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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 aprile 2002 n. 2177 - Pres. Frascione, Est. Lipari - Croce (Avv. de Notariis) c. Ministero lavoro ed altro (Avv.ra Stato), Gallo (Avv. Guida) ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Molise 24 marzo 1995 n. 63).

1. Concorso - Requisiti - Requisiti per l'ammissione e per la nomina - Distinzione - Effetti - Individuazione.

2. Concorso - Requisiti - Requisiti per la nomina - Vanno posseduti fino al momento della nomina.

3. Concorso - Riservato e riserve di posti - Riserve - Requisiti - Vanno posseduti fino al momento della nomina - Sopravvenienza, durante il concorso, di una nuova disciplina in materia - Applicabilità immediata.

4. Concorso - Riservato e riserve di posti - Riserve - Requisiti - Stato di disoccupazione ed invalidità civile - Possesso - Ex L. 482/68 - E' quello dell'assunzione.

5. Concorso - Riservato e riserve di posti - Riserve - Categorie protette - Nuova disciplina ex D.L.vo n. 509 del 1988 - Regime transitorio - Interpretazione - Fattispecie.

6. Concorso - Requisiti - Requisiti per l'ammissione - Vanno posseduti alla data di scadenza prevista dal bando - Successiva acquisizione, anche se con effetto retroattivo - Irrilevanza.

1. Nei concorsi a posti di pubblico impiego vanno distinti i requisiti di ammissione al concorso da quelli prescritti per la nomina; tra i primi, alcuni requisiti, per il loro carattere generale, siccome attinenti alla stessa possibilità di accesso ad un posto di pubblico impiego, devono permanere, fino alla data di nomina (così la cittadinanza italiana, la buona condotta, l'idoneità fisica e simili); altri invece, essendo requisiti specifici, funzionali al singolo posto messo a concorso, variano in relazione ai singoli ordinamenti e devono essere posseduti entro il termine di decadenza del bando ai soli fini dell'ammissione al concorso (tali sono l'età, il possesso di una determinata qualifica o status, di una data anzianità di servizio ecc.) per cui il variare di questi requisiti, talora anche per il semplice decorso del tempo (come per l'età), è irrilevante e non implica perdita di un requisito per la nomina (1).

2. I requisiti necessari per l'ammissione al concorso e per ottenere la nomina nel posto da coprire devono essere posseduti fino al momento della nomina e, a maggior ragione, fino al compimento dell'intera procedura concorsuale; pertanto, qualora i detti requisiti siano venuti meno nel corso del procedimento, l'amministrazione non può dichiarare vincitore del concorso il soggetto che ne sia privo, poiché ciò contrasterebbe non solo con la disciplina che regola la partecipazione alla procedura selettiva, ma anche con i principi di economicità e buon andamento (art. 97 Cost.), che non consentono di nominare vincitori soggetti che non abbiano i requisiti per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (2).

3. Nei concorsi a posti di pubblico impiego, poiché la riserva in favore delle categorie protette si manifesta come preferenza nelle nomine, è necessario che i requisiti all'uopo prescritti dalla legge siano posseduti non soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma anche all'atto dell'assunzione; pertanto, nel caso in cui nel corso dell'iter concorsuale sopraggiunga una nuova disciplina, la stessa trova immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta della legge previgente (3).

4. Lo stato di disoccupazione necessario per fruire della riserva di posti prevista dalla L. 2 aprile 1968 n. 482 per i pubblici concorsi deve sussistere fino alla conclusione della procedura concorsuale che precede la nomina (4). Lo stesso principio vale anche in relazione al requisito della invalidità civile.

5. Ai sensi della disciplina transitoria posta dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 509/1998, la vecchia normativa in materia di riserve in favore degli appartenenti alle categorie protette è applicabile solo alle assunzioni perfezionatesi prima della cessazione dello speciale regime di prorogatio delle vecchie iscrizioni. Pertanto, ha diritto a fruire della riserva di posti nel concorso a pubblico impiego l'invalida civile che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale possedeva il grado di invalidità pari al trentacinque per cento, richiesto dall'allora vigente art. 19 l. 2 aprile 1968 n. 482, e all'atto della nomina quello del quarantasei per cento, richiesto dall'art. 7 d.leg. 23 novembre 1988 n. 509 (5).

6. I requisiti per l'ammissione ad un concorso a posti di pubblico impiego debbono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando, ed è irrilevante, a tal fine, la sopravvenienza di essi dopo tale termine, anche se disposta con effetto retroattivo (6).

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(1) Cons. Stato, comm. spec., par. 23 giugno 1997, n. 388/97.

(2) Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 186.

(3) Cfr. C.G.A., 15 febbraio 1999 n. 50, in Il Cons. Stato 1998, I, 309.

Contra, ritenendo che i requisiti che danno diritto alla riserva dei posti debbono esser posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda e non anche alla data della nomina (con particolare riferimento alla disciplina transitoria contenuta nel D.L.vo 23 novembre 1988 n. 509), cfr. Sez. VI, 7 luglio 1999 n. 940.

