, peraltro, evidentemente, come eccepito dai resistenti, di una censura nuova, neppure desumibile da quelle svolte in primo grado, che, come tale, va dichiarata inammissibile, non potendo essere articolate in appello censure ulteriori rispetto a quelle esperite in primo grado.

4) - Le doglianze stesse appaiono, ad ogni buon conto, anche prive di giuridica consistenza.

4.1) - Nel verbale redatto alle ore 12,08 il Segretario comunale attesta "di aver ricevuto oggi, alle ore 12,08, dal delegato della lista Forza Italia sig. Michele Venturo una lista recante il contrassegno F.I...; allegati alla lista sono stati presentati: a) numero 159 certificati, dei quali numero 9 collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune; inoltre 68 certificati in tre collettivi relativi a n.3(tre) elenchi non completi nella parte relativa ai candidati consiglieri..."; nello stesso verbale è aggiunto e sottoscritto dallo stesso Segratario generale, in calce, con riferimento al primo dei punti ora detti: "dichiaro che alle ore 12,00 è stato chiuso il cancello di accesso al Palazzo di città; alla stessa ora, nel proprio ufficio, a voce alta e intellegibile, invitava gli interessati alla consegna delle liste a depositarle; ciò alla presenza di numerosissimi cittadini nonché dei vigili urbani Popolizio Paolo e Cannito Antonio; l'invito era ripetuto per altre cinque volte anche nel corridoio e immediatamente, quindi, in tempo utile venivano consegnati atti dai Sigg. Loizzo....Ninivaggi; il Sig. Venturo Michele chiede le modalità di prenotazione per la presentazione delle liste e la risposta è stata: non si prenota, si consegna; alle ore 12,08 il Sig. Venturo consegnava un insieme di atti così come il Sig. Giannelli Massimo; la presente dichiarazione viene letta ad alta voce ai presenti; i Sigg. Biandolino - DS - Crivelli - PRC - Clemente Angelantonio - UDEUR - Moramarco - PPI - consegnano un atto di diffida a non ricevere gli atti pervenuti oltre le ore 12,00; danno lettura della stessa; il delegato della lista Forza Italia dichiara che alle ore 11,45 chiedeva al Segretario sottoscritto, impegnato nell'accettazione della lista "Comunisti Italiani" le modalità di presentazione della propria lista; ha ricevuto la seguente risposta: attendere un attimo".

Nel verbale n.1771 dello stesso 14 aprile 2001 il Segretario comunale "dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore 14,35, dal delegato della lista F.I., Sig. Venturo Michele, ad integrazione dei documenti presentati ed elencati nella precedente ricevuta in pari data - ore 12,08 - ...numero 1 certificato collettivo comprovante la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune di numero cinque sottoscrittori riportati in unico elenco"; nello stesso verbale venivano barrate tutte le ulteriori diciture, riportate sul fac-simile; in calce era, invece, precisato, sempre a firma del Segretario comunale, che "il delegato di lista Venturo dichiara che il documento di cui alla presente ricevuta non è stato consegnato prima anche se contenuto nella cartella dei documenti presentati ed acquisiti dal Segretario a causa dei numerosi presenti nella stanza del Segretario che creavano un elevato stato di tensione; infatti, usciti dalla stanza una attenta verifica dei documenti nella cartella ha fatto riscontrare la presenza del documento in questione che, come era stato affermato oralmente, si era sicuri di averlo elaborato e portato con se; osserva, inoltre, che la data del certificato elettorale è il 13.04.2001 e che l'accesso agli uffici comunali è ancora precluso alle ore 15,15".

4.2) - Come rilevato dal TAR, quindi, la presentazione delle liste è avvenuta alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma, ma, come attestato dal Segretario comunale, ciò era dovuto alla presenza di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali.

Non di meno, il verbale delle ore 12,08 dà atto non solo della circostanza che, ormai, le porte di accesso agli uffici comunali erano chiuse (circostanza che trova conferma anche in altre dichiarazioni prodotte in atti e sottoscritte dai vigili urbani presenti nel palazzo di città), ma anche e soprattutto che il sig. Venturo, presentatore della lista F.I, alle ore 12,00 era già presente nei locali in cui la lista stessa doveva essere presentata, così come emerge dalla domanda e risposta dianzi evidenziate, relative alle modalità di presentazione delle liste stesse.

In questa situazione, il breve ritardo nella presentazione della lista non appare imputabile al presentatore della medesima, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali di cui non può farsi carico al presentatore stesso, che risultava presente nei locali ove doveva avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge.

La Sezione ha già avuto modo di rilevare, del resto, in una situazione per certi versi analoga, in un contesto di favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, che, in un caso dubbio quale quello in esame, il minimo scostamento orario, accompagnato da elementi giustificativi del medesimo, non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista (cfr. 12 aprile 2001, n.2297).

