CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 25 giugno 2002 n. 3438 - Pres. Varrone, Est. De Ioanna - Comune di Soncino (Avv.ti F. Pagano e F. Lorenzoni) c. Piazzi (n.c.) e Lanzanova (n.c.) - (annulla T.A.R. Lombardia - Brescia, 17 maggio 1994 n. 254).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Interesse all'impugnazione - Del proprietario frontista - Nel caso di impugnazione di autorizzazione edilizia per opere di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo che non comportano aumenti di superfici o del volume - Non sussiste.
2. Edilizia ed urbanistica - Concessione od autorizzazione edilizia - Nozione di ristrutturazione edilizia - Individuazione.
3. Edilizia ed urbanistica - Concessione od autorizzazione edilizia - Nozione di risanamento conservativo - Individuazione.
1. Non sussiste l'interesse del proprietario frontista ad impugnare una autorizzazione edilizia rilasciata per la realizzazione di opere da qualificarsi come di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo le quali, essendo volte a migliorare sotto il profilo igienico e tecnologico l'edificio e non comportando né aumenti di superfici o del volume, nè la realizzazione di una nuova unità immobiliare, non ledono alcuna posizione giuridicamente tutelabile del proprietario frontista stesso.
2. Ai fini della configurabilità di una ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve essere attribuito un rilievo preminente a quei dati di marca più propriamente urbanistica, come l'indice di volumetria, quello delle superfici coperte e quello della variazione della superficie utile (1).
3. Si ha risanamento conservativo nel caso di opere che non comportino l'aggiunta di un quid novi rispetto alla struttura esistente e che siano tendenti ad un utilizzo più razionale e tecnicamente meglio attrezzato, anche sotto il profilo igienico, dell'immobile, senza che tale più proficua utilizzazione possa configurare una nuova unità immobiliare.
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(1) Ha osservato in proposito la Sez. V che nella specie non ricorreva alcuno dei tre indici richiamati, atteso che le opere autorizzate comportavano solo un utilizzo più razionale e tecnicamente meglio attrezzato, anche e soprattutto sotto il profilo igienico, della stessa superficie coperta del solaio, senza che tale più proficua utilizzazione potesse configurare una nuova unità immobiliare.
Sulle nozioni di ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo v. in questa Rivista Internet:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 5 ottobre 2001 n. 5253*
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 novembre 2001 n. 5926*
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 dicembre 2000 n. 6769*
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 1 dicembre 1999 n. 2021*
TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 4 gennaio 2001 n. 27*
Sulla nuova disciplina prevista in materia dal T.U. edilizia e sulle innovazioni della c.d. L. Lunardi v.:
LEGGE 21 dicembre 2001 n. 443 (in G.U. n. 299 del 27-12-2001- Suppl. Ord. n. 279) - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (v. in part. l'art. 1, comma 6° della legge in questione).
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Suppl. Ordinario n. 239 - in vigore dal 1° gennaio 2002) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE - Parere 29 marzo 2001 n. 3/2001
.G. CICCIO', Gli interventi edilizi minori e la semplificazione delle relative procedure.
A. SCOLA, Le sanzioni amministrative e penali nei principali abusi edilizi.
N. LAIS, Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività nel nuovo testo unico dell'edilizia.
S. SCARLATELLI, Autorizzazione edilizia e denuncia di inizio attività in una prospettiva evolutiva.
FATTO
1.Con sentenza n. 254 del 1994, il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da Giuseppe Piazzi per l'annullamento della autorizzazione edilizia n.547/4 del 9.3.1987, rilasciata alla signora Ines Lanzanova per la realizzazione di opere di " rivitalizzazione" di un fabbricato di sua proprietà. Il Piazzi agiva in quanto frontista del fabbricato in questione e quindi interessato, a suo dire, all'esatta osservanza delle vigenti norme urbanistiche.
2.Il giudice di primo grado ha fondato sia la legittimazione ad agire del frontista , sia la decisione di accoglimento del ricorso, sulla valutazione che l'autorizzazione in questione configurasse una ipotesi di ristrutturazione dell'edificio, con aumento delle cubature complessive, delle superfici utili e della stessa sua destinazione d'uso.
3.La sentenza è stata gravata dal Comune di Soncino; l'appello è stato trattenuto per la decisione nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002.
DIRITTO
1. Per valutare se si configura un interesse del frontista ad agire, occorre esaminare la natura sostanziale della autorizzazione resa dal Comune di Soncino alla signora Ines Lanzanova.