(4) Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 1998, n. 1615.

(5) Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 1998, n. 1565.

(6) Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 1998, n. 333.

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V - Sentenza 7 dicembre 2001 n. 6175

P. VIRGA, La riforma del collocamento obbligatorio nel pubblico impiego

 

FATTO

La sentenza impugnata, previa riunione:

ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, Sig.ra Maria Caterina Croce, contro i provvedimenti adottati dall'amministratore straordinario della USL di Termoli, concernenti l'assunzione di tre operatori tecnici, all'esito di un avviso pubblico riservato agli appartenenti alle categorie protette;

ha accolto il ricorso proposto dall'attuale appellato, Sig. Domenico Gallo, avverso il silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione sull'istanza di scorrimento della graduatoria.

L'appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.

Resistono all'appello il Sig. Domenico Gallo ed il Ministero del lavoro. Le altre parti non si sono costituite in giudizio.

DIRITTO

Per valutare adeguatamente le censure proposte con l'appello, è opportuno riassumere i tratti essenziali della vicenda all'origine della presente controversia.

Con provvedimento n. 1359 del 2 ottobre 1992, l'amministratore straordinario della USL di Termoli bandiva un avviso pubblico per la copertura di tre posti di operatore tecnico, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Con provvedimento n. 774 del 14 giugno 1993, l'amministratore straordinario approvava la graduatoria e nominava i vincitori, tra cui l'attuale appellante, classificatasi al terzo posto.

Con nota n. 12281 del 12 luglio 1993, il competente Ufficio del lavoro comunicava di avere cancellato la signora Croce dell'elenco provinciale degli invalidi, in quanto la percentuale di invalidità dell'interessata (pari al 35%) era inferiore a quella del 45% indicata dall'articolo 7 della legge 23 novembre 1988, n. 509.

Pertanto, l'amministratore straordinario dell'USL, con nota 21 luglio 1993 n. 14904, comunicava all'interessata di non poter procedere alla sua assunzione.

L'attuale appellante, con ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, chiedeva l'annullamento degli atti concernenti il diniego di assunzione.

Successivamente, il Sig. Domenico Gallo, quinto classificato della graduatoria, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di assunzione, deducendo che anche la quarta classificata, Sig.ra Garzarella, era stata cancellata dall'elenco degli invalidi.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Gallo ed ha respinto il ricorso proposto dalla Sig.ra Croce.

Con un unico complesso motivo di gravame, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata non ha tenuto nel debito conto il particolare regime transitorio previsto dalla legge n. 509/1988, né ha considerato i principi riguardanti la data di riferimento dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali ed agli impieghi.

L'appello è infondato.

Il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (rubricato "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"), detta, all'articolo 7, una particolare disciplina riguardante la misura dell'invalidità civile.

"1. Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento."

"2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1."

Detta data va individuata nel 13 marzo 1993, considerando che il decreto ministeriale 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47.

Dunque, già all'epoca della approvazione della graduatoria, l'appellante era priva del prescritto requisito della iscrizione nell'elenco degli invalidi civili. A fortiori, tale requisito risultava carente nel momento in cui l'amministrazione ha proceduto a verificare la concreta sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per procedere all'assunzione.

Il Collegio non ignora che, in giurisprudenza è presente anche un indirizzo interpretativo favorevole alla tesi sostenuta dall'appellante.

Secondo questa opinione, i requisiti per fruire della riserva del posto nei pubblici concorsi a posti di pubblico impiego a favore dei concorrenti appartenenti alle categorie protette di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482, debbono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e non anche alla data della nomina (C. Stato, sez. VI, 10-08-1998, n. 1151).

Inoltre, questa tesi attribuisce uno specifico rilievo anche alla disciplina transitoria: ai sensi dell'art. 7, 2º comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 e del decreto ministeriale previsto dall'art. 2, 1º comma, fino al 26 febbraio 1993, in virtù della prorogatio sancita dall'art. 7, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei riservisti e del godimento dei benefici correlati in sede concorsuale è sufficiente, per i soggetti già iscritti, un grado di invalidità inferiore al quarantasei per cento (C. Stato, sez. VI, 07-07-1999, n. 940).

La Sezione ritiene, tuttavia, di aderire all'opposta tesi interpretativa, divenuta prevalente, che appare più coerente con le regole ed i principi generali in materia di concorsi.

In questa prospettiva, si è correttamente rilevato che nei procedimenti di concorso a posti di pubblico impiego vanno distinti i requisiti di ammissione al concorso da quelli prescritti per la nomina; tra i primi, alcuni requisiti, per il loro carattere generale, siccome attinenti alla stessa possibilità di accesso ad un posto di pubblico impiego, devono permanere, fino alla data di nomina (così la cittadinanza italiana, la buona condotta, l'idoneità fisica e simili); altri invece, essendo requisiti specifici, funzionali al singolo posto messo a concorso, variano in relazione ai singoli ordinamenti e devono essere posseduti entro il termine di decadenza del bando ai soli fini dell'ammissione al concorso (tali sono l'età, il possesso di una determinata qualifica o status, di una data anzianità di servizio ecc.) per cui il variare di questi requisiti, talora anche per il semplice decorso del tempo (come per l'età), è irrilevante e non implica perdita di un requisito per la nomina (C. Stato, commiss. spec., 23 giugno 1997, n. 388/97).

