CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 21 giugno 2002 n. 3389 - Pres. Varrone, Est. Marchitiello - Consorzio Cooperative Produzione e Lavoro (Avv.ti L. Acquarone, F. Massa e L. Villani) c. Comune di Genova (Avv.ti P. Germani ed E. Romanelli) - (dichiara il difetto di giurisdizione ed annulla T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 febbraio 1995, n. 97).
Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Controversie che involgono la spettanza della revisione - Giurisdizione amministrativa - Controversie proposte quando l'amministrazione abbia espressamente o implicitamente già riconosciuto l'esistenza del diritto alla revisione ovvero il diritto alla revisione dei prezzi sia già stato previsto nel contratto di appalto - Giurisdizione ordinaria.
La posizione dell'appaltatore, con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, anche se è di norma tutelabile innanzi al giudice amministrativo, in quanto si configura come di interesse legittimo, acquista natura e sostanza di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario, quando l'amministrazione abbia espressamente o implicitamente già riconosciuto l'esistenza del diritto alla revisione, ovvero il diritto alla revisione dei prezzi sia già stato previsto nel contratto di appalto (1).
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(1) Alla stregua del principio nella specie, preso atto che la questione, in conformità alla domanda proposta in primo grado, si incentrava nell'accertare, attraverso l'interpretazione degli atti negoziali intervenuti nella fattispecie, se il diritto alla revisione dei prezzi, già riconosciuto dall'amministrazione, dovesse essere esteso anche ai lavori eseguiti successivamente, la Sez. V ha ritenuto che la questione stessa esulava dalla giurisdizione del G.A. e che, conseguentemente, il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
V. in argomento da ult. in questa Rivista Internet:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 febbraio 2001 n. 992, secondo cui: "Nel caso di controversia relativa a revisione prezzi instaurata prima dell'applicabilità delle norme sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 80/98, ed alla l. 205/2000, la giurisdizione amministrativa deve essere, per così dire, limitata al momento, situato a monte, del riconoscimento o meno del compenso revisionale, perché solo nella fase dell'an così intesa può individuarsi in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. Una volta riconosciuta la spettanza del compenso revisionale, ogni altra questione attinente al quantum debeatur concerne evidentemente la concreta delimitazione del diritto soggettivo dell'appaltatore al compenso, come tale naturalmente tutelabile avanti al giudice ordinario".
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 marzo 2002 n. 15, secondo cui: "Non rientra nella giurisdizione del G.A., ma in quella dell'A.G.O., una azione con la quale si chieda, in relazione ad una concessione di lavori, non già la revisione prezzi, ma una vera e propria ridefinizione dei termini contrattuali, con una sostanziale riduzione delle opere da eseguire in presenza di una situazione di invarianza delle somme disponibili da parte dell'Amministrazione; in tale ipotesi, oggetto della controversia è la richiesta di una sostanziale modificazione dei contenuti contrattuali e tale questione non involge il cattivo uso delle proprie potestà discrezionali da parte dell'Amministrazione, sebbene la esistenza o meno di un diritto perfetto alla modificazione dei contenuti contrattuali".
FATTO
Il Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro, in base al contratto n. 58173 stipulato il 17.3.1989 per l'importo di Lire 1.975.000.000, oltre alla revisione prezzi (preventivamente valutata in Lire 200.000.000), doveva effettuare per il Comune di Genova lavori di ristrutturazione delle reti bianche e nere nella zona di Sampierdarena - Compasso (1° lotto) consistenti nel rifacimento di un tratto canalizzato di 430 metri del rio Zella, nella costruzione di 370 metri di fogna nelle vie Zella ed Ariosto e in altri lavori.
In corso d'opera, il Consorzio si obbligava anche ad effettuare ulteriori lavori per l'allestimento di un percorso viabile provvisorio in corrispondenza di Via Zella per un importo di Lire 300.000.000, compreso, quindi, nel quinto d'obbligo, ma tali lavori non gli furono mai affidati.
Le opere oggetto del contratto del 17.3.1989 non furono completate per esaurimento dei mezzi finanziari. Su ordine dell'amministrazione, infatti, i lavori furono sospesi il 31.5.1991.
Nel settembre del 1992, sopravveniva un evento alluvionale di eccezionale gravità che apportava notevoli danni al tratto centrale, non ancora canalizzato, del rio Zella, già oggetto dei lavori di cui era stata disposta la sospensione.