Il punto di fondo della causa sta nel ricostruire l'esatta portata delle opere e degli interventi assentiti per verificare se essi, in atto, realizzassero un ampliamento dei volumi e delle caratteristiche strutturali e d'uso dell'edificio, tali da configurare un effettivo interesse del frontista al ripristino di una asserita violazione della legalità urbanistica.
2. E' opportuno partire dalla normativa urbanistica.
Il piano regolatore vigente all'epoca dei fatti di causa , in carenza di una pianificazione attuativa, sulla base dell'art. delle N.T.A., consentiva gli interventi previsti dall'art. 30 delle stesse N.T.A. e cioè: "gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e modifica delle destinazioni d'uso prevalenti, intendendo che i volumi utili ricavati nel sottotetto non modificano la destinazione d'uso residenziale purchè non venga a costituirsi una nuova unità immobiliare..".
In atti, il Comune ha provato che l'autorizzazione in questione prevedeva la realizzazione di opere di suddivisione del solaio in tre parti (area sgombero; area solaio e area guardaroba ) e che non vi era alcuna autorizzazione per aumenti di superfici e volume, né per la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In sostanza, il Comune ha inteso assentire un intervento chiaramente volto a migliorare sotto il profilo igienico e tecnologico un edificio e la cui natura giuridica può senz'altro ricondursi a quella di lavori di manutenzione straordinaria.
Nel ricorso di primo grado, non è stata né affermata, né tantomeno provata la realizzazione di opere in violazione della autorizzazione de qua. Si è invece sostenuto che la portata dei lavori autorizzati avrebbe potuto configurare, dunque in potenza e non in atto, la realizzazione di una nuova unità abitativa, in contrasto con le norme urbanistiche citate.
La violazione delle norme urbanistiche non risiederebbe nei contenuti autorizzatori del provvedimento comunale impugnato, contenuti che infatti non vengono contestati, ma nell'uso che di essi potrebbe essere fatto.
3. Ora, alla luce di questa cornice normativa e di fatto, occorre pervenire alla conclusione che l'appello del Comune di Soncino è fondato e deve essere accolto.
L'autorizzazione in questione non consente la realizzazione di una nuova unità immobiliare. Se nel corso della effettuazione dei lavori fosse in concreto emersa una tale situazione, solo allora, salvo a dimostrare il concreto e attuale interesse del frontista a far valere il rispetto di una norma urbanistica la cui violazione, nel caso di specie, comunque non avrebbe configurato una ipotesi di ristrutturazione con ampliamento dei volumi, sarebbe emersa la possibilità e la legittimità di una azione sanzionatoria da parte dell'ente locale, sotto il profilo della modificazione della destinazione d'uso.
In realtà nulla di tutto questo si è prodotto: l'autorizzazione edilizia era legittima; il soggetto titolare della stessa in effetti non l'ha neppure utilizzata pienamente e per la parte in cui gli interventi risultano completati si tratta di opere sicuramente manutentive; in atto non si configurava alcun interesse attuale e concreto del Piazzi ad impugnare un provvedimento che, sul piano formale e per i termini con cui era stato in atto utilizzato, non ledeva alcuna sua posizione giuridicamente tutelabile.
In ogni caso, è da escludere, anche alla luce della giurisprudenza di questo Collegio, che l'intervento assentito dal Comune di Soncino configuri una ipotesi riconducibile allo schema giuridico della ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, lett.d) della legge 5 agosto 1978, n.457. Nel caso che ci occupa, anche a seguire il ragionamento ipotetico, e dunque non ricostruttivo di una fenomenologia in atto, presentato dal ricorrente e fatto proprio dal giudice di prime cure, a tutto concedere ci troveremmo di fronte ad un caso di risanamento conservativo, senza alcuna aggiunta di un quid novi rispetto alla struttura esistente.
Come si legge anche nella sentenza, ai fini della configurabilità di una ristrutturazione edilizia, dovrà essere attribuito un rilievo preminente a quei dati di marca più propriamente urbanistica, come l'indice di volumetria, quello delle superfici coperte e quello della variazione della superficie utile.
Nel nostro caso non ricorre alcuno dei tre indici richiamati: ci troviamo solo di fronte ad un utilizzo più razionale e tecnicamente meglio attrezzato, anche e soprattutto sotto il profilo igienico, della stessa superficie coperta del solaio, senza che tale più proficua utilizzazione possa configurare una nuova unità immobiliare.
4. Per le considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite anche di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Spese di lite compensate per questo grado del giudizio.
Ordina che la Pubblica Amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma , nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2002, con la partecipazione di:
Claudio Varrone Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Paolo De Ioanna Consigliere estensore.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Paolo De Ioanna f.to Claudio Varrone
Depositata in cancelleria in data 25 giugno 2002.