4.3) - Dai contenuti dei verbali sopra riportati (fecenti fede fino a querela di falso) emerge, inoltre, che alle ore 12,08 è stata presentata "una lista recante il contrassegno F. I.", corredata da nove certificati collettivi per un totale di 159 certificati comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali di quel Comune; nella stessa occasione sono stati presentati altri tre certificati collettivi relativi ad altri 68 presentatori della lista, caratterizzati, peraltro, dalla incompletezza delle parti relative a taluni candidati consiglieri.

Ciò appare confermato, poi, dalla documentazione prodotta in primo grado dall'Avvocatura dello Stato, in virtù della quale è dato riscontrare l'esattezza di quanto così dichiarato (sono stati depositati nove certificati recanti i nominativi di trenta candidati, con complessive 159 firme di sottoscrittori, accompagnati da nove certificati collettivi ai medesimi relativi, nonché tre certificati collettivi relativi a 68 sottoscrittori, che, peraltro, hanno apposto la propria sottoscrizione sotto elenchi di candidati privi dell'indicazione degli ultimi candidati di lista (o recanti dati anagrafici incompleti) che, perciò, non sono stati ammessi alle elezioni (gli ultimi sette candidati dei trenta indicati nei primi nove elenchi anzidetti non sono stati, infatti, ammessi a votazione).

Ne consegue che la censura - come si ripete, per la prima volta svolta in appello - secondo cui alle ore 12,00 non sarebbe stata ancora predisposta la lista F.I. che, quindi, non avrebbe potuto essere presentata, appare smentita dai fatti.

Dai verbali emerge, invero, che alle ore 12,08 sono stati presentati in complesso dodici elenchi di sottoscrittori e che nel primo verbale si dava atto della mancanza della dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere al sorteggio del numero di lista, mentre nel secondo la relativa dicitura a stampa risulta cancellata; dagli atti prodotti in primo grado emerge, invece, che gli elenchi di sottoscrittori erano, complessivamente tredici; ciò induce a ritenere che, in effetti, alle ore 14,35, oltre al certificato collettivo relativo a cinque sottoscrittori (in data 13 aprile), sia stato depositato, contestualmente, anche, il relativo elenco di cinque sottoscrittori; tale elenco era il primo della serie e recava l'indicazione del delegato a presenziare alla detta estrazione; la mancanza di tale indicazione acclarata dal Segretario comunale lascia ritenere che tale elenco non rientrasse tra i dodici presentati alle ore 12,08.

Ciò potrebbe valere, peraltro, solo a privare di validità l'elenco ora detto di cinque sottoscrittori in quanto, questo sì, verosimilmente tardivo; ma non potrebbe portare ad invalidare la presentazione della lista; ciò perché gli altri elenchi di candidati, in quanto validamente sotoscritti da un numero sufficiente di sottoscrittori su moduli recanti sia il contrassegno di lista che i nominativi dei candidati stessi, sono stati correttamente presi in considerazione ai fini dell'ammissione della lista stessa, recando tutti gli elementi necessari ai sensi del citato art. 32.

Anche a voler dedurre, poi, i cinque detti nominativi (così come richiesto, peraltro, inammissibilmente, solo in appello), il numero di sottoscrittori, per i ventitre candidati materialmente ammessi al voto per la lista in questione, eccederebbe, comunque, il prescritto numero minimo di duecento, sicché, anche sotto tale profilo, non può dubitarsi della validità dell'ammissione della lista medesima.

Quanto alla indicazione del delegato a presenziare alla detta estrazione (ritenuta mancante dal Segretario comunale, ma, in fatto, presente nell'elenco di cinque sottoscrittori verosimilmente prodotto alle ore 14,35, secondo quanto si può evincere dalla documentazione prodotta dall'Avvocatura), essa non costituisce un onere posto dal legislatore a pena di inammissibilità della lista, ma una norma di favore della quale i presentatori hanno, nel proprio esclusivo interesse, la facoltà di avvalersi, senza che il mancato esercizio di essa possa in qualunque modo pregiudicare l'ammissione della lista stessa.

4.4) - Secondo gli appellanti, inoltre, il fatto che fosse in corso la presentazione di altre liste non avrebbe impedito la pronta e tempestiva consegna della lista "Forza Italia" in mani del Segretario, salva la successiva verbalizzazione; inoltre, la semplice presenza nel palazzo di città non avrebbe giustificato il ritardo nella presentazione.

Si tratta, anche in questo caso, di profili di censura nuovi, come tali inammissibili; gli stessi sono, comunque, pure infondati nel merito.

La verbalizzazione da parte del Segretario comunale è finalizzata a dare riscontro della presentazione di una serie di documenti che debbono accompagnare la lista; se il presentatore della lista dovesse limitarsi a mettere la stessa a disposizione del Segretario comunale senza ricevere contestuale ricevuta della documentazione tutta prodotta, potrebbero verificarsi innumerevoli contestazioni in quanto, nella confusione che spesso accompagna le operazioni di cui si tratta, potrebbero facimelmente smarrirsi - per le più svariate ragioni - dei documenti essenziali, oppure potrebbero, i presentatori, strumentalmente lamentare la scomparsa di atti essenziali in precedenza materialmente non depositati; proprio per evitare siffatte evenienze, atte a turbare la trasparenza e certezza delle operazioni elettorali, deve ritenersi essenziale che all'atto della presentazione della lista e dei relativi allegati il funzionario competente indichi gli atti prodotti; operazione, questa, che, naturalmente, implica il trascorrere di un certo lasso di tempo.