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso e per ottenere la nomina nel posto da coprire devono essere posseduti fino al momento della nomina e, a maggior ragione, fino al compimento dell'intera procedura concorsuale; pertanto, qualora i detti requisiti siano venuti meno nel corso del procedimento, l'amministrazione non può dichiarare vincitore del concorso il soggetto che ne sia privo, poiché ciò contrasterebbe non solo con la disciplina che regola la partecipazione alla procedura selettiva, ma anche con i principi di economicità e buon andamento (art. 97 cost.), che non consentono di nominare vincitori soggetti che non abbiano i requisiti per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (C. Stato, sez. VI, 20-02-1998, n. 186).

Tra gli stessi requisiti vanno indicati anche quelli relativi al possesso dei presupposti soggettivi di appartenenza a taluna delle "categorie protette".

Nei concorsi a posti di pubblico impiego, poiché la riserva in favore delle categorie protette si manifesta come preferenza nelle nomine, è necessario che i requisiti all'uopo prescritti dalla legge siano posseduti non soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma anche all'atto dell'assunzione; pertanto, nel caso in cui nel corso dell'iter concorsuale sopraggiunga una nuova disciplina, la stessa trova immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta della legge previgente (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 15-02-1999, n. 50).

Pertanto, lo stato di disoccupazione necessario per fruire della riserva di posti prevista dalla l. 2 aprile 1968 n. 482 in un pubblico concorso, deve sussistere fino alla conclusione della procedura concorsuale che precede la nomina (C. Stato, sez. VI, 01-12-1998, n. 1615).

I requisiti dell'iscrizione nelle liste di cui all'art. 19 l. 2 aprile 1968 n. 482 e dello stato di disoccupazione, necessari per godere della riserva di posti nei concorsi a posti di pubblico impiego, devono essere posseduti e devono essere comprovati sia alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia al momento della nomina in ruolo (C. Stato, sez. VI, 28-10-1999, n. 1593).

Lo stesso principio vale, quindi, anche in relazione al prescritto requisito della invalidità civile.

Al pari di tutti i requisiti generali di accesso al pubblico impiego, l'inclusione negli elenchi dei soggetti appartenenti a categorie protette ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, l. 2 aprile 1968 n. 482, non solo deve essere posseduta alla data del bando di concorso, ma deve anche permanere fino al termine della procedura concorsuale: nella specie, il ricorrente, invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al quaranta per cento dal 1987, partecipante ad un concorso bandito nel 1990 prima della conclusione del medesimo, avvenuta nel 1993, aveva perduto la qualifica in applicazione dell'art. 7 d.leg. 23 novembre 1988 n. 509, che aveva elevato al quarantacinque per cento la predetta percentuale (C. Stato, sez. VI, 18-07-1997, n. 1133).

Con particolare riferimento alla disciplina transitoria posta dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 509/1998, poi, occorre considerare che la vecchia normativa è applicabile solo alle assunzioni perfezionatesi prima della cessazione dello speciale regime di "prorogatio" delle vecchie iscrizioni. Pertanto, ha diritto a fruire della riserva di posti nel concorso a pubblico impiego l'invalida civile che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale possedeva il grado di invalidità pari al trentacinque per cento, richiesto dall'allora vigente art. 19 l. 2 aprile 1968 n. 482, e all'atto della nomina quello del quarantasei per cento, richiesto dall'art. 7 d.leg. 23 novembre 1988 n. 509 (C. Stato, sez. VI, 16-11-1998, n. 1565).

È appena il caso di precisare, infine, che i requisiti per la partecipazione ad un concorso per l'accesso ai posti di pubblico impiego debbono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando, ed è irrilevante, a tal fine, la sopravvenienza dopo tale termine, anche se con effetto retroattivo (C. Stato, sez. IV, 23-02-1998, n. 333).

Pertanto, nel caso di specie, non potrebbe giovare all'appellante l'intervenuto riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 45% e la conseguente nuova iscrizione nelle liste degli invalidi civili, trattandosi di vicenda sopravvenuta, inidonea ad alterare i termini della vicenda sostanziale.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2001, con l'intervento dei signori:

Emidio Frascione - Presidente

Giuseppe Farina - Consigliere

Paolo Buonvino - Consigliere

Aldo Fera - Consigliere

Marco Lipari - Consigliere Estensore

L'ESTENSORE             IL PRESIDENTE

f.to Marco Lipari      f.to Emidio Frascione

Depositata il 22 aprile 2002.

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