CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 24 maggio 2002 n. 2863 - Pres. Quaranta, Est. Allegretta - Ge.Co. S.r.l. (Avv. A. Barone) c. Comune di Tufino (n.c.) e De.Pi. S.r.l. (n.c.) - (annulla T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, 22 dicembre 2000 n. 4881)
1. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Impugnativa della aggiudicazione provvisoria - Non occorre - Impugnativa della aggiudicazione definitiva - Sufficienza.
2. Contratti della P.A. - Gara - Correzione del verbale di gara da parte della commissione - Possibilità - Limiti.
1. L'aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, non obbliga l'interessato all'immediata impugnazione, dato che questa può essere differita al momento in cui si ricorre contro l'aggiudicazione definitiva. Il termine per ricorrere contro l'aggiudicazione di un pubblico contratto, pertanto, decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva, con la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella provvisoria (1).
2. La commissione giudicatrice, fino a quando non perde la disponibilità degli atti di gara a seguito della loro trasmissione all'organo competente ad approvarli, può rivedere il proprio operato correggendo gli errori in cui sia eventualmente incorsa. Detta facoltà, che sotto lo speculare profilo del buon andamento dell'azione amministrativa è configurabile altresì come dovere, è espressione del potere di autotutela spettante alla pubblica Amministrazione ed a ciascuno dei suoi organi, compresi quelli straordinari, quali, appunto, le commissioni preposte alle procedure di evidenza pubblica.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2000 n. 6128.
Nel senso di ritenere invece che «è irricevibile un ricorso nel caso in cui il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara, redatto alla presenza dell'interessato, non sia stato da questi impugnato in via autonoma nei termini decadenziali decorrenti dalla data di adozione del verbale stesso, non potendosi viceversa ritenere ammissibile la impugnativa del successivo provvedimento approvazione dei verbali di gara, il quale può ritenersi autonomamente impugnabile solo per vizi che gli sono propri e non già per vizi che riguardano l'espletamento della gara» v. in questa rivista CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 dicembre 2001 n. 6253
Nel senso di ritenere inammissibile il ricorso proposto avverso la aggiudicazione provvisoria ove non sia stata poi impugnata la aggiudicazione definitiva v. sempre in questa rivista CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 aprile 2001 n. 1998.
FATTO
Con sentenza n. 4481 in data 22 dicembre 2000, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, ha dichiarato irricevibile il ricorso, proposto dall'attuale appellante con atto notificato il 7 novembre 2000, per l'annullamento della deliberazione 6 settembre 2000 n. 225, con la quale la Giunta Municipale del Comune di Tufino, approvati i verbali di gara, ha affidato alla parte appellata alcuni lavori di sistemazione stradale. Tanto in base al convincimento che la ricorrente, alla data del 17 luglio 2000, era a compiuta conoscenza sia dell'avvenuta riapertura delle operazioni di gara, sia della nuova aggiudicazione provvisoria disposta.
Avverso la suddetta decisione la società istante interpone gravame, deducendo di aver ritualmente impugnato, nel termine di legge, la deliberazione di aggiudicazione definitiva e gli atti precedenti.
Nel merito, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di decidere sulla domanda di risarcimento del danno ingiusto causatole dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.
Essa conclude, pertanto, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata; per l'effetto, l'annullamento della deliberazione n. 225 del 6 settembre 2000 della Giunta Municipale di Tufino, nonché di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali e la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica in suo favore o, in via subordinata, per equivalente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, del doppio grado di giudizio.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.
DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile l'originario ricorso, proposto dall'attuale appellante mediante atto notificato il 7 novembre 2000, perché già alla data del 17 luglio 2000 l'istante aveva avuto piena conoscenza sia dell'avvenuta rinnovazione delle operazioni della gara di cui si tratta, sia della nuova aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell'impresa controinteressata.
A ragione, tuttavia, la ricorrente fa rilevare che, non avendo l'onere d'impugnare l'aggiudicazione provvisoria, il gravame risulta tempestivamente rivolto contro quella definitiva, pronunciata con deliberazione del 6 settembre 2000 e comunicata con nota del 18 seguente.
Si è rilevato, in proposito, infatti, che l'aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, non obbliga all'immediata impugnazione; questa può essere differita al momento in cui si ricorre contro l'aggiudicazione definitiva. Il termine per ricorrere contro l'aggiudicazione di un pubblico contratto, pertanto, decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva, con la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella provvisoria (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 16 novembre 2000 n. 6128).
Il ricorso di primo grado, quindi, deve ritenersi prodotto nel termine di legge e va, conseguentemente, esaminato nel merito.
Esso è, per altro, infondato.
Va premesso in fatto che, nella specie, dopo aver provvisoriamente aggiudicato la gara in questione alla ricorrente, la commissione giudicatrice, su segnalazione dell'attuale appellata, è tornata sui suoi passi per verificare l'errore commesso nel trascrivere agli atti di gara il ribasso offerto da questa e, constatato l'errore, ha rinnovato le operazioni, pervenendo a nuova aggiudicazione, questa volta, in favore della controinteressata.
Di tale comportamento e degli atti che ne sono scaturiti, l'istante ha lamentato l'illegittimità per violazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara di cui all'art. 71 R.D. 23 maggio 1924 n. 87 e di quello della trasparenza del procedimento, in quanto, a suo dire, nessuna verifica poteva intervenire dopo l'aggiudicazione provvisoria e, tanto meno, in seduta non pubblica.
L'assunto non può essere condiviso.
Fin quando essa non perde la disponibilità degli atti di gara, a seguito della loro trasmissione all'organo competente ad approvarli, è sempre consentito alla commissione giudicatrice di rivedere il proprio operato correggendo gli errori in cui sia eventualmente incorsa. Detta facoltà, invero, che sotto lo speculare profilo del buon andamento dell'azione amministrativa è configurabile altresì come dovere, è espressione del potere di autotutela spettante alla pubblica Amministrazione ed a ciascuno dei suoi organi, compresi quelli straordinari, quali, appunto, le commissioni preposte alle procedure di evidenza pubblica.
Nel caso in esame, l'errore di trascrizione del ribasso offerto dall'appellata risulta dagli atti, della cui integrità fa fede il verbale di gara e dei quali, in realtà, neppure la ricorrente lamenta la manomissione. Di qui l'irrilevanza del profilo di doglianza concernente la modalità non pubblica in cui l'accertamento dell'errore è stato eseguito.
Riconosciuta la legittimità degli atti impugnati, anche la domanda di risarcimento del danno, rinnovata con il secondo motivo d'appello, si rivela infondata.
Per le considerazioni che precedono, in riforma della sentenza appellata, il ricorso originario dev'essere respinto.
Sussistono giusti motivi per considerare compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull'appello in epigrafe, annulla la sentenza appellata e respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2001 con l'intervento dei Signori:
Alfonso Quaranta - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Corrado Allegretta f.to Alfonso Quaranta
Depositata in segreteria il 24 maggio 2002.