E poiché nella specie si dà atto che, prima del deposito della lista F.I., ma dopo le ore 12,00 (ora di invito, ai presenti, a presentare le liste), il Segretario comunale ha dovuto provvedere a certificare la presentazione di due altre liste, appare ragionevole che, per ultimare le relative operazioni, siano trascorsi, dalle ore 12,00, gli otto minuti in questione, senza che tale circostanza possa avere inciso sulla validità della presentazione della lista in questione.

4.5) - Quanto alla presenza nel palazzo di città, essa non è affatto priva di significato in un caso in cui, come nella specie, il presentatore della lista era già presente nei locali destinati alla presentazione alle ore 12,00, come si evince dai verbali; né risulta che la raccolta delle firme fosse ancora in corso in quel momento (al contrario di quanto avveniva nella differente fattispecie, richiamata nel ricorso di primo grado, di cui alla decisione della Sezione n. 1343 del 7 marzo 2001, allorché le sottoscrizioni stesse proseguivano, negli uffici comunali, ancora alle ore 12,35).

5) - Le considerazioni che precedono portano, poi, all'infondatezza del secondo motivo di appello con il quale è contestata la sentenza appellata nella parte in cui ritiene ampiamente motivata e giustificata l'ammissione della lista senza ulteriori indagini istruttorie; le circostanze addotte a verbale dal Segretario comunale danno, infatti, ampiamente conto dell'accaduto e dell'assenza di ragioni impeditive dell'accettazione della lista in parola; tra l'altro, la presenza di un elevato numero dei cittadini nei locali deputati al deposito della documentazione, non contestata, in linea di fatto, dagli stessi appellanti, ben può costituire legittima causa di ritardo nella presentazione delle liste, sempreché, naturalmente, si tratti di un ritardo fisiologico, accompagnato, all'ora di scadenza fissata dal legislatore, dalla presenza dei presentatori di lista nei locali deputati alla presentazione e non seguito da alcuna attività di sottoscrizione della lista stessa in quegli stessi locali, né altrove.

Ad ogni buon conto la Sottocommissione elettorale ha acquisito, nella specie, chiarimenti dallo stesso Segretario comunale sia in merito alla chiusura del Palazzo di città, sia in merito alla presenza del delegato della lista F.I. alle ore 12,00, nel palazzo stesso; ciò che convince, a maggior ragione, della correttezza delle operazioni di cui si discute.

6) - Secondo gli appellanti avrebbe errato il TAR anche nel ritenere priva di rilevanza e frutto di un mero errore materiale la dedotta contraddittorietà tra quanto dichiarato dal Segretario comunale e quanto rilevato dalla Sottocommissione elettorale.

Il motivo è infondato.

Correttamente i primi giudici hanno ascritto a un mero errore materiale la parziale discordanza tra i verbali anzidetti e quello della Sottocommissione elettorale, secondo cui "la lista è stata presentata...alle ore 12,08 del giorno 14 aprile 2001 ed integrata con alcuni atti (nr.3 moduli sottoscrittori) alle ore 14,35 dello stesso giorno"; si tratta, infatti, manifestamente di un'erronea lettura, da parte della stessa Sottocommissione, dei predetti verbali che evidenziano che i tre moduli sottoscrittori che accompagnavano elenchi non completi di candidati erano stati presentati alle ore 12,08, mentre alle ore 14,35 era stato presentato un certificato collettivo relativo a cinque soli sottoscrittori; vero che, per i motivi sopra indicati, verosimilmente in tale seconda occasione dovrebbe essere stato presentato anche il correlativo elenco di cinque sottoscrittori; ma tale circostanza potrebbe, come si ripete, portare ad invalidare solo quelle cinque sottoscrizioni, ma non potrebbe precludere la validità della presentazione della lista.

7) - Quanto al fatto, infine, che i numerosi profili di illegittimità rilevati dagli originari ricorrenti avrebbero dovuto indurre il TAR ad accogliere l'ultimo motivo di ricorso, disatteso, invece, in modo sostanzialmente immotivato, si tratta, per tutte le ragioni anzidette, di doglianza manifestamente infondata.

8) - Per tali motivi gli appelli in epigrafe appaiono infondati e, per l'effetto, debbono essere respinti.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe (nn.10845/2001 e 11089/2001).

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 1° febbraio 2002 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:

ALFONSO QUARANTA - Presidente

GIUSEPPE FARINA - Consigliere

CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere

PAOLO BUONVINO - Consigliere est.

GOFFREDO ZACCARDI - Consigliere

L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE

Depositata il 04/03/2002.

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