Il Comune di Genova, pertanto, usufruendo del contributo straordinario previsto dal decreto legge n. 397 del 1992 per la riparazione dei danni subiti, tra altre infrastrutture, anche dagli alvei ed argini dei corsi d'acqua e dalle relative opere di contenimento, con la deliberazione della Giunta Municipale del 15.11.1992, n. 4857 (seguita da contratto stipulato il 15.4.1993, rep. n. 59768) affidava con procedura di somma urgenza i lavori di sistemazione del rio Zella e del torrente Trasta al Consorzio, in quanto tale impresa era stata già affidataria dei descritti lavori di ristrutturazione prima dell'alluvione.
In data 19.5.1993, il Consorzio chiedeva al Comune di Genova la corresponsione degli importi corrispondenti alla revisione dei prezzi pattuita con il contratto n. 58173 del 1989.
Con nota del 9.12.1993, n. 10039, il Comune rigettava l'istanza, rilevando che i lavori ai quali la stessa si riferiva erano stati appaltati, con contratto autonomo, successivamente alla entrata in vigore della norma abrogativa dell'istituto della revisione dei prezzi di cui all'art. 3 del D.L. 11.7.1992, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 8.8.1992, n. 359.
Il T.A.R. della Liguria, II Sezione, adito dal Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro, con la sentenza del 13.2.1995, n. 97, ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio, aderendo alla tesi del Comune di Genova.
Appella la sentenza il Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Resiste all'appello il Comune di Genova che chiede la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 7.12.2001 l'appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro propone appello avverso la sentenza del 13.2.1995, n. 97, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere, nei confronti del Comune di Genova, il compenso revisionale relativamente ai lavori di somma urgenza eseguiti a seguito della deliberazione della Giunta Municipale del 15.11.1992, n. 4857 (seguita da contratto sottoscritto il 15.4.1993, rep. n. 59768) per la sistemazione del rio Zella e del torrente Trasta a seguito dell'alluvione del 1992.
Come riportato nella narrativa che precede, il Consorzio era stato incaricato dell'esecuzione di tali lavori, già affidatario, prima dell'alluvione, delle opere di ristrutturazione dell'alveo del rio Zella, in base al contratto stipulato il 17.3.1989, rep. n. 59768.
Tale contratto prevedeva la revisione dei prezzi (che anzi quantificava preventivamente nella somma di Lire 200.000.000). Le opere di ristrutturazione, oggetto di tale contratto, peraltro, non venivano realizzate per il tratto relativo al rifacimento dell'alveo del rio Zella in quanto, per esaurimento dei mezzi finanziari, i relativi lavori erano stati sospesi dal Comune il 31.5.1991.
Il Comune di Genova, usufruendo del contributo statale straordinario previsto dal decreto legge n. 397 del 1992, che riguardava anche la riparazione degli alvei ed argini dei corsi d'acqua e le relative opere di contenimento, inseriva, tra le opere da realizzare con tale finanziamento, anche la sistemazione dell'alveo del rio Zella (cioè, in definitiva, la ristrutturazione dell'alveo che non era stata completata, in base al contratto stipulato il 17.3.1989, per esaurimento dei fondi).
Ciò premesso, la Sezione rileva che la controversia, con la quale il Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro ha chiesto che gli venisse riconosciuta la revisione dei prezzi in relazione ai lavori affidatigli con la deliberazione Giunta Municipale del 15.11.1992, n. 4857, esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientri in quella del giudice ordinario.
Come è noto, con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche la posizione dell'appaltatore, che, di norma, è tutelabile davanti al giudice amministrativo, in quanto si configura come interesse legittimo, acquista natura e sostanza di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario, quando l'amministrazione abbia espressamente o implicitamente già riconosciuta l'esistenza del diritto alla revisione ovvero il diritto alla revisione dei prezzi sia già stato previsto nel contratto di appalto.
Il Consorzio di Produzione e Lavoro, con il ricorso originario, ha chiesto che venisse riconosciuta la revisione dei prezzi per i lavori eseguiti a seguito della deliberazione n. 4857 del 1992, sul presupposto che tali lavori inerivano al rapporto contrattuale esistente fin dal 1989, che era stato ripreso, a seguito della ricostituzione dei mezzi finanziari necessari per la loro esecuzione, e che espressamente prevedeva la revisione dei prezzi.
La questione, pertanto, in conformità alla domanda proposta in primo grado, si incentra nell'accertare, attraverso l'interpretazione degli atti negoziali intervenuti nella fattispecie, se il diritto alla revisione dei prezzi, già riconosciuto dall'amministrazione, debba essere esteso anche ai lavori eseguiti nel 1992.
La Sezione, in conclusione, ritiene che il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
2.- Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, nell'esame dell'appello in epigrafe dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 4.12.2001, con l'intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Claudio Marchitiello f.to Claudio Varrone
Depositata in cancelleria il 21 giugno 